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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/07/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, iscritto al n. Rg. 5882/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Parte_1 C.F._1 Costantino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Vittorio Emanuele, n.28
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_1 C.F._2 Ciruolo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Pietro Collevaccino, n.16
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 16/06/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 , premesso che dalla convivenza more Parte_1 uxorio con è nata la figlia (nata a [...] l'[...]), riconosciuta da Controparte_1 Per_1 entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di modificare l'ordinanza del Tribunale di Foggia
pagina 1 di 3 n.14659/2020 del 17/11/2020 con la quale è stata regolamentata la disciplina nei riguardi della figlia minore Per_1
Nello specifico, ha domandato, in ragione delle aumentate esigenze della minore in relazione Per_1 all'età, l'aumento dell'assegno di mantenimento versato dal padre per la figlia da euro 200,00 ad euro 300,00, oltre spese ed assegni, e il mutamento, nei tempi e nelle modalità di esercizio, del diritto di visita paterno, in considerazione degli impegni scolastici della minore.
Nel costituirsi in giudizio, si è opposto alle modifiche come richieste dalla Controparte_1 controparte, chiedendo confermarsi le condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Foggia n.14659/2020 del 17/11/2020 e disporsi la percezione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
All'udienza del 16/04/2025, ascoltati i difensori delle parti, il Giudice ha formulato proposta di soluzione conciliativa della lite, nei seguenti termini: “considerato quanto emerso nella odierna udienza, propone la trasformazione in congiunto del presente giudizio di modifica delle condizioni di affido e mantenimento della figlia minore, in modo che, invariato l'assegno di mantenimento, la madre sia autorizzata a fare richiesta al 100% dell'assegno unico. Quanto al diritto di visita del padre, propone che avvenga ogni giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e a settimane alterne ogni sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio unitamente ai nonni paterni e alla zia paterna che, in quanto automuniti, provvederanno a prelevare la bimba all'uscita di scuola e a riportarla alla mamma la domenica alle ore 19,00.”
Entrambe le parti, con note di trattazione scritta per l'udienza del 16/06/2025, hanno manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice (volontà che parte resistente aveva già dichiarato dinanzi al Giudice all'udienza del 16/04/2025).
Pertanto, il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al PM per il parere di competenza.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio o in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti. In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Collegio, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, ritiene che nulla osti a recepire le concordi conclusioni delle parti, le quali hanno integralmente aderito alle condizioni stabilite dal Giudice nella proposta conciliativa, formulata nel preminente interesse della minore Per_1
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite, in virtù dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Giudice, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- modifica le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (nata a [...] Per_1 l'11/04/2019) di cui al provvedimento del Tribunale di Foggia n.14659/2020 del 17/11/2020, autorizzando la madre a fare richiesta al 100% per l'Assegno Unico dovuto per la figlia minore e statuendo che gli incontri padre-figlia avvengano ogni giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, ogni sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio unitamente ai nonni paterni e alla zia paterna che, in quanto automuniti, provvederanno a prelevare la bimba all'uscita di scuola e a riportarla alla mamma la domenica alle ore 19,00;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 17.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, iscritto al n. Rg. 5882/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Parte_1 C.F._1 Costantino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Vittorio Emanuele, n.28
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_1 C.F._2 Ciruolo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Pietro Collevaccino, n.16
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 16/06/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 , premesso che dalla convivenza more Parte_1 uxorio con è nata la figlia (nata a [...] l'[...]), riconosciuta da Controparte_1 Per_1 entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di modificare l'ordinanza del Tribunale di Foggia
pagina 1 di 3 n.14659/2020 del 17/11/2020 con la quale è stata regolamentata la disciplina nei riguardi