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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
All'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore, Pt_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni, Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 268/2022 del Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, pubblicata in data 28/03/2022.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere titolare di prestazione categoria INVCIV n. Controparte_1
07053656 dal 01.06.2010, trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età (01.09.2017) ex art. 24 comma 12 della L. 214/2011; di aver ricevuto dall' una nota del Pt_1
17.09.2021 con cui le comunicava che a seguito del ricalcolo della pensione in godimento, era maturato un indebito di complessivi euro 11.320,67 per il periodo dal gennaio 2017-ottobre 2021, a titolo di somme percepite e non dovute sulla prestazione per revoca maggiorazione sociale corrisposta dal 01.01.2017, ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di Cassino, in funzione di Pt_1
giudice del lavoro, di revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace la nota di indebito accertare e dichiarare non dovuto l'indebito di cui alla comunicazione del 17.09.2021, con ripristino del beneficio della maggiorazione sociale.
Si costituiva l'istituto resistente chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la ricorrente non aveva esperito previamente il ricorso amministrativo;
che l'indebito derivava dal ricalcolo della pensione ed il recupero aveva ad oggetto la maggiorazione sociale percepita negli anni 2017-2021; che la ricorrente non aveva provato la sussistenza dei requisiti reddituali.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così disposto “ 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la nota di indebito del 17.09.2021 notificata al ricorrente con conseguente ripristino del beneficio della maggiorazione sociale sulla prestazione INVCIV n. 07053656 dal 01.10.2021 condannando l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
2. Compensa le spese”. Pt_1
Il primo giudice, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione giudiziaria sollevata dall' CP_2
essendo in atti il ricorso al Comitato Provinciale inoltrato per conto della ricorrente dal in CP_3
data 13.10.2021, ha ritenuto la domanda fondata argomentando che: i) la ricorrente aveva affermato di percepire come unico reddito l'assegno sociale unitamente ad una pensione straniera di €
1.600,00/1.700,00 e di non avere mai posseduto un reddito superiore ad € 8.370,18, producendo i
Mod. Red Inps del 2017-2018-2019, ed il Mod. OBIS-Certificato pensione per gli anni 2019-2020-
2021; ii) l' resistente aveva indicato il limite di € 6.713,98 come condizione per godere della CP_2
maggiorazione sociale;
iii) la ricorrente in sede di domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale presentata il 07.07.2020 indicava “ di avere altre pensioni da parte dell' Pt_1
o dello Stato o di altri Enti Italiani o Esteri”, precisamente “Pensione Diretta- Svizzera- n. 9999 con decorrenza 01.02.2017” pari ad € 1704,00 annui;
iv ) i redditi percepiti per l'anno 2020 erano quindi stati correttamente indicati, mentre per l'anno successivo 2021 non risultava tale indicazione, ed Contr aveva prodotto in giudizio Mod. . RED relativo agli anni 2017-2020, dai quali risultava la pensione diretta erogata da Stati esteri (Svizzera) pari ad € 1.600,00 (2017), € 1.700,00 (2018-2019-
2020); v) le spese di lite potevano essere compensate avendo la parte ricorrente depositato il ricorso senza attendere la definizione del procedimento amministrativo.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della sentenza Pt_1
impugnata per errata/omessa valutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti, travisamento dei dati reddituali, violazione di legge in tema di maggiorazione sociale.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato risultando meritevoli di conferma, anche nella presente fase di impugnazione, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Sostiene l' appellante che il Tribunale non aveva correttamente calcolato la voce reddituale CP_2
costituita dalla Pensione estera che la ricorrente aveva dichiarato di percepire dal 2017 per un importo annuale di € 1.704,00, cui andava sommata anche una pensione estera ai superstiti, percepita già dal
2010, a suo tempo dichiarata dall'interessata. Afferma quindi che l'incremento dell'adeguamento all'assegno sociale e la maggiorazione sociale erano stati erroneamente concessi per il mancato inserimento sia della pensione estera diretta che di quella ai superstiti.
Appare opportuno richiamare la recente giurisprudenza di legittimità intervenuta a fare il punto in materia, per cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del
30/06/2020).
I giudici di legittimità hanno in particolare affermato che” se è vero che, come sostiene l , in Pt_1
materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . Vanno bensì CP_2
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)…Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020 cit.). Pt_1
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (in tal senso Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Tanto premesso si rileva che nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostenuto dall'istituto appellante, nessun indebito risulta essersi formato.
Osserva il Collegio che seppure il riferimento fatto dall' alla pensione estera ai superstiti è nuova Pt_1 allegazione in fatto, prospettata solo con l'atto di appello, in ogni caso la pensione in questione è stata percepita dall'odierna parte appellata dal maggio 2008 fino al gennaio 2016 (allegato 1 memoria di costituzione ). Parte_2
Si evince dagli atti che la pensionata aveva regolarmente comunicato all' i propri redditi, aveva Pt_1
indicato in sede di domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale la pensione diretta-
Svizzera dell'importo di € 1.704,00 annui, ed aveva portato a conoscenza dell' la propria CP_2
situazione reddituale ( Mod. ACQ.RED 2017-2020), risultando che per l'anno 2021 aveva dichiarato di non possedere altri redditi, oltre alle pensioni indicate in precedenza e che, come detto, erano state regolarmente dichiarate.
L' era, quindi, perfettamente a conoscenza dei redditi percepiti dalla pensionata, costituti Pt_1 dall'assegno sociale e dalla pensione estera diretta ( non percependo alcuna pensione estera superstiti dopo gennaio 2016), per un importo complessivo di € 6.552,61 ( € 4.848,61 + € 1.704,00), inferiore alla soglia per il diritto alla maggiorazione sociale indicata dallo stesso appellante pari ad € 8.476,63.
Correttamente il Tribunale ha, pertanto, annullato la nota di indebito del 17.09.2021 con conseguente ripristino del beneficio della maggiorazione sociale ed ha condannato l' alla restituzione delle Pt_1
somme eventualmente trattenute.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 15/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese processuali del grado in favore Pt_1 di che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa