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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2512/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
5.2.1973, e , Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie PE
, nata a [...] il [...] e e entrambe nate a Ragusa
[...] Persona_2 Per_3
il 22.11.2012, elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli
Avv.ti Lidia Calcaterra e Vincenzo Giummarra, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona dell'Amministratore di Controparte_1 P.IVA_1
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Modica in Via Sacro Cuore n. 114/A, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.5.2017, gli attori introducevano il presente giudizio a causa del grave stato di ammaloramento dell'appartamento di loro proprietà, in seguito alla pronuncia dell'ordinanza collegiale del 6.7.2016, con la quale questo Tribunale, in accoglimento del proposto reclamo e in riforma della propria precedente ordinanza, ordinava al di eseguire, a proprie spese, gli interventi edilizi necessari, senza tuttavia Controparte_1
provvedere al risarcimento del danno alla salute, ritenendo la relativa domanda inammissibile in sede cautelare, in quanto di competenza del Giudice di merito.
In particolare, evidenziavano che l'appartamento era rimasto nelle lamentate condizioni per oltre due anni e che lo strato di muffa in esso presente risultava antigienico e nocivo per la salute, come certificato dall'attestato di antigienicità dei tecnici della prevenzione del 18.5.2015 e che il era perfettamente a conoscenza della problematica esistente, tanto da aver già CP_1 provveduto all'esecuzione di opere di ristrutturazione, tuttavia parziali e realizzate a macchia di leopardo, lasciando così la struttura scoperta in taluni punti.
Per tali ragioni, e domandavano la condanna del al Parte_2 Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti, in proprio e n.q., nella misura di € 1.305,01, a titolo di rimborso delle spese sostenute, e al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificandoli in € 20.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del dì 8.9.2017, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 contestava in toto l'avversa citazione.
In particolare, deduceva che le problematiche riscontrate erano da imputarsi non già a vizi costruttivi e/o strutturali dell'edificio, bensì alla ristrutturazione interna realizzata dagli attori che, con l'installazione dei nuovi infissi e le loro abitudini di vita, avevano determinato all'interno dell'ambiente un ambiente eccessivamente umido, con scarso ricircolo d'aria, tanto è vero che i precedenti inquilini non avevano mai riscontrato siffatte problematiche.
Inoltre, rappresentava che l'assemblea dei condomini riunitasi il 20.3.2015 aveva comunque autorizzato la famiglia ad eseguire a proprie spese le modificazioni risolutive suggerite dal Pt_1
tecnico di parte, Ing. , ma che tale soluzione non aveva soddisfatto gli odierni attori, i quali Per_4 insistevano per l'intervento di realizzazione di intonaco a cappotto su tutta la parete condominiale, con spese a carico del . CP_1
Infine, il Condominio contestava l'esistenza del nesso causale tra gli ammaloramenti dell'immobile e le malattie della figlia , sì come documentata in atti. Persona_1
A fronte di quanto sopra, il domandava il rigetto dell'avversa domanda, con il favore CP_1
di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano altresì chiesti e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, dopo diversi rinvii, la causa, subentrato l'odierno decidente, veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 21.05.2025.
Considerato in diritto.
La domanda attorea è fondata nei termini che si passa ad esporre.
In punto di diritto va osservato come il sia tenuto alla custodia e alla manutenzione CP_1
delle parti e degli impianti comuni tra cui, ovviamente, rientrano i muri perimetrali e le facciate esterne, ex art. 1117, n. 1, c.c., per cui lo stesso è da ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., in via autonoma per i danni subiti dai singoli condomini in quanto, quale custode del bene comune, è tenuto ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (ex multis cfr. Cass.
Civ. 15 aprile 1999, n. 3753 e Cass. Civ. n. 6856/1993).
In esatti termini, avuto riguardo a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, la Cassazione si è espressamente pronunciata nel senso che “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili ai vizi edificatori o dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore (ex art. 1669 c.c.}, non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità dell'art. 2051. Qualora poi la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il è anche obbligato a CP_1
rimuovere ex art. 1172 c.c. le cause del danno stesso. (Fattispecie nella quale carenze progettuali e costruttive in ordine alla impermeabilizzazione delle pareti hanno creato un grave fenomeno di condensa, con formazione di acqua in un appartamento dello stabile condominiale (Cass. civ. Sez.
III, 20-08-2003, n. 12211).
Ed invero il convenuto, non nega la presenza delle muffe all'interno CP_1 dell'appartamento, né l'assenza di isolante nelle pareti perimetrali, sebbene escluda che ciò possa configurare un vizio costruttivo, giacché le tecniche costruttive dell'epoca di edificazione (anni
'80), sì come confermato anche dal CTU, non prevedevano strati di isolante, funzionali all'eliminazione del fenomeno dei ponti termici, che è circostanza in sé non rilevante, posto il dovere di custodia delle parti comuni tenuto che implica il dovere di eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, ma giunge ad escludere la propria responsabilità, rispetto al fenomeno della formazione delle muffe all'interno dell'appartamento attoreo, sostenendo che i fenomeni de quibus siano da ricondursi esclusivamente al fatto che la parte attrice stessa ha installato infissi di nuova generazione, che riducendo la dispersione del calore, avevano tuttavia determinano anche un minore ricircolo dell'aria.
