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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 6459 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 24.9.2024 ex art. 281-qiuinquies
c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo De Sanctis in virtù della Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri, al Corso della Repubblica n.179,
e
rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Feudo in virtù della Parte_2 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri, al Viale dei Volsci n.71.
Oggetto: mandato – obbligo di rendiconto.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 24.9.2021 ha convenuto in giudizio Parte_2
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 33.445, quale Parte_1 importo dovuto dal mandatario in adempimento di una obbligazione restitutoria ex art. 1713
c.c..
Il citante ha riferito: che è erede di (padre), deceduto il 10.1.2021; che la
Persona_1 persona menzionata ha contratto matrimonio con deceduta il 14.3.2019; Persona_2 che non ha accettato l'eredità della coniuge;
che è subentrato nel grado
Persona_1 dell'ascendente ( ) ai sensi dell'art. 467 c.c.; che ha disposto
Persona_1 Persona_2 delle proprie sostanze con testamento e beneficiando la controparte;
che con la disposizione testamentaria accennata la defunta ha trasgredito l'art. 540, co.1, c.c.; che la reintegrazione della quota di legittima di è stata conseguita tramite accordo sottoscritto dalle
Persona_1 parti processuali ( e;
che l'intesa integra una (sua) Parte_1 Parte_2 accettazione tacita dell'eredità di che la coniuge del padre era titolare di un Persona_2 conto corrente bancario;
che il citato è stato delegato dalla correntista per operare sul predetto conto corrente;
che ha indebitamente utilizzato la somma di euro Parte_2
33.445,35; che quale erede di ha diritto al rendiconto ed alla restituzione Persona_2 dell'importo ex art. 1713 c.c.; che in via subordinata sussistono gli estremi degli artt. 2033 e
2041 c.c..
Il convenuto ha replicato: che la domanda è improcedibile per violazione dell'art. 5 del D.L.vo
4 marzo 2010 n.28; che è erede legittimo di perché figlio della sorella (ex Persona_2 artt. 467 e 582 c.c.); che nella fattispecie non può essere applicato l'istituto della rappresentazione;
che l'ingiustificata utilizzazione della somma, addotta dalla controparte, è priva di prova;
che non sussiste un mandato a titolo oneroso;
che la sua attività è inquadrabile nella delega bancaria.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio formale della parte convenuta.
All'udienza del 24.9.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La lite concerne il diritto della parte attrice di ottenere dalla controparte il rendiconto e la restituzione di una frazione di ciò che il mandatario ha ricevuto dalla mandante, ex art. 1713
c.c. (cfr. atto di citazione [pag. n.4 e n.5]); il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda e deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. C. n.6891/2005).
Individuato come precede il thema decidendum, va rilevato che l'esistenza del mandato presupposto deve ritenersi indubbia considerato l'indiscusso compimento, da parte di
[...]
di attività giuridicamente rilevanti (ripetute operazioni bancarie). Parte_2
L'estinzione del mandato per morte del mandatario e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario si collocano poi su piani diversi e non confondibili, di tal che l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa (cfr. C. n.8801/1998), con esigenza di verificare l'acquisto o meno, in favore di , della qualità di erede di Parte_1
Persona_2
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi (cfr. C. n.5508/2012). Orbene dal principio che precede segue l'impossibilità per la parte attrice, discendente del coniuge della defunta, di invocare l'istituto della rappresentazione.
Dopo di che va analizzato l'accordo (del 19.7.2021) intercorso tra le parti processuali e finalizzato a comporre la successione di , da ritenere valido ex art. 43 D.L.vo Persona_1
31 ottobre 1990 n.346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni”).
Il documento manifesta la “completa” estromissione di dalla successione di Persona_1
e la conseguente volontà del marito di ridurre (ex artt. 540 e 554 c.c.) la Persona_2 contestata disposizione testamentaria avvantaggiante il convenuto, con vicenda definita dalle parti processuali tramite l'accordo indicato (“[…] aveva impugnato Persona_1 stragiudizialmente il predetto testamento […] dichiarano di fare salvi e riservati i diritti di legittima del signor […] i beni immobili […] per ¼ (un quarto) al signor Persona_1 [...]
