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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati ed esperti:
1) Dr. Gaetano Catalani - Presidente
2) Dr.ssa Valeria La Battaglia - Giudice
2) Dr. Angelo Franco - Giudice relatore
4) Geom. Giuseppe Filardi - Esperto
5) Geom. IC AR VI - Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1031/2025, avente ad oggetto “altri istituti di diritto agrario” e riservata per la decisione all'udienza del
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
RR AR AR BR ) e C.F._2
l'avvocato CHIARELLI FERNANDA ( ) C.F._3
CONTRO
( - contumace. Controparte_1 P.IVA_1
* * * * * * * * * * discussa e decisa all'udienza del 12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
1.
previo esperimento infruttuoso del tentativo di Parte_1
conciliazione, con ricorso depositato il 28 luglio 2025 ha proposto domanda di accertamento della validità del contratto di fitto di fondo rustico sottoscritto il 15.7.2005.
Tale rapporto negoziale è disciplinato dal “Regolamento della disciplina di fondi rustici ricadenti nel demanio del Comune di ”, approvato CP_1
con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 13.06.1991.
Il contratto è stato stipulato per una durata di anni 15, con decorrenza
15.7.2005, e con un canone annuo concordato di € 31,54.
Nelle clausole contrattuali veniva, inoltre, previsto (cfr. art 3) che detto canone sarebbe stato, di anno in anno, aumentato del 75% dell'indice
ISTAT rispetto all'anno precedente.
Il ricorrente sostiene che il , in spregio al Controparte_1
disposto della legge n.203/82, del d. lgs. 228/2001, delle clausole contrattuali e del Regolamento del Consiglio Comunale n.38/1991 avrebbe richiesto, per l'annata agraria 2021/2022, il pagamento della somma di € 387,52, stabilendo la diversa misura del canone in modo unilaterale, sicché, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ha chiesto di:
a) accertare e dichiarare che il contratto di fondo rustico è in corso di validità;
b) dichiarare, previo accertamento negativo di quanto richiesto dal che le somme dovute sono quelle derivanti dal contratto di CP_1
2 locazione in essere, con l'aumento ISTAT rispetto al canone richiesto per l'annata agraria 2020/2021.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda è fondata.
Per giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, ove venga in rilievo una controversia di natura patrimoniale avente ad oggetto la mera rideterminazione del canone di concessione, la stessa rientra nella giurisdizione del G.O. (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 28973/2020).
Il conditor legum col d. lgs. 228 del 2001 (cfr. art. 6), eliminando qualsivoglia dubbio esegetico sull'articolo 22 della legge 11/1971, ha espressamente previsto che per i terreni “oggetto di affitto o di concessione amministrativa” si applica la disciplina legale privatistica di cui alla legge
203/82 tanto per la durata del rapporto, quanto per la quantificazione del canone.
Dalla disamina del contratto, si evince in modo univoco che le parti hanno inteso far riferimento alla disciplina dell'affitto di fondo rustico, prevista dalle leggi n.11/1971 e n.203/1982, con termine di durata del rapporto fissato in quindici anni e determinazione del canone in misura stabilita dall'Ufficio Tecnico, da aumentarsi progressivamente sulla base del 75% degli indici ISTAT (cfr. art. 3 del contratto).
Più specificamente, l'art. 6 del contratto prevede la possibilità di rideterminazione del canone solo nell'ipotesi in cui dovesse risultare da una successiva verifica “una superficie, coltura e classe diversa da quella indicata”. La stessa volontà dell'ente è evidenziata dal contenuto dalla delibera consiliare n.38/1991, richiamata nel contratto, in cui l'ente stesso, volendo disciplinare la gestione dei fondi rustici ricadenti nel demanio comunale, ha manifestato la volontà di affidarne la conduzione a terzi con stipula dei contratti di affitto e determinazione dei canoni nel
3 rispetto degli artt.9 ss. legge 203/1982, all'epoca vigente, prevendo nel contempo per il solo affittuario la facoltà di recesso.
È opportuno evidenziare che sia nella delibera n. 38/91 che nel successivo contratto non è stato attribuito all'ente il diritto di recedere unilateralmente dal rapporto o quello di rideterminare il canone d'affitto, né tale potere è previsto per l'ipotesi di mutamento della natura giuridica del bene, ovvero quando cessi di essere compreso nel demanio comunale per rientrare nel patrimonio disponibile dell'ente.
Ad abundantiam, si rileva che l'ordinamento non attribuisce alcuna facoltà alla P.A., in caso di avvenuta sdemanializzazione, di porre nel nulla gli accordi negoziali conclusi in precedenza con i privati, né prevede l'inserimento automatico di clausole contrattuali, diverse da quelle pattuite, relative all'entità del canone. Non pare, infine, superfluo evidenziare come l'Ente Locale, sottoscrivendo il contratto di affitto del fondo rustico in oggetto, non ha esercitato poteri autoritativi ma ha agito iure privatorum. Va, altresì, evidenziato che il ove avesse voluto CP_1
stipulare un contratto di minor durata in deroga alla disciplina legale, come pure consentito dall'articolo 45 della legge n. 203/1982, in previsione di una futura sdemanializzazione del fondo e della conseguente possibilità di vendita a terzi, avrebbe potuto assumere tale volontà nell'atto adottato dall'organo deputato a manifestarla e pattuirlo, poi, con il conduttore, persino senza assistenza di organizzazioni sindacali
(cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 10/3/1995 n.2806, Sez. III ord.
10/10/2017 n.23648).
Quanto alla durata e al rinnovo tacito del contratto, si osserva quanto segue.
Alcuna deroga al Regolamento approvato con la deliberazione del C.C.
n. 38/91 ovvero alla legge nazionale ex articolo 45 l. 203/1982 è stata
4 mai prevista nel contratto per cui è causa. È noto, infatti, che per escludere il rinnovo tacito, senza l'invio della disdetta un anno prima, è necessario che nel contratto sia espressamente previsto che il rapporto si risolverà alla sua scadenza senza necessità di disdetta. Non può, pertanto, essere predicata per l'ente la possibilità di risolvere ad nutum il rapporto sul presupposto che vada salvaguardata la specifica finalità pubblica del bene: il Legislatore, infatti, ha previsto la facoltà per l'ente proprietario di recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di fitto nella sola “ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta”, e altresì “mediante preavviso non inferiore a sei mesi”, nonché dietro “pagamento di un'indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute”. Tale diritto di recesso, implicitamente ma univocamente, ribadisce così l'applicazione a detti rapporti della disciplina legale della durata che si conferma del tutto vincolante anche per la P.A. con la sola facoltà riconosciuta dalla disposizione in commento. Logico assioma è che i contratti per cui sono scaduti i primi quindici anni, si sono tacitamente rinnovati alle medesime condizioni in mancanza di regolare disdetta. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'efficacia del contratto di fitto di fondo rustico per cui è causa, il cui valore del canone è, peraltro, desumibile ex actis.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la serialità
e la semplicità delle questioni trattate, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
5 La contumacia del soccombente non esclude che lo stesso debba essere condannato a rifondere le spese di lite. Si legge, infatti, in Cass. 5813 del
27.2.2023 che “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”. Tale orientamento, invero tetragono, è stato recentemente confermato da Cass. 8273 del 27.3.2024. Si precisa, infine che, in caso di diffusione della presente sentenza al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 28.7.2025, da nei confronti Parte_1
del , ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, accerta l'efficacia del contratto di fitto di fondo rustico per cui è causa stipulato tra il Comune di e l'attuale ricorrente;
CP_1
dichiara che il canone di fitto complessivo dovuto dal ricorrente per l'annata agraria 2021/2022 è quello derivante dal contratto di locazione in essere, oltre al 75% dell'aumento del costo della vita secondo l'indice
Istat dell'anno precedente;
condanna il benché contumace, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge che distrae in favore di FE RE e AR BR
Latorre antistatari.
