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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1512/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE PE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5914/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 5.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento TARI-TEFA anni 2018-2021, n. 112401562337, notificato in data 20 dicembre 2024.
Il ricorrente deduceva l'erroneità dell'accertamento in quanto relativo a un immobile sito in Roma,
Indirizzo_1, per 93 mq e 3 occupanti, in realtà sin dal 2018 occupato da altre persone (Nominativo_1 e Nominativo_2), le quali pagano regolarmente il tributo dal 2018. Chiedeva, quindi, di accertare l'erroneità dell'accertamento e di annullarlo in pubblica udienza, con vittoria di spese e previa sospensione dei suoi effetti.
Roma Capitale non si costituiva.
All'udienza del 5 dicembre 2025 si celebrava l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione dell'atto, che veniva accolta, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con rinvio per la trattazione del merito all'udienza del 23.1.2026.
All'odierna udienza di trattazione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito specificati.
Come sostenuto dal ricorrente, l'atto impugnato appare viziato da un palese errore: si tratta infatti, come documentato in atti, di un atto relativo a una richiesta di pagamento per un immobile detenuto da soggetti diversi dal ricorrente e che hanno già provveduto al pagamento.
Peraltro, Roma Capitale avrebbe potuto (e dovuto), prima di inviare l'atto impugnato, verificare che il presupposto impositivo fosse in concreto sussistente.
Avrebbe potuto poi, e non lo ha fatto, costituirsi e difendersi in giudizio: la mancata costituzione può ragionevolmente intendersi come non contraddizione delle affermazioni del contribuente che, in quanto non contraddette, per un principio processuale generale applicabile nella specie, possono intendersi provate.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato va annullato.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, considerata la soccombenza, occorre condannare la convenuta Roma Capitale al relativo pagamento, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui 1.000,00
(mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00
(duemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
PE LE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE PE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5914/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562337 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 5.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento TARI-TEFA anni 2018-2021, n. 112401562337, notificato in data 20 dicembre 2024.
Il ricorrente deduceva l'erroneità dell'accertamento in quanto relativo a un immobile sito in Roma,
Indirizzo_1, per 93 mq e 3 occupanti, in realtà sin dal 2018 occupato da altre persone (Nominativo_1 e Nominativo_2), le quali pagano regolarmente il tributo dal 2018. Chiedeva, quindi, di accertare l'erroneità dell'accertamento e di annullarlo in pubblica udienza, con vittoria di spese e previa sospensione dei suoi effetti.
Roma Capitale non si costituiva.
All'udienza del 5 dicembre 2025 si celebrava l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione dell'atto, che veniva accolta, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con rinvio per la trattazione del merito all'udienza del 23.1.2026.
All'odierna udienza di trattazione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito specificati.
Come sostenuto dal ricorrente, l'atto impugnato appare viziato da un palese errore: si tratta infatti, come documentato in atti, di un atto relativo a una richiesta di pagamento per un immobile detenuto da soggetti diversi dal ricorrente e che hanno già provveduto al pagamento.
Peraltro, Roma Capitale avrebbe potuto (e dovuto), prima di inviare l'atto impugnato, verificare che il presupposto impositivo fosse in concreto sussistente.
Avrebbe potuto poi, e non lo ha fatto, costituirsi e difendersi in giudizio: la mancata costituzione può ragionevolmente intendersi come non contraddizione delle affermazioni del contribuente che, in quanto non contraddette, per un principio processuale generale applicabile nella specie, possono intendersi provate.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato va annullato.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, considerata la soccombenza, occorre condannare la convenuta Roma Capitale al relativo pagamento, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui 1.000,00
(mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00
(duemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre IVA e CPA e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
PE LE