Dall'espletata CTU eseguita dal consulente nominato nel corso del procedimento cautelare di cui sono stati parti gli odierni attori e il convenuto, si evince che “– chiaramente illustra CP_1
che la causa della “formazione di condensa è da ricercare nella umidità che si forma negli ambienti unita alla presenza di ponti termici e di zone fredde. In effetti ogni attività che viene condotta all'interno delle abitazioni produce un certo quantitativo di vapore acqueo (acqua sotto forma di vapore). A titolo di esempio una famiglia di quattro persone durante il sonno produce circa lt.1,5 di umidità; preparare il pranzo ne produce circa lt.2,5; asciugare in casa i panni lavati in lavatrice comporta circa lt.4,5 di umidità.
Il vapore acqueo prodotto in casa viene generalmente assorbito dall'aria, che quindi si satura di umidità. La quantità di vapore acqueo che riesce ad assorbire l'aria varia con la temperatura ed è maggiore quando la temperatura è maggiore. Ad esempio 1 Kg di aria secca può assorbire gr.11 di vapore acqueo a 15°C e gr.20 a 25°C. Quando la temperatura si abbassa, l'aria non è più in grado di contenere lo stesso quantitativo di vapore acqueo che pertanto si condensa ridiventando acqua.
Il deposito delle goccioline di acqua avviene in corrispondenza delle zone più fredde (ponti termici) che generalmente sono le zone dove le strutture in cemento armato sono a contatto con
l'esterno (zone d'angolo, travi e solai in corrispondenza dei ballatoi), ovvero dove c'è una coibentazione inadeguata. In pratica l'aria calda a contatto con le pareti fredde deposita condensa che dà origine ad umidità ambientale e diventa letto di coltura privilegiato per le muffe. La costante presenza di zone umide favorisce quindi la nascita di colonie di microorganismi vegetali, di muffe e di batteri e comporta situazioni che potrebbero nuocere alla salute con la nascita di allergie e di forme reumatiche.
Per quanto sopra possiamo dire che in generale la formazione di condensa all'interno di un'abitazione è facilitata da isolamento termico inadeguato, da un insufficiente ricambio d'aria naturale negli ambienti, da variazioni della temperatura interna e dalle abitudini degli occupanti.
… L'immobile è stato realizzato nei primi anni '80 in un periodo in cui non si faceva molta attenzione agli aspetti energetici e la normativa non imponeva particolari accorgimenti costruttivi contro le dispersioni. Ed in effetti l'edificio presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso l'esterno; per questo generalmente l'umidità da condensa si manifesta soprattutto nei muri perimetrali, negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto. Nel nostro caso la muffa si è formata sempre in corrispondenza di tali zone per cui possiamo dire con ragionevole certezza che l'appartamento presenta problemi di isolamento termico inadeguato.” (v. pag. 11 e ss. CTU). Pertanto in forza della disposta ctu, ne rimane accertata non solo la accentuata presenza di macchie di muffa nella camera da letto a sud, nella camera da letto centrale, nella camera da letto matrimoniale e nella veranda esterna chiusa (v. pagg.
6-10 CTU), ma ha soprattutto individuato nel fenomeno del cd. “ponte termico”, dovuto a un isolamento termico inadeguato, la principale causa delle muffe presenti nell'appartamento degli odierni attori (.. l'edificio presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso
l'esterno; per questo generalmente l'umidità da condensa si manifesta soprattutto nei muri perimetrali, negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto. Nel nostro caso la muffa si è formata sempre in corrispondenza di tali zone per cui possiamo dire con ragionevole certezza che l'appartamento presenta problemi di isolamento termico inadeguato).
Quanto alle cause del ponte termico, il CTU ha specificato che “L'immobile è stato realizzato nei primi anni '80 in un periodo in cui non si faceva molta attenzione agli aspetti energetici e la normativa non imponeva particolari accorgimenti costruttivi contro le dispersioni. Ed in effetti
l'edificio presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso l'esterno; per questo generalmente l'umidità da condensa si manifesta soprattutto nei muri perimetrali, negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto”.
In merito a possibili concause ha poi osservato che “che la presenza di tre piccoli fa supporre la necessità di lavare ed asciugare spesso e che avere posto in opera nuovi infissi di buona qualità se da una parte rappresenta un ottimo sistema per il contenimento energetico, dall'altra presenta
l'inconveniente che praticamente azzera quei piccoli utili ricambi d'aria che avvenivano con gli spifferi generalmente presenti nei vecchi infissi.”.
È tuttavia affatto evidente che, nel caso in cui “l'appartamento non presentasse problemi di isolamento termico inadeguato, posto che “presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso l'esterno”, e ove, quindi, si fosse proceduto da parte del alle necessarie e dovute opere di coibentazione, poiché, CP_1
quale custode del bene comune, è tenuto -per come detto- ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (ex multis cfr. Cass. Civ. 15 aprile 1999, n. 3753 e Cass. Civ. n. 6856/1993), “l'installazione di nuovi infissi di qualità”, cioè l'esercizio di una facoltà del proprietario di un miglioramento della propria abitazione, benché con il conseguente minore ricircolo di aria nell'appartamento, e benché avrebbe richiesto da parte degli attori, a fronte delle condizioni del e la conosciuta assenza di coibentazione, l'opportunità di porre in essere CP_1 dei dovuti accorgimenti, quali ad es. la predisposizioni di “prese d'aria”, non avrebbe però determinato o comunque non avrebbe potuto determinare quei gravi ammaloramenti, quel degrado riscontrato documentalmente in giudizio, di cui il deve ritenersi responsabile. CP_1
Peraltro, dalla relazione del CTU emerge pure che in passato il aveva già iniziato a CP_1 realizzare la necessaria coibentazione, sebbene l'abbia fatto procedendo, per così dire, a macchia di leopardo (“Alcuni anni fa, nel corso di un intervento condominiale di manutenzione delle facciate dell'immobile, la parete nord-ovest della camera da letto è stata coibentata con un intonaco a cappotto. L'intervento è esteso per tutti i piani dell'ala di cui fa parte l'appartamento. Anche le altre due ale dello stabile hanno avuto trattamento analogo, nel senso che una parete per ciascuna ala è stata coibentata con intonaco del tipo a cappotto” – pag. 4 CTU).
Ciò denota, senz'altro, da parte del custode, una chiara consapevolezza del problema e CP_1 della necessità di procedere a un ammodernamento dell'edificio condominiale, onde consentire allo stesso di restare al passo con l'evoluzione delle tecnologie del settore (in specie, si pensi proprio agli infissi di nuova generazione, la cui installazione non può di certo integrare quel caso fortuito, contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, solo idoneo a escludere il profilo causale, essendo anzi fatto del tutto prevedibile e scontato, non potendosi certo immaginare o pretendere che gli inquilini restino per sempre con dei vecchi, inadeguati, infissi o che non li sostituiscano in fase di ristrutturazione).
Tanto è vero che l'ammodernamento era stato avviato dal sebbene in maniera CP_1
parcellizzata.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità del ex art. 2051 c.c., in CP_1
quanto risulta provata la riconducibilità eziologica degli eventi lesivi occorsi a parti comuni condominiali e l'omissione di un intervento di ammodernamento condotto in maniera omogenea sull'intero , vale a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua CP_1
attitudine a recare danno, che non può di certo, a fronte dei doveri del custode di mantenere la cosa in modo tale che non arrechi danno, ritenersi esonerato da responsabilità per aver
“autorizzato la famiglia ad eseguire a proprie spese le modificazioni risolutive suggerite Pt_1 dal tecnico di parte, Ing. ” (non ricorrendo, neppure, una ipotesi di mancata diligenza, Per_4 ex art. 1227, comma 2 c.c. per non aver eseguito “l'isolamento a cappotto alle pareti esterne in corrispondenza del proprio appartamento”, non rientrando tale intervento attivo nell'ordinaria diligenza prevista dalla norma: si cfr. Cass. Ordinanza n. 22352 del 05/08/20219), ma, nel contempo, la mancanza nell'appartamento, di un sistema che consenta un adeguato ricircolo dell'aria, evitando la formazione di umidità in eccesso e, quindi, la formazione di muffe, configura, anche in ragione del lungo tempo trascorso senza alcun intervento volto anche a mitigare gli effetti della mancata coibentazione, provvedendo ad una adeguata ventilazione dei locali, fenomeno indicato quale concausa dal CTU, un concorso di responsabilità dei genitori delle due figlie minori, e , che può Parte_1 Parte_2
stimarsi nella misura del 30%..
Quanto, poi, al danno lamentato per il grave disagio e pregiudizio esistenziale patito, per la limitazione del godimento abitativo della parte attrice, quale pregiudizio di carattere non patrimoniale consistente nel diminuito godimento dell'abitazione con grave lesione del diritto al rispetto della vita familiare e privata e del domicilio, sì come riconosciuti dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, deve rilevarsi quanto segue.
Sul punto, è opportuno premettere che, con la sentenza n. 26972 del 15.11.2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, abbandonando ogni distinzione del danno non patrimoniale in sottocategorie, hanno definitivamente chiarito che detto danno non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie nel senso che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno da stress e così via), risponde solo ad esigenze descrittive, non implicando affatto il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo tale pronuncia, è compito precipuo del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Secondo i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì “regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. civ.
9 aprile 2009, n. 8703).
L'art. 2059 c.c., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, rinvia ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno).
Ma, in una lettura costituzionalmente orientata dello stesso, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è stata estesa, anche al di fuori dei casi determinati dalla legge, ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti come tali dalla Costituzione.
Tutto ciò, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).
La tutela risarcitoria può essere riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del 1955), purché, ovviamente, sussista il requisito dell'ingiustizia generica di cui all'art. 2043 c.c.
La lesione del diritto che giustifica il risarcimento implica, però, che esso sia inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio e, comunque, concretamente percepibile.
La lesione deve, quindi, eccedere una soglia minima di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone, comunque, un grado minimo di tolleranza.
In tal senso S.U. del 25 febbraio 2016, n. 3727, ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui “fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità” (conforme anche Cass. civ. 16133/2014).
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza che la convivenza impone, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nell'ipotesi in cui sia effettivamente superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Entrambi tali requisiti debbono essere accertati dal giudicante secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico e, attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo.