, per ¼ (un quarto) al signor […] riconoscono che Persona_1 Parte_2 Per_1
è unico erede della defunta mentre il signor
[...] Persona_2 Parte_2
è unico legatario della stessa defunta […]”)(cfr. doc. n.6 fasc. parte attrice).
Per la natura dell'accordo (sinteticamente) riprodotto e per la possibilità di attribuire integrale efficacia alle enunciazioni delle parti va anticipato che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (cfr. C. Ord. n.2914/2020 e C. n.30079/2019).
L'accordo di cui sopra deve essere qualificato come “negozio oneroso a tacitazione di diritti successori”; l'attribuzione al genitore dell'attore della quota lui spettante (50% del valore dei beni [ex art. 540, co.1, c.c.]) palesa l'integrale riconoscimento, da parte del convenuto, del diritto del coniuge, impedendo di ravvisare nell'atto negoziale una transazione (per assenza di reciproche concessioni).
Ricostruita come sopra la fattispecie negoziale ne va esclusa l'idoneità ad attribuire ad Per_1
la qualità di erede della defunta;
il negozio (nel caso stipulato dall'erede del coniuge
[...] pretermesso) non può fare conseguire la qualità di erede al legittimario, considerata la inderogabile disciplina codicistica sulla delazione ereditaria e da ciò deriva, per conseguenza, che tale qualità non possa essere attribuita alla parte attrice.
Dalle argomentazioni surriferite (assenza della qualità di erede della defunta) deriva l'inesistenza di un diritto della parte attrice al rendiconto ed alla restituzione di una somma, con rigetto della domanda. Vanno pure respinte le domande subordinate (artt. 2033 e 2041 c.c.) proposte dall'attore, per inesistenza di un impoverimento e non ripetibilità della somma (per il medesimo motivo di cui sopra).
Il contrasto esistente in dottrina circa l'attribuzione della qualità di erede a seguito di un negozio giuridico, idonea ad ingenerare aspettative di diritto nella parte attrice, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 9.1.2025 Il Giudice
c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo De Sanctis in virtù della Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri, al Corso della Repubblica n.179,
e
rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Feudo in virtù della Parte_2 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri, al Viale dei Volsci n.71.
Oggetto: mandato – obbligo di rendiconto.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 24.9.2021 ha convenuto in giudizio Parte_2
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 33.445, quale Parte_1 importo dovuto dal mandatario in adempimento di una obbligazione restitutoria ex art. 1713
c.c..
Il citante ha riferito: che è erede di (padre), deceduto il 10.1.2021; che la
Persona_1 persona menzionata ha contratto matrimonio con deceduta il 14.3.2019; Persona_2 che non ha accettato l'eredità della coniuge;
che è subentrato nel grado
Persona_1 dell'ascendente ( ) ai sensi dell'art. 467 c.c.; che ha disposto
Persona_1 Persona_2 delle proprie sostanze con testamento e beneficiando la controparte;
che con la disposizione testamentaria accennata la defunta ha trasgredito l'art. 540, co.1, c.c.; che la reintegrazione della quota di legittima di è stata conseguita tramite accordo sottoscritto dalle
Persona_1 parti processuali ( e;
che l'intesa integra una (sua) Parte_1 Parte_2 accettazione tacita dell'eredità di che la coniuge del padre era titolare di un Persona_2 conto corrente bancario;
che il citato è stato delegato dalla correntista per operare sul predetto conto corrente;
che ha indebitamente utilizzato la somma di euro Parte_2
33.445,35; che quale erede di ha diritto al rendiconto ed alla restituzione Persona_2 dell'importo ex art. 1713 c.c.; che in via subordinata sussistono gli estremi degli artt. 2033 e
2041 c.c..
Il convenuto ha replicato: che la domanda è improcedibile per violazione dell'art. 5 del D.L.vo
4 marzo 2010 n.28; che è erede legittimo di perché figlio della sorella (ex Persona_2 artt. 467 e 582 c.c.); che nella fattispecie non può essere applicato l'istituto della rappresentazione;
che l'ingiustificata utilizzazione della somma, addotta dalla controparte, è priva di prova;
che non sussiste un mandato a titolo oneroso;
che la sua attività è inquadrabile nella delega bancaria.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio formale della parte convenuta.
All'udienza del 24.9.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La lite concerne il diritto della parte attrice di ottenere dalla controparte il rendiconto e la restituzione di una frazione di ciò che il mandatario ha ricevuto dalla mandante, ex art. 1713
c.c. (cfr. atto di citazione [pag. n.4 e n.5]); il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda e deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. C. n.6891/2005).
Individuato come precede il thema decidendum, va rilevato che l'esistenza del mandato presupposto deve ritenersi indubbia considerato l'indiscusso compimento, da parte di
[...]
di attività giuridicamente rilevanti (ripetute operazioni bancarie). Parte_2
L'estinzione del mandato per morte del mandatario e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario si collocano poi su piani diversi e non confondibili, di tal che l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa (cfr. C. n.8801/1998), con esigenza di verificare l'acquisto o meno, in favore di , della qualità di erede di Parte_1
Persona_2
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi (cfr. C. n.5508/2012). Orbene dal principio che precede segue l'impossibilità per la parte attrice, discendente del coniuge della defunta, di invocare l'istituto della rappresentazione.
Dopo di che va analizzato l'accordo (del 19.7.2021) intercorso tra le parti processuali e finalizzato a comporre la successione di , da ritenere valido ex art. 43 D.L.vo Persona_1
31 ottobre 1990 n.346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni”).
Il documento manifesta la “completa” estromissione di dalla successione di Persona_1
e la conseguente volontà del marito di ridurre (ex artt. 540 e 554 c.c.) la Persona_2 contestata disposizione testamentaria avvantaggiante il convenuto, con vicenda definita dalle parti processuali tramite l'accordo indicato (“[…] aveva impugnato Persona_1 stragiudizialmente il predetto testamento […] dichiarano di fare salvi e riservati i diritti di legittima del signor […] i beni immobili […] per ¼ (un quarto) al signor Persona_1 [...]
, per ¼ (un quarto) al signor […] riconoscono che Persona_1 Parte_2 Per_1
è unico erede della defunta mentre il signor
[...] Persona_2 Parte_2
è unico legatario della stessa defunta […]”)(cfr. doc. n.6 fasc. parte attrice).
Per la natura dell'accordo (sinteticamente) riprodotto e per la possibilità di attribuire integrale efficacia alle enunciazioni delle parti va anticipato che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (cfr. C. Ord. n.2914/2020 e C. n.30079/2019).
L'accordo di cui sopra deve essere qualificato come “negozio oneroso a tacitazione di diritti successori”; l'attribuzione al genitore dell'attore della quota lui spettante (50% del valore dei beni [ex art. 540, co.1, c.c.]) palesa l'integrale riconoscimento, da parte del convenuto, del diritto del coniuge, impedendo di ravvisare nell'atto negoziale una transazione (per assenza di reciproche concessioni).
Ricostruita come sopra la fattispecie negoziale ne va esclusa l'idoneità ad attribuire ad Per_1
la qualità di erede della defunta;
il negozio (nel caso stipulato dall'erede del coniuge
[...] pretermesso) non può fare conseguire la qualità di erede al legittimario, considerata la inderogabile disciplina codicistica sulla delazione ereditaria e da ciò deriva, per conseguenza, che tale qualità non possa essere attribuita alla parte attrice.
Dalle argomentazioni surriferite (assenza della qualità di erede della defunta) deriva l'inesistenza di un diritto della parte attrice al rendiconto ed alla restituzione di una somma, con rigetto della domanda. Vanno pure respinte le domande subordinate (artt. 2033 e 2041 c.c.) proposte dall'attore, per inesistenza di un impoverimento e non ripetibilità della somma (per il medesimo motivo di cui sopra).
Il contrasto esistente in dottrina circa l'attribuzione della qualità di erede a seguito di un negozio giuridico, idonea ad ingenerare aspettative di diritto nella parte attrice, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 9.1.2025 Il Giudice