Art. 11.
La revisione della gestione dell'Ente e' affidata, ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, cosi' designati:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
c) un revisore effettivo, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
La revisione della gestione dell'Ente e' affidata, ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, cosi' designati:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
c) un revisore effettivo, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.