Chi ne afferma la lesione dovrà, però, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Ciò posto, atteso che - come detto - il danno non patrimoniale va liquidato in maniera unitaria e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno da stress e così via) risponde a esigenze meramente descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale, si ritiene effettivamente riconoscibile un danno da lesione al diritto di proprietà, al diritto al pieno e sereno godimento dell'abitazione e, dunque, al rispetto della vita privata e familiare, diritti fondamentali inerenti alla persona riconosciuti anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Ed infatti, basta visionare le fotografie in atti, per rendersi conto di come, per lungo tempo (ben due anni), gli attori, in un periodo in cui, peraltro, avevano figlie piccole, siano stati privati della possibilità di godimento di alcuni fondamentali ambienti di casa, tappezzati di ingenti macchie di muffa, e, quindi, non pienamente utilizzabili e godibili, secondo l'id quod plerumque accidit, ciò risultando pienamente confermato dall'attestato di antigienicità dell'ASP prot. n. 981/SIAV del
18.5.2015 in atti (doc. 4 parte attrice).
Con specifico riferimento, invece, alla supposta voce di danno alla salute della figlia PE
, si osserva che in atti non vi sono elementi probatori sufficienti a ritenere dimostrata
[...]
l'insorgenza di reazioni di tipo allergico correlate alla presenza di muffe nell'appartamento.
Sono, infatti, presenti in atti esclusivamente la prescrizione delle analisi da parte del pediatra e le risultanze delle analisi di laboratorio. Analisi che, in assenza di un certificato medico idoneamente esplicativo, sono in effetti in grado di comunicare ben poco e sicuramente non una correlazione certa con l'esposizione alle muffe.
Peraltro, si noti che l'unico richiamo specifico di parte attrice è al cd. aspergillus, pur senza darne una definizione, richiamando una pronuncia del Tribunale di Monza su analoga questione, che ne valorizza la presenza.
Ebbene, proprio facendo riferimento alle analisi in atti del 25.5.2015, si nota che Persona_1
non ha sviluppato alcuna forma allergica rispetto ad esso, atteso che i suoi valori si attestano su uno
“
0.1 KUA/L” e, dalla leggenda presente sullo stesso certificato delle analisi, a tale valore corrisponde la voce “assente” nella colonna “Classe Valutazione”. Sembrerebbe perciò da escludersi la presenza di allergia.
Sulla scorta di tali elementi, non si ritiene nemmeno di dover disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio – comunque non richiesta dalla parte – anche in considerazione del notevole lasso tempo trascorso e l'assenza di permanenti patologie, che consentano un esame diretto da parte del consulente, ma soprattutto perché la CTU non può avere carattere integrativo o esplorativo, non potendo certo servire per colmare le lacune della parte su cui grava l'onere probatorio, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Alla luce di tutto quanto sopra, il va condannato, nella misura sopra detta del 70%, in CP_1
virtù del concorso di colpa di e al risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno non patrimoniale sofferto che, in via equitativa, e sulla base dei parametri medi indicati dalla
CEDU (€ 1.000,00-1.500,00) e (cfr. pure sent. Trib. Firenze, 21.1.2011, n. 147; sent. Trib. Monza
7.5.2013, n. 1230), e tenuto conto del concorso si determina, già in moneta attuale, in € 1.350,00 per ogni anno per ciascuno dei due adulti e , e in euro Parte_1 Parte_2
1.700,00 per le tre minori, che secondo massime di esperienza deve ritenersi abbiano maggiormente sofferto per così lungo tempo le limitazioni di godimento dell'habitat domestico, rappresentando per le stesse, la propria casa, in ragione della tenera età posseduta, “il mondo intero”, e così complessivamente si liquidano euro 5.400,00 in favore di e Parte_1 Pt_2
ed euro 10.200,00, per le tre minori rappresentate in giudizio dai genitori.
[...]
Il va poi condannato al rimborso – sempre in misura del 70% – delle spese sostenute CP_1 per l'intervento dei Vigili Sanitari complessivamente pari ad € 117,00 (documentato relativo esborso, doc. 9), e delle spese di CTU complessivamente pari ad € 529,94 (documentato relativo esborso, doc. 10).
Non andranno, invece, rimborsate né le spese di CTP, non essendo stato documentato il relativo esborso (agli atti solo la fattura), né quelle relative alle prove allergiche, stante la mancata dimostrazione dell'insorgenza delle stesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accertato grado di responsabilità, e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'attività effettivamente svolta e della somma effettivamente attribuita e non di quella domandata.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2512/2017 R.G., così statuisce:
In parziale accoglimento della domanda attorea:
Condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, in proprio, già tenuto conto del concorso di responsabilità accertato nella misura del 70%
[...]
