Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4171 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 22 aprile 2025 e vertente tra
TRA
( P.IVA ), ( Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
) e ( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
Marco Chierichini per procura in atti;
APPELLANTI E
C.F. e P. IVA n. , e per essa (nuova denominazione Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 assunta da C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CP_3 P.IVA_3
Ignazio Abrignani;
APPELLATA Nonché
codice fiscale n. e per essa, quale mandataria Controparte_4 P.IVA_4
(nuova denominazione assunta da , C.F. , rappresentata CP_2 CP_3 P.IVA_3
e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Ignazio Abrignani;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, spiegavano tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di € 102.573,53, oltre interessi e spese, per lo scoperto di conto corrente n. 500040649 , intrattenuto con Controparte_1 deducendo , a fondamento della domanda di revoca del d.i. opposto :
1) applicazione di tassi di interesse usurari;
2) insufficienza dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB a costituire idonea prova scritta del credito
, non avendo la depositato gli estratti conto trimestrali con le movimentazioni attive e passive CP_5 del conto;
3) applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
4) decadenza dell'azione nei confronti dei garanti a norma dell'art. 1956 c.c. , (fideiussione sottoscritta il 24 marzo 2011- risoluzione del rapporto effettuata in data 3 ottobre 2011- azione monitoria iniziata il 18 novembre 2016) ;
Costituitasi in giudizio, la banca opposta contestava analiticamente i motivi di opposizione avversari
, instando per il rigetto dei medesimi.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…si osserva quanto al motivo sub 1) che parte opponente non ha minimamente adempiuto all'onere di allegazione ancor prima che all'onere probatorio .
Invero gli ingiunti si sono limitati nell'atto di opposizione a richiamare per relationem una perizia di parte dalla quale emergerebbe la natura usuraria dei tassi di interesse applicati al momento della convenzione , eppur tuttavia è la stessa parte opponente a dichiarare in modo evidentemente contraddittorio nel medesimo libello introduttivo : “….si rileva che la esatta determinazione degli interessi richiesti , e quindi la verifica della loro effettiva usurarietà non è allo stato possibile , non avendo l'istituto di credito depositato gli estratti conto trimestrali ….” (pag. 6 atto di citazione) .
Va inoltre evidenziato che , per ciò che attiene alla pretesa usurarietà del tasso di interesse applicato, parte opponente non ha allegato e fornito alcuna prova della pretesa applicazione di interessi usurari da parte della , non avendo neppure indicato i trimestri di riferimento in cui sarebbe avvenuto CP_5 il superamento del tasso soglia .
A tale ultimo proposito va rilevato che , essendo il tasso soglia determinato sulla scorta dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) , la natura di atti meramente amministrativi di detti decreti rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art.
113 c.p.c. da coordinarsi , sul piano ermeneutico , con il disposto dell'art. 1 delle Preleggi , che non comprende, tra le fonti del diritto, i suddetti decreti (Cass. Civ. SSUU 9941/2009; 15065/2014).
Di fronte alla assoluta inerzia di parte opponente nell'assolvimento dell'onere probatorio non è stata ammessa CTU contabile , perché , se disposta, avrebbe avuto valore meramente esplorativo .
Quanto al motivo sub 2), osserva il decidente che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art.
50 D.lgs. 385/1993 da un dirigente dell'istituto di credito che attesti la conformità del saldo negativo di conto corrente, posto a fondamento del ricorso monitorio, alle risultanze delle scritture contabili in possesso della banca costituisce , come è noto , idonea prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr ex multis Cass. 14234/2003) .
L'estratto di saldaconto , inteso quale dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, si distingue dall'ordinario estratto conto , funzionale
a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo , con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
il suddetto estratto conto , trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista , assume carattere di incontestabilità ed è , conseguentemente
, idoneo a fungere da prova anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal correntista (Cass. 2751/2002; 12233/2003) .
Nel caso in esame , ancorchè non siano stati prodotti gli estratti conto trimestrali si osserva che la ha provato pienamente i fatti costitutivi del credito , avendo prodotto il contratto di conto CP_5 corrente del 7 maggio 2002, le lettere di fideiussione, le missive di costituzione in mora nonché la comunicazione del 20 gennaio 2015 (in atti) , non disconosciuta dagli odierni opponenti , che assume valenza di ricognizione di debito e dispensa il creditore dall'onere di provare, con la produzione degli estratti conto trimestrali, il rapporto fondamentale , in considerazione del fatto che con detta dichiarazione il debitore ebbe a riconoscere la propria esposizione debitoria e a proporre un piano di rientro.
Anche detto motivo di opposizione va dunque disatteso.
Venendo ora al motivo sub 3) – anatocismo- si rileva che il rapporto è sorto successivamente alla entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 : il contratto prevede una identica cadenza temporale per il conteggio degli interessi attivi e passivi secondo un principio di reciprocità che esclude in nuce profili patologici del contratto .
Quanto al motivo sub 4) – posizione dei fideiussori- si osserva che la fideiussione prestata dai Signori ha solo il nomen iuris della fideiussione , dovendosi invece qualificare come garanzia a prima Pt_2 richiesta , in considerazione del fatto che il generale principio dell'accessorietà di cui all'art. 1945
c.c. - secondo cui “ il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità” - non può trovare applicazione al caso di specie .
Le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti , infatti, pur avendo il nomen iuris della fideiussione
, non possono configurarsi come il contratto di fideiussione tipico previsto e disciplinato dagli artt.
1936 e seguenti c.c., venendo invece in rilievo un contratto atipico di garanzia a prima richiesta come si evince dall' artt. 6 dei contratti di fideiussione allegati, non disconosciuti dagli opponenti, da cui risulta testualmente che : “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC , a semplice richiesta scritta , quanto dovutole per capitale , interessi, spese , tasse ed ogni accessorio nei limiti dell'importo massimo garantito… ”.
Il contratto autonomo di garanzia, che realizza al pari della fideiussione interessi meritevoli di tutela
e costituisce espressione dell'autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c., postula che il garante sia tenuto ad adempiere l'obbligazione del debitore principale non appena il creditore richieda
l'esecuzione della prestazione , e che egli non possa sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale , salva l'ipotesi dell'exceptio doli : il debitore principale ed il garante si trovano su di un piano di assoluta parità rispetto al creditore , restando escluso che il garante possa giovarsi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore , in considerazione della mancanza del vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale che caratterizza il negozio autonomo di garanzia.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità da questo Tribunale condiviso , al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti , non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione , collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria , instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio , per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma (Cass. SSUU 3947/2010) .
In altri termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé
l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale.
Tale obbligo nasce da una semplice richiesta del creditore ,e oggetto della garanzia non è tanto
l'adempimento e l'esecuzione della prestazione quanto l'assunzione di una obbligazione indennitaria giacchè il garante assume su di sé i rischi derivanti dall'inadempimento , colpevole o incolpevole che sia , del debitore principale.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti- come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “In riforma della impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ed ove ritenuto necessario previo espletamento della CTU contabile richiesta, si chiede revocarsi il decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri n. 2881/2016 in Rg
8184/2016, opposizione iscritta al Tribunale di Velletri RG 1482/2017, sia nei confronti della debitrice principale, sia dei due fideiussori persone fisiche e , con Parte_3 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
In via preliminare di merito, accertata e dichiarata la natura di fideiussione ex art. 1936 e ss. c.c. del rapporto sottostante l'obbligazione di pagamento in contestazione, si chiede la decadenza in danno dell'istituto di credito opposto, dall'azione nei confronti di ognuno e Controparte_1 ciascuno dei fideiussori, e dichiarare per l'effetto liberati sia il sig. sia la sig.ra Parte_3
dalla fideiussione prestata in favore di banca in forza della Parte_2 Controparte_1 medesima disposizione dell'art. 1957 c.c., richiamata dall'art 5 contratto.
In secondo luogo, si chiede accertare e dichiarare la improcedibilità dalla domanda di ingiunzione ex art. 1957 c.c., anche mediante declaratoria di nullità della pattuizione in sede di fideiussione di deroga alla legge sul punto, ovvero per violazione del provvedimento 55/2005 BANCA D'Italia dichiarando altresì che nulla è dovuto dai fideiussori opponenti alla società convenuta opposta, per la decadenza dai termini e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via ancora subordinata, ancora nel merito, per il denegato caso in cui l'on. Giudice adito non volesse accogliere le superiori difese, in accoglimento delle eccezioni e delle richieste svolte nelle premesse, si chiede dichiarare liberato il fideiussore ex art. 1955 ovvero ex art. 1956 c.c.;
In via ancora subordinata, si chiede dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto perché non fondato su di un credito certo e liquido, posto che la somma ingiunta risulta indeterminata ed indeterminabile, non essendosi depositati gli estratti conto trimestrali relativi al rapporto previa declaratoria della nullità delle clausole applicate generanti un tasso d'interesse ultralegale, e comunque per tutti i rilievi in motivazione dedotti, ovvero revocarlo in quanto non esigibile.
Per effetto dell'accoglimento di ciascuno dei motivi sopra riassunti e di cui ai motivi della presente opposizione, si chiede dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando altresì che nulla è dovuto dalla debitrice principale vvero dai fideiussori e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per le richieste già formulate nell'atto di opposizione e reiterate nelle note
183 sesto comma c.p.c II termine ossia:
Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c all'istituto di credito degli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto C/C 500040649 nonché consulenza tecnica contabile avente ad oggetto la esatta e legale determinazione del saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
500040649 sempre ove l'istituto bancario opposto provveda al deposito di tutti gli estratti conto relativi al rapporto per il cui preteso saldo debitore ha agito “
Ha resistito rappresentata da eccependo ex art. 342 CPC la CP_1 CP_3 inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
In data 23.4.21 interveniva in giudizio ex art. 111 CPC la e per Controparte_4 essa, quale mandataria riportandosi alle difese della società creditrice cedente. CP_2
Con ordinanza in data 3.5.21, la Corte respingeva l'istanza ex art. 283 CPC formulata dagli appellanti.
La causa veniva, nelle more, assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale del 12 luglio 2023.
Tutte le parti hanno depositato le note conclusive anticipate, come autorizzate nonché note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le dette note e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — Dal tenore complessivo dell'appello, composto di 18 pagine, si evincono quattro motivi.
§ 3.1 — Preliminarmente le parti appellanti affermano “Questa difesa intende preliminarmente contestare l'impianto logico della pronuncia e, quindi, modificare l'ordine espositivo dei motivi di gravame, in quanto, a suo avviso, la riforma della sentenza passa per l'accoglimento del motivi relativi alla mancata prova del credito da parte dell'istituto bancario, mancanza di prova determinata dal mancato deposito degli estratti conto da parte dell'istituto di credito”, formulando un motivo di doglianza – che individuano come “secondo” avente ad oggetto “Insufficienza dell'estratto di saldaconto ex art 50 TUB a costituire idonea prova scritta del credito, non avendo la CP_5 depositato gli estratti conto trimestrali con le movimentazioni attive e passive del conto” – con il quale deducono che il deposito degli estratti conto non è surrogabile dalla proposta di piano di rientro sia perché formata da soggetto in evidente posizione di metus rispetto alla banca sia perché la richiesta formulata , essendovi anatocismo e comunque l'applicazione di clausole contrattuali illegittime, rendono priva di efficacia probatoria la dichiarazione.
§ 3.2 — Con quello che viene indicato come terzo motivo – “Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” – le parti appellanti rilevano “ la apparenza della motivazione del rigetto della domanda: in assenza di deposito degli estratti conto, non è possibile verificare se nel concreto svolgersi del rapporto, vi sia stata o meno la capitalizzazione trimestrale”.
§3.3 – Con quello che viene indicato come quarto motivo – “la decadenza dell'azione nei confronti dei garanti a norma dell'art.1956 c.c “ – le parti appellanti deducono ” Essendo la fideiussione firmata il 24 marzo 2011, risoluzione del rapporto effettuata in data 3 ottobre 2011 e l'unica azione monitoria iniziata il 18 novembre 2016, si chiede la modificazione della parte della sentenza in cui si è qualificata la scrittura del 24 marzo 2011 non come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia e conseguentemente a detta del giudicante inapplicabile la decadenza di cui all'art 1957
c.c., senza considerare né motivare la deroga all'art 5 contratto, che invece espressamente la prevedeva. Si chiede invece dichiarare la detta scrittura quale fideiussione e applicabile l'art. 1957
c.c. anche nell'ipotesi in cui sia qualificata come contratto autonomo di garanzia. con conseguente
Conseguentemente all'accoglimento dei motivi su spiegati, si chiede la modifica della sentenza nel capo riguardante le spese di lite”.
§ 3.3 — Proseguono gli appellanti evidenziando che ove non venisse accolto il secondo motivo di gravame, la questione devoluta ha per oggetto la “ NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCATO
RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ANATOCISMO BANCARIO e TRASPARENZA
BANCARIA” con la conseguenza che a causa delle nullità illustrate, il contratto diventa “usurario”.
Con la medesima doglianza, le parti appellanti devolvono la questione del “quantum” evidenziando la assenza degli estratti conto dall'apertura all'estinzione del conto corrente oggetto di giudizio.
Riprendendo, quindi, il primo motivo di gravame (per come dagli stessi prospettato nell'ordine delle doglianze) gli appellanti invocano una espletanda CTU per la verifica del saldo effettivo, giusta la contestazione degli estratti conto in via generale, peraltro resa ininfluente dalla più grave e decisiva non produzione degli stessi, che rende indimostrata la domanda della banca.
Richiamano l'eccezione già svolta circa la nullità dell'applicazione del tasso ultralegale di interesse che dovesse risultare esser stata applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto intercorso, in considerazione altresì per l'emersione del medesimo dell'incidenza su di esso dei costi e delle altre condizioni pattuite ed applicate dalla banca, insieme all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Chiedono accertarsi mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio la durata effettiva dell'intero rapporto nonché la scopertura media effettiva, o deposito medio effettivo, in linea capitale, insieme all'importo complessivo delle competenze e degli interessi anatocistici addebitati nel corso dell'intero rapporto,
l'ammontare complessivo addebitato a titolo di soli interessi precisando l'ammontare degli interessi globali nominali e la loro maggiorazione a causa dei giorni banca e dell'anatocismo; l'importo degli oneri accessori, la loro incidenza sul tasso nominale iniziale valutando anche la legittimità della capitalizzazione insieme al tasso nominale;
l'entità del saggio di interessi anatocistici;
calcolare infine sulla scopertura effettiva o sul deposito effettivo, gli interessi al tasso validamente pattuito o, qualora ultralegali ed in difetto di valida pattuizione, calcolare gli tessi al tasso minimo per le operazioni a debito del correntista o massimo qualora a credito, dei BOT o altri titoli similari emessi nei 12 (dodici) mesi precedenti o, ancora, al tasso legale nel caso in cui manchi del tutto il contratto, rideterminando le somme eventualmente dovute.
Lamentando il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, reiterano anche la richiesta di ordinarsi alla banca ex art 210 c.p.c di depositare tutti gli estratti conto trimestrali relativi al C/C 500040649 ed all'esito disporre CTU contabile volta all'esatta determinazione del saldo del C/C 500040649 una volta calcolato senza applicazione dei tutte quelle clausole contrattuali che risultino nulle perché determinanti la formazione di un tasso usurario.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
La prima questione – peraltro centrale nella delibazione della vicenda – riguarda la prova del credito azionato dalla banca con il ricorso monitorio per l'importo di euro 102.573,53 a titolo di saldo negativo nel conto corrente aperto dalla società in data 7 maggio 2002, rispetto al quale Parte_1 in data 24.3.11 sono stati concessi affidamento ed apertura di credito e concesse fideiussioni.
Come già evidenziato nell'ordinanza inibitoria sopra richiamata, al documento n. 4 allegato dalla banca – insieme sia al contratto sia al salda conto – è stato allegato un bonifico effettuato dalla medesima società in data 31.3/1.4.14 per mezzo di Monte dei Paschi di Siena per l'importo di Euro
2.500 e (v. doc. 5) in data 20.1.15 è stata formulata una proposta di rientro per euro 30.000,00
(all'esito di un incontro indicato come avvenuto in data 15.12.14) oltre ad altri 20.000,00 euro eventuali nei mesi successivi e ciò ad opera della società correntista.
Giova evidenziare che anche ha operato, in data 6.5.14 (v. doc. 6) un bonifico per Parte_3 euro 3.000,00.
Ora, ferma la ripartizione dell'onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con la banca che resta attrice sostanziale e, come tale, onerata di allegare e provare i fatti costitutivi del credito, e' evidente che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha rilevato come detti fatti fossero costituiti dai contratti depositati (conto corrente, affidamento e apertura di credito, garanzie), dall'attestazione del saldo negativo, dal comportamento concludente della società correntista e dei suoi garanti per non aver alcuno di essi né sollevato mai contestazioni in ordine agli estratti conto (di cui non ci si duole mai della mancata ricezione, tanto è vero che non risulta neppure formulata istanza ex art. 119 TUB) né tanto meno posto in discussione il saldo negativo e, quindi, l'esposizione debitoria nei confronti della banca, elemento quest'ultimo emergente sia dai due bonifici del 2014 sia dalla proposta di rientro del 2015. Irrilevante, quindi, che in tali documenti non emerga l'ammontare esatto del credito che, in ogni caso, non poteva essere all'epoca pari a quello rivendicato in sede monitoria, atteso che per quest'ultima il saldo è stato calcolato alla data del 10 agosto 2016, evidentemente successiva a dette condotte che anche a non considerarle come idonee ad integrare un riconoscimento di debito (come contestato dagli appellanti), certamente depongono come indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno sia dell'esistenza del credito, sia del suo ammontare a quella data del ricorso monitorio.
A tale ultimo proposito, va evidenziato che ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche di fronte a estratti conto parziali – vale a dire non necessariamente completi dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione – è possibile ritenere accertato il credito ed il suo ammontare alla luce di una serie di elementi, appunto, presuntivi (v. Cass. 1763/24; Cass. N. 22290/23). Ciò peraltro opera anche nel caso di domande contrapposte, come nel caso in esame ove la correntista (unitamente ai garanti) ha allegato una richiesta di accertamento negativo sulla base della nullità / illegittimità di clausole contrattuali relative ad alcune voci sopra già esplicitate.
Ciò che emerge, dunque, è che neppure la correntista – seppure si tratta di un'impresa che, come tale, ha necessità di tenere scritture contabili e , quindi, anche di conservare la documentazione da utilizzare a tal fine – si è premurata né di fare contestazioni avverso gli estratti conto ad essa pervenuti nel tempo, né tanto meno di depositarli e/o farne richiesta ex art. 119 TUB.
Per questo motivo, il Tribunale ha utilizzato – come detto – una serie di elementi idonei a sostenere il credito, anche sotto il profilo del quantum, rivendicato dalla banca opposta.
In ordine, poi, alle singole voci contestate , invero l'appello è di difficile intellegibilità, atteso che viene dato per letto e riversato negli atti quanto contenuto nelle consulenze di parte che la Corte si è Cont fatta carico di esaminare (seppure le parti appellanti non abbiano avuto cura ex art. 342 di indicare ove fossero tali documenti, sì da doverli rintracciare negli allegati privi di alcuna nota indicativa).
Si tratta di una prima perizia datata 20.2.17 in cui si dice che il primo estratto conto è del 30.9.05 e l'ultimo del 5.1.12, ove si indicano i dati del contratto, si parla di TEF non corretto, di capitalizzazione composta, di usura perché devono essere calcolati i costi del contratto, di indeterminatezza della CMS quanto alle modalità di applicazione;
vi è poi una seconda perizia – datata 12.2.18 sui medesimi dati
– indicata come “definitiva”, composta di 159 pagine, nelle quali si evidenzia come il TEG debba essere calcolato non secondo le direttive di NC d'Italia ma secondo criteri di matematica finanziaria, vengono effettuati i ricalcoli per l'anatocismo, si calcola l'usura secondo il principio di onnicomprensività, si invoca la CMS nel calcolo del TEG, si contesta lo ius variandi e l'usura soggettiva, fino alle spese negli estratti conto.
Di tutto ciò, però, non vi è alcuna esplicitazione nell'atto di gravame, in aperta violazione di quanto previsto dall'art. 342 CPC: per quanto le perizie di parte possano essere considerate atti difensivi, è necessario che questi ultimi trovino una esplicazione logico-giuridica nel gravame che, a sua volta, deve presentare
contro
-argomentazioni rispetto alla sentenza impugnata.
Nulla di tutto ciò emerge nel caso in esame, ove vengono semplicemente ripetute le rivendicazioni del ricalcolo dare/avere senza ulteriori precisazioni, inserendo dati numerici dei quali non viene fornita alcuna specifica spiegazione;
né la nullità – anche rilevabile d'ufficio – può essere delibata senza idonee e dettagliate indicazioni rispetto al contratto stipulato ove, è pacifico, tutto è stato regolamentato, sicchè andavano svolti argomenti specifici con riguardo a quel contenuto.
Peraltro, sulla documentazione attestante i bonifici e la richiesta di un piano di rientro si è già detto: non occorre considerare la stessa quale riconoscimento di debito, bensì come elementi gravi e concordanti rispetto al saldo conto, considerato che anche la parzialità degli estratti non avrebbe impedito agli odierni appellanti di formulare singole contestazioni specifiche su quella parte ormai acquisita al giudizio di opposizione.
Vi è da aggiungere che pure le voci contestate dagli appellanti sono di difficile individuazione, essendovi “stratificazioni” di allegazioni che non rendono chiaro e intellegibile il ragionamento che viene offerto;
né viene riportato quale sia stato il percorso delle consulenze di parte alle quali si fa generico riferimento. Ne consegue che neppure i poteri d'ufficio – invocati dagli appellanti – possono essere esercitati in assenza di una pista probatoria, così come egualmente si appalesano meramente esplorative le richieste istruttorie ex art. 210 CPC e di ammissione di una CTU contabile.
Venendo ad esaminare la posizione dei garanti, anche a voler riqualificare – operazione ben effettuabile – la garanzia come fideiussione (in realtà, l'unico elemento utilizzato dal Tribunale è la clausola a prima richiesta che, pacificamente per la giurisprudenza di legittimità, non è da sola sufficiente ai sensi degli artt. 1362 e segg. C.C.) e, quindi, anche ad applicare le norme invocate, va evidenziato che i presupposti di cui agli artt. 1955 e 1956 C.C. non sono neppure accennati e tanto meno provati.
Quanto all'art. 1957 C.C. – che ben è compatibile anche con il contratto autonomo di garanzia se le parti raggiungono accordo per la sua applicazione seppure con deroga sul termine che nel caso in esame è di 36 mesi – il Tribunale ha detto chiaramente (e lo ha in sostanza ribadito questa Corte nell'ordinanza ex art. 283 CPC già menzionata) che il comportamento concludente delle parti
(bonifici e proposta di piano di rientro) è in aperto contrasto con l'invocazione della detta decadenza codicistica rispetto alla quale le odierne parti appellanti risultano rinuncianti.
Ne consegue che se in astratto i motivi di gravame relativi alla qualificazione della garanzia potrebbero apparire fondati, in concreto poi non sussistono i presupposti per l'applicazione delle fattispecie “liberatorie” invocate dai due garanti.
Infine, è chiaramente nuova ex art. 345 CPC e- come tale – inammissibile la richiesta di declaratoria di nullità delle clausole rispetto al modello ABI, trattandosi di questione qui devoluta senza che sia stata sollevata tempestivamente in primo grado, così introducendosi un tema di indagine del tutto nuovo in aperta violazione del contraddittorio.
Ne consegue che il gravame va integralmente respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, rifusione che opera anche per la società cessionaria interventua in ragione del principio di causalità.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2024/19 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata e di parte intervenuta, spese liquidate in Euro 14.317,00 per ciascuna delle dette parti, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore