Articolo 22 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 21Articolo 23
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15 gennaio 1954
Art. 22.
Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.
La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954