in capo al e per il 30% in capo ai predetti e , della somma CP_1 Parte_3 Pt_2
complessiva espressa in moneta attuale di euro 5.400,00 e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle tre figlie, della somma complessiva espressa in moneta attuale di €
10.200,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo, nonché al rimborso, del 70% le somme di cui è stato documentato l'esborso, delle spese sostenute per l'intervento dei Vigili Sanitari complessivamente pari ad € 117,00, e delle spese di CTU complessivamente pari ad € 529,94, oltre agli interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo. condanna il al pagamento del 70% delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_1
attrice, che già in questa misura liquida in € 184,08 per spese vive ed € 2500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2512/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
5.2.1973, e , Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie PE
, nata a [...] il [...] e e entrambe nate a Ragusa
[...] Persona_2 Per_3
il 22.11.2012, elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli
Avv.ti Lidia Calcaterra e Vincenzo Giummarra, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona dell'Amministratore di Controparte_1 P.IVA_1
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Modica in Via Sacro Cuore n. 114/A, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.5.2017, gli attori introducevano il presente giudizio a causa del grave stato di ammaloramento dell'appartamento di loro proprietà, in seguito alla pronuncia dell'ordinanza collegiale del 6.7.2016, con la quale questo Tribunale, in accoglimento del proposto reclamo e in riforma della propria precedente ordinanza, ordinava al di eseguire, a proprie spese, gli interventi edilizi necessari, senza tuttavia Controparte_1
provvedere al risarcimento del danno alla salute, ritenendo la relativa domanda inammissibile in sede cautelare, in quanto di competenza del Giudice di merito.
In particolare, evidenziavano che l'appartamento era rimasto nelle lamentate condizioni per oltre due anni e che lo strato di muffa in esso presente risultava antigienico e nocivo per la salute, come certificato dall'attestato di antigienicità dei tecnici della prevenzione del 18.5.2015 e che il era perfettamente a conoscenza della problematica esistente, tanto da aver già CP_1 provveduto all'esecuzione di opere di ristrutturazione, tuttavia parziali e realizzate a macchia di leopardo, lasciando così la struttura scoperta in taluni punti.
Per tali ragioni, e domandavano la condanna del al Parte_2 Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti, in proprio e n.q., nella misura di € 1.305,01, a titolo di rimborso delle spese sostenute, e al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificandoli in € 20.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del dì 8.9.2017, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 contestava in toto l'avversa citazione.
In particolare, deduceva che le problematiche riscontrate erano da imputarsi non già a vizi costruttivi e/o strutturali dell'edificio, bensì alla ristrutturazione interna realizzata dagli attori che, con l'installazione dei nuovi infissi e le loro abitudini di vita, avevano determinato all'interno dell'ambiente un ambiente eccessivamente umido, con scarso ricircolo d'aria, tanto è vero che i precedenti inquilini non avevano mai riscontrato siffatte problematiche.
Inoltre, rappresentava che l'assemblea dei condomini riunitasi il 20.3.2015 aveva comunque autorizzato la famiglia ad eseguire a proprie spese le modificazioni risolutive suggerite dal Pt_1
tecnico di parte, Ing. , ma che tale soluzione non aveva soddisfatto gli odierni attori, i quali Per_4 insistevano per l'intervento di realizzazione di intonaco a cappotto su tutta la parete condominiale, con spese a carico del . CP_1
Infine, il Condominio contestava l'esistenza del nesso causale tra gli ammaloramenti dell'immobile e le malattie della figlia , sì come documentata in atti. Persona_1
A fronte di quanto sopra, il domandava il rigetto dell'avversa domanda, con il favore CP_1
di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano altresì chiesti e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, dopo diversi rinvii, la causa, subentrato l'odierno decidente, veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 21.05.2025.
Considerato in diritto.
La domanda attorea è fondata nei termini che si passa ad esporre.
In punto di diritto va osservato come il sia tenuto alla custodia e alla manutenzione CP_1
delle parti e degli impianti comuni tra cui, ovviamente, rientrano i muri perimetrali e le facciate esterne, ex art. 1117, n. 1, c.c., per cui lo stesso è da ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., in via autonoma per i danni subiti dai singoli condomini in quanto, quale custode del bene comune, è tenuto ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (ex multis cfr. Cass.
Civ. 15 aprile 1999, n. 3753 e Cass. Civ. n. 6856/1993).
In esatti termini, avuto riguardo a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, la Cassazione si è espressamente pronunciata nel senso che “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili ai vizi edificatori o dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore (ex art. 1669 c.c.}, non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità dell'art. 2051. Qualora poi la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il è anche obbligato a CP_1
rimuovere ex art. 1172 c.c. le cause del danno stesso. (Fattispecie nella quale carenze progettuali e costruttive in ordine alla impermeabilizzazione delle pareti hanno creato un grave fenomeno di condensa, con formazione di acqua in un appartamento dello stabile condominiale (Cass. civ. Sez.
III, 20-08-2003, n. 12211).
Ed invero il convenuto, non nega la presenza delle muffe all'interno CP_1 dell'appartamento, né l'assenza di isolante nelle pareti perimetrali, sebbene escluda che ciò possa configurare un vizio costruttivo, giacché le tecniche costruttive dell'epoca di edificazione (anni
'80), sì come confermato anche dal CTU, non prevedevano strati di isolante, funzionali all'eliminazione del fenomeno dei ponti termici, che è circostanza in sé non rilevante, posto il dovere di custodia delle parti comuni tenuto che implica il dovere di eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, ma giunge ad escludere la propria responsabilità, rispetto al fenomeno della formazione delle muffe all'interno dell'appartamento attoreo, sostenendo che i fenomeni de quibus siano da ricondursi esclusivamente al fatto che la parte attrice stessa ha installato infissi di nuova generazione, che riducendo la dispersione del calore, avevano tuttavia determinano anche un minore ricircolo dell'aria.
Dall'espletata CTU eseguita dal consulente nominato nel corso del procedimento cautelare di cui sono stati parti gli odierni attori e il convenuto, si evince che “– chiaramente illustra CP_1
che la causa della “formazione di condensa è da ricercare nella umidità che si forma negli ambienti unita alla presenza di ponti termici e di zone fredde. In effetti ogni attività che viene condotta all'interno delle abitazioni produce un certo quantitativo di vapore acqueo (acqua sotto forma di vapore). A titolo di esempio una famiglia di quattro persone durante il sonno produce circa lt.1,5 di umidità; preparare il pranzo ne produce circa lt.2,5; asciugare in casa i panni lavati in lavatrice comporta circa lt.4,5 di umidità.
Il vapore acqueo prodotto in casa viene generalmente assorbito dall'aria, che quindi si satura di umidità. La quantità di vapore acqueo che riesce ad assorbire l'aria varia con la temperatura ed è maggiore quando la temperatura è maggiore. Ad esempio 1 Kg di aria secca può assorbire gr.11 di vapore acqueo a 15°C e gr.20 a 25°C. Quando la temperatura si abbassa, l'aria non è più in grado di contenere lo stesso quantitativo di vapore acqueo che pertanto si condensa ridiventando acqua.
Il deposito delle goccioline di acqua avviene in corrispondenza delle zone più fredde (ponti termici) che generalmente sono le zone dove le strutture in cemento armato sono a contatto con
l'esterno (zone d'angolo, travi e solai in corrispondenza dei ballatoi), ovvero dove c'è una coibentazione inadeguata. In pratica l'aria calda a contatto con le pareti fredde deposita condensa che dà origine ad umidità ambientale e diventa letto di coltura privilegiato per le muffe. La costante presenza di zone umide favorisce quindi la nascita di colonie di microorganismi vegetali, di muffe e di batteri e comporta situazioni che potrebbero nuocere alla salute con la nascita di allergie e di forme reumatiche.
Per quanto sopra possiamo dire che in generale la formazione di condensa all'interno di un'abitazione è facilitata da isolamento termico inadeguato, da un insufficiente ricambio d'aria naturale negli ambienti, da variazioni della temperatura interna e dalle abitudini degli occupanti.
… L'immobile è stato realizzato nei primi anni '80 in un periodo in cui non si faceva molta attenzione agli aspetti energetici e la normativa non imponeva particolari accorgimenti costruttivi contro le dispersioni. Ed in effetti l'edificio presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso l'esterno; per questo generalmente l'umidità da condensa si manifesta soprattutto nei muri perimetrali, negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto. Nel nostro caso la muffa si è formata sempre in corrispondenza di tali zone per cui possiamo dire con ragionevole certezza che l'appartamento presenta problemi di isolamento termico inadeguato.” (v. pag. 11 e ss. CTU). Pertanto in forza della disposta ctu, ne rimane accertata non solo la accentuata presenza di macchie di muffa nella camera da letto a sud, nella camera da letto centrale, nella camera da letto matrimoniale e nella veranda esterna chiusa (v. pagg.
6-10 CTU), ma ha soprattutto individuato nel fenomeno del cd. “ponte termico”, dovuto a un isolamento termico inadeguato, la principale causa delle muffe presenti nell'appartamento degli odierni attori (.. l'edificio presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso
l'esterno; per questo generalmente l'umidità da condensa si manifesta soprattutto nei muri perimetrali, negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto. Nel nostro caso la muffa si è formata sempre in corrispondenza di tali zone per cui possiamo dire con ragionevole certezza che l'appartamento presenta problemi di isolamento termico inadeguato).
Quanto alle cause del ponte termico, il CTU ha specificato che “L'immobile è stato realizzato nei primi anni '80 in un periodo in cui non si faceva molta attenzione agli aspetti energetici e la normativa non imponeva particolari accorgimenti costruttivi contro le dispersioni. Ed in effetti
l'edificio presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso l'esterno; per questo generalmente l'umidità da condensa si manifesta soprattutto nei muri perimetrali, negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto”.
In merito a possibili concause ha poi osservato che “che la presenza di tre piccoli fa supporre la necessità di lavare ed asciugare spesso e che avere posto in opera nuovi infissi di buona qualità se da una parte rappresenta un ottimo sistema per il contenimento energetico, dall'altra presenta
l'inconveniente che praticamente azzera quei piccoli utili ricambi d'aria che avvenivano con gli spifferi generalmente presenti nei vecchi infissi.”.
È tuttavia affatto evidente che, nel caso in cui “l'appartamento non presentasse problemi di isolamento termico inadeguato, posto che “presenta numerosi “ponti termici”, ovvero zone dove si registrano forti riduzioni dell'isolamento e quindi caratteristiche termiche molto diverse rispetto alle zone circostanti, con conseguente scambio di calore da e verso l'esterno”, e ove, quindi, si fosse proceduto da parte del alle necessarie e dovute opere di coibentazione, poiché, CP_1
quale custode del bene comune, è tenuto -per come detto- ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (ex multis cfr. Cass. Civ. 15 aprile 1999, n. 3753 e Cass. Civ. n. 6856/1993), “l'installazione di nuovi infissi di qualità”, cioè l'esercizio di una facoltà del proprietario di un miglioramento della propria abitazione, benché con il conseguente minore ricircolo di aria nell'appartamento, e benché avrebbe richiesto da parte degli attori, a fronte delle condizioni del e la conosciuta assenza di coibentazione, l'opportunità di porre in essere CP_1 dei dovuti accorgimenti, quali ad es. la predisposizioni di “prese d'aria”, non avrebbe però determinato o comunque non avrebbe potuto determinare quei gravi ammaloramenti, quel degrado riscontrato documentalmente in giudizio, di cui il deve ritenersi responsabile. CP_1
Peraltro, dalla relazione del CTU emerge pure che in passato il aveva già iniziato a CP_1 realizzare la necessaria coibentazione, sebbene l'abbia fatto procedendo, per così dire, a macchia di leopardo (“Alcuni anni fa, nel corso di un intervento condominiale di manutenzione delle facciate dell'immobile, la parete nord-ovest della camera da letto è stata coibentata con un intonaco a cappotto. L'intervento è esteso per tutti i piani dell'ala di cui fa parte l'appartamento. Anche le altre due ale dello stabile hanno avuto trattamento analogo, nel senso che una parete per ciascuna ala è stata coibentata con intonaco del tipo a cappotto” – pag. 4 CTU).
Ciò denota, senz'altro, da parte del custode, una chiara consapevolezza del problema e CP_1 della necessità di procedere a un ammodernamento dell'edificio condominiale, onde consentire allo stesso di restare al passo con l'evoluzione delle tecnologie del settore (in specie, si pensi proprio agli infissi di nuova generazione, la cui installazione non può di certo integrare quel caso fortuito, contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, solo idoneo a escludere il profilo causale, essendo anzi fatto del tutto prevedibile e scontato, non potendosi certo immaginare o pretendere che gli inquilini restino per sempre con dei vecchi, inadeguati, infissi o che non li sostituiscano in fase di ristrutturazione).
Tanto è vero che l'ammodernamento era stato avviato dal sebbene in maniera CP_1
parcellizzata.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità del ex art. 2051 c.c., in CP_1
quanto risulta provata la riconducibilità eziologica degli eventi lesivi occorsi a parti comuni condominiali e l'omissione di un intervento di ammodernamento condotto in maniera omogenea sull'intero , vale a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua CP_1
attitudine a recare danno, che non può di certo, a fronte dei doveri del custode di mantenere la cosa in modo tale che non arrechi danno, ritenersi esonerato da responsabilità per aver
“autorizzato la famiglia ad eseguire a proprie spese le modificazioni risolutive suggerite Pt_1 dal tecnico di parte, Ing. ” (non ricorrendo, neppure, una ipotesi di mancata diligenza, Per_4 ex art. 1227, comma 2 c.c. per non aver eseguito “l'isolamento a cappotto alle pareti esterne in corrispondenza del proprio appartamento”, non rientrando tale intervento attivo nell'ordinaria diligenza prevista dalla norma: si cfr. Cass. Ordinanza n. 22352 del 05/08/20219), ma, nel contempo, la mancanza nell'appartamento, di un sistema che consenta un adeguato ricircolo dell'aria, evitando la formazione di umidità in eccesso e, quindi, la formazione di muffe, configura, anche in ragione del lungo tempo trascorso senza alcun intervento volto anche a mitigare gli effetti della mancata coibentazione, provvedendo ad una adeguata ventilazione dei locali, fenomeno indicato quale concausa dal CTU, un concorso di responsabilità dei genitori delle due figlie minori, e , che può Parte_1 Parte_2
stimarsi nella misura del 30%..
Quanto, poi, al danno lamentato per il grave disagio e pregiudizio esistenziale patito, per la limitazione del godimento abitativo della parte attrice, quale pregiudizio di carattere non patrimoniale consistente nel diminuito godimento dell'abitazione con grave lesione del diritto al rispetto della vita familiare e privata e del domicilio, sì come riconosciuti dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, deve rilevarsi quanto segue.
Sul punto, è opportuno premettere che, con la sentenza n. 26972 del 15.11.2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, abbandonando ogni distinzione del danno non patrimoniale in sottocategorie, hanno definitivamente chiarito che detto danno non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie nel senso che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno da stress e così via), risponde solo ad esigenze descrittive, non implicando affatto il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo tale pronuncia, è compito precipuo del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Secondo i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì “regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. civ.
9 aprile 2009, n. 8703).
L'art. 2059 c.c., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, rinvia ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno).
Ma, in una lettura costituzionalmente orientata dello stesso, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è stata estesa, anche al di fuori dei casi determinati dalla legge, ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti come tali dalla Costituzione.
Tutto ciò, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).
La tutela risarcitoria può essere riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del 1955), purché, ovviamente, sussista il requisito dell'ingiustizia generica di cui all'art. 2043 c.c.
La lesione del diritto che giustifica il risarcimento implica, però, che esso sia inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio e, comunque, concretamente percepibile.
La lesione deve, quindi, eccedere una soglia minima di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone, comunque, un grado minimo di tolleranza.
In tal senso S.U. del 25 febbraio 2016, n. 3727, ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui “fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità” (conforme anche Cass. civ. 16133/2014).
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza che la convivenza impone, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nell'ipotesi in cui sia effettivamente superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Entrambi tali requisiti debbono essere accertati dal giudicante secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico e, attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo.