6 Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione specializzata agraria del Tribunale, in data 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati ed esperti:
1) Dr. Gaetano Catalani - Presidente
2) Dr.ssa Valeria La Battaglia - Giudice
2) Dr. Angelo Franco - Giudice relatore
4) Geom. Giuseppe Filardi - Esperto
5) Geom. IC AR VI - Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1031/2025, avente ad oggetto “altri istituti di diritto agrario” e riservata per la decisione all'udienza del
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
RR AR AR BR ) e C.F._2
l'avvocato CHIARELLI FERNANDA ( ) C.F._3
CONTRO
( - contumace. Controparte_1 P.IVA_1
* * * * * * * * * * discussa e decisa all'udienza del 12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
1.
previo esperimento infruttuoso del tentativo di Parte_1
conciliazione, con ricorso depositato il 28 luglio 2025 ha proposto domanda di accertamento della validità del contratto di fitto di fondo rustico sottoscritto il 15.7.2005.
Tale rapporto negoziale è disciplinato dal “Regolamento della disciplina di fondi rustici ricadenti nel demanio del Comune di ”, approvato CP_1
con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 13.06.1991.
Il contratto è stato stipulato per una durata di anni 15, con decorrenza
15.7.2005, e con un canone annuo concordato di € 31,54.
Nelle clausole contrattuali veniva, inoltre, previsto (cfr. art 3) che detto canone sarebbe stato, di anno in anno, aumentato del 75% dell'indice
ISTAT rispetto all'anno precedente.
Il ricorrente sostiene che il , in spregio al Controparte_1
disposto della legge n.203/82, del d. lgs. 228/2001, delle clausole contrattuali e del Regolamento del Consiglio Comunale n.38/1991 avrebbe richiesto, per l'annata agraria 2021/2022, il pagamento della somma di € 387,52, stabilendo la diversa misura del canone in modo unilaterale, sicché, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ha chiesto di:
a) accertare e dichiarare che il contratto di fondo rustico è in corso di validità;
b) dichiarare, previo accertamento negativo di quanto richiesto dal che le somme dovute sono quelle derivanti dal contratto di CP_1
2 locazione in essere, con l'aumento ISTAT rispetto al canone richiesto per l'annata agraria 2020/2021.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda è fondata.
Per giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, ove venga in rilievo una controversia di natura patrimoniale avente ad oggetto la mera rideterminazione del canone di concessione, la stessa rientra nella giurisdizione del G.O. (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 28973/2020).
Il conditor legum col d. lgs. 228 del 2001 (cfr. art. 6), eliminando qualsivoglia dubbio esegetico sull'articolo 22 della legge 11/1971, ha espressamente previsto che per i terreni “oggetto di affitto o di concessione amministrativa” si applica la disciplina legale privatistica di cui alla legge
203/82 tanto per la durata del rapporto, quanto per la quantificazione del canone.
Dalla disamina del contratto, si evince in modo univoco che le parti hanno inteso far riferimento alla disciplina dell'affitto di fondo rustico, prevista dalle leggi n.11/1971 e n.203/1982, con termine di durata del rapporto fissato in quindici anni e determinazione del canone in misura stabilita dall'Ufficio Tecnico, da aumentarsi progressivamente sulla base del 75% degli indici ISTAT (cfr. art. 3 del contratto).
Più specificamente, l'art. 6 del contratto prevede la possibilità di rideterminazione del canone solo nell'ipotesi in cui dovesse risultare da una successiva verifica “una superficie, coltura e classe diversa da quella indicata”. La stessa volontà dell'ente è evidenziata dal contenuto dalla delibera consiliare n.38/1991, richiamata nel contratto, in cui l'ente stesso, volendo disciplinare la gestione dei fondi rustici ricadenti nel demanio comunale, ha manifestato la volontà di affidarne la conduzione a terzi con stipula dei contratti di affitto e determinazione dei canoni nel
3 rispetto degli artt.9 ss. legge 203/1982, all'epoca vigente, prevendo nel contempo per il solo affittuario la facoltà di recesso.
È opportuno evidenziare che sia nella delibera n. 38/91 che nel successivo contratto non è stato attribuito all'ente il diritto di recedere unilateralmente dal rapporto o quello di rideterminare il canone d'affitto, né tale potere è previsto per l'ipotesi di mutamento della natura giuridica del bene, ovvero quando cessi di essere compreso nel demanio comunale per rientrare nel patrimonio disponibile dell'ente.
Ad abundantiam, si rileva che l'ordinamento non attribuisce alcuna facoltà alla P.A., in caso di avvenuta sdemanializzazione, di porre nel nulla gli accordi negoziali conclusi in precedenza con i privati, né prevede l'inserimento automatico di clausole contrattuali, diverse da quelle pattuite, relative all'entità del canone. Non pare, infine, superfluo evidenziare come l'Ente Locale, sottoscrivendo il contratto di affitto del fondo rustico in oggetto, non ha esercitato poteri autoritativi ma ha agito iure privatorum. Va, altresì, evidenziato che il ove avesse voluto CP_1
stipulare un contratto di minor durata in deroga alla disciplina legale, come pure consentito dall'articolo 45 della legge n. 203/1982, in previsione di una futura sdemanializzazione del fondo e della conseguente possibilità di vendita a terzi, avrebbe potuto assumere tale volontà nell'atto adottato dall'organo deputato a manifestarla e pattuirlo, poi, con il conduttore, persino senza assistenza di organizzazioni sindacali
(cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 10/3/1995 n.2806, Sez. III ord.
10/10/2017 n.23648).
Quanto alla durata e al rinnovo tacito del contratto, si osserva quanto segue.
Alcuna deroga al Regolamento approvato con la deliberazione del C.C.
n. 38/91 ovvero alla legge nazionale ex articolo 45 l. 203/1982 è stata
4 mai prevista nel contratto per cui è causa. È noto, infatti, che per escludere il rinnovo tacito, senza l'invio della disdetta un anno prima, è necessario che nel contratto sia espressamente previsto che il rapporto si risolverà alla sua scadenza senza necessità di disdetta. Non può, pertanto, essere predicata per l'ente la possibilità di risolvere ad nutum il rapporto sul presupposto che vada salvaguardata la specifica finalità pubblica del bene: il Legislatore, infatti, ha previsto la facoltà per l'ente proprietario di recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di fitto nella sola “ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta”, e altresì “mediante preavviso non inferiore a sei mesi”, nonché dietro “pagamento di un'indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute”. Tale diritto di recesso, implicitamente ma univocamente, ribadisce così l'applicazione a detti rapporti della disciplina legale della durata che si conferma del tutto vincolante anche per la P.A. con la sola facoltà riconosciuta dalla disposizione in commento. Logico assioma è che i contratti per cui sono scaduti i primi quindici anni, si sono tacitamente rinnovati alle medesime condizioni in mancanza di regolare disdetta. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'efficacia del contratto di fitto di fondo rustico per cui è causa, il cui valore del canone è, peraltro, desumibile ex actis.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la serialità
e la semplicità delle questioni trattate, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
5 La contumacia del soccombente non esclude che lo stesso debba essere condannato a rifondere le spese di lite. Si legge, infatti, in Cass. 5813 del
27.2.2023 che “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”. Tale orientamento, invero tetragono, è stato recentemente confermato da Cass. 8273 del 27.3.2024. Si precisa, infine che, in caso di diffusione della presente sentenza al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 28.7.2025, da nei confronti Parte_1
del , ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, accerta l'efficacia del contratto di fitto di fondo rustico per cui è causa stipulato tra il Comune di e l'attuale ricorrente;
CP_1
dichiara che il canone di fitto complessivo dovuto dal ricorrente per l'annata agraria 2021/2022 è quello derivante dal contratto di locazione in essere, oltre al 75% dell'aumento del costo della vita secondo l'indice
Istat dell'anno precedente;
condanna il benché contumace, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge che distrae in favore di FE RE e AR BR
Latorre antistatari.
6 Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione specializzata agraria del Tribunale, in data 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
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