Art. 11.
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , e' autorizzato il limite di impegno di lire 86.667.000 per l'anno finanziario 1974.
Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 3045 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1974 e fino al 2003.
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , e' autorizzato il limite di impegno di lire 86.667.000 per l'anno finanziario 1974.
Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 3045 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1974 e fino al 2003.