Chi ne afferma la lesione dovrà, però, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Ciò posto, atteso che - come detto - il danno non patrimoniale va liquidato in maniera unitaria e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno da stress e così via) risponde a esigenze meramente descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale, si ritiene effettivamente riconoscibile un danno da lesione al diritto di proprietà, al diritto al pieno e sereno godimento dell'abitazione e, dunque, al rispetto della vita privata e familiare, diritti fondamentali inerenti alla persona riconosciuti anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Ed infatti, basta visionare le fotografie in atti, per rendersi conto di come, per lungo tempo (ben due anni), gli attori, in un periodo in cui, peraltro, avevano figlie piccole, siano stati privati della possibilità di godimento di alcuni fondamentali ambienti di casa, tappezzati di ingenti macchie di muffa, e, quindi, non pienamente utilizzabili e godibili, secondo l'id quod plerumque accidit, ciò risultando pienamente confermato dall'attestato di antigienicità dell'ASP prot. n. 981/SIAV del
18.5.2015 in atti (doc. 4 parte attrice).
Con specifico riferimento, invece, alla supposta voce di danno alla salute della figlia PE
, si osserva che in atti non vi sono elementi probatori sufficienti a ritenere dimostrata
[...]
l'insorgenza di reazioni di tipo allergico correlate alla presenza di muffe nell'appartamento.
Sono, infatti, presenti in atti esclusivamente la prescrizione delle analisi da parte del pediatra e le risultanze delle analisi di laboratorio. Analisi che, in assenza di un certificato medico idoneamente esplicativo, sono in effetti in grado di comunicare ben poco e sicuramente non una correlazione certa con l'esposizione alle muffe.
Peraltro, si noti che l'unico richiamo specifico di parte attrice è al cd. aspergillus, pur senza darne una definizione, richiamando una pronuncia del Tribunale di Monza su analoga questione, che ne valorizza la presenza.
Ebbene, proprio facendo riferimento alle analisi in atti del 25.5.2015, si nota che Persona_1
non ha sviluppato alcuna forma allergica rispetto ad esso, atteso che i suoi valori si attestano su uno
“
0.1 KUA/L” e, dalla leggenda presente sullo stesso certificato delle analisi, a tale valore corrisponde la voce “assente” nella colonna “Classe Valutazione”. Sembrerebbe perciò da escludersi la presenza di allergia.
Sulla scorta di tali elementi, non si ritiene nemmeno di dover disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio – comunque non richiesta dalla parte – anche in considerazione del notevole lasso tempo trascorso e l'assenza di permanenti patologie, che consentano un esame diretto da parte del consulente, ma soprattutto perché la CTU non può avere carattere integrativo o esplorativo, non potendo certo servire per colmare le lacune della parte su cui grava l'onere probatorio, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Alla luce di tutto quanto sopra, il va condannato, nella misura sopra detta del 70%, in CP_1
virtù del concorso di colpa di e al risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno non patrimoniale sofferto che, in via equitativa, e sulla base dei parametri medi indicati dalla
CEDU (€ 1.000,00-1.500,00) e (cfr. pure sent. Trib. Firenze, 21.1.2011, n. 147; sent. Trib. Monza
7.5.2013, n. 1230), e tenuto conto del concorso si determina, già in moneta attuale, in € 1.350,00 per ogni anno per ciascuno dei due adulti e , e in euro Parte_1 Parte_2
1.700,00 per le tre minori, che secondo massime di esperienza deve ritenersi abbiano maggiormente sofferto per così lungo tempo le limitazioni di godimento dell'habitat domestico, rappresentando per le stesse, la propria casa, in ragione della tenera età posseduta, “il mondo intero”, e così complessivamente si liquidano euro 5.400,00 in favore di e Parte_1 Pt_2
ed euro 10.200,00, per le tre minori rappresentate in giudizio dai genitori.
[...]
Il va poi condannato al rimborso – sempre in misura del 70% – delle spese sostenute CP_1 per l'intervento dei Vigili Sanitari complessivamente pari ad € 117,00 (documentato relativo esborso, doc. 9), e delle spese di CTU complessivamente pari ad € 529,94 (documentato relativo esborso, doc. 10).
Non andranno, invece, rimborsate né le spese di CTP, non essendo stato documentato il relativo esborso (agli atti solo la fattura), né quelle relative alle prove allergiche, stante la mancata dimostrazione dell'insorgenza delle stesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accertato grado di responsabilità, e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'attività effettivamente svolta e della somma effettivamente attribuita e non di quella domandata.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2512/2017 R.G., così statuisce:
In parziale accoglimento della domanda attorea:
Condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, in proprio, già tenuto conto del concorso di responsabilità accertato nella misura del 70%
[...]
in capo al e per il 30% in capo ai predetti e , della somma CP_1 Parte_3 Pt_2
complessiva espressa in moneta attuale di euro 5.400,00 e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle tre figlie, della somma complessiva espressa in moneta attuale di €
10.200,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo, nonché al rimborso, del 70% le somme di cui è stato documentato l'esborso, delle spese sostenute per l'intervento dei Vigili Sanitari complessivamente pari ad € 117,00, e delle spese di CTU complessivamente pari ad € 529,94, oltre agli interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo. condanna il al pagamento del 70% delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_1
attrice, che già in questa misura liquida in € 184,08 per spese vive ed € 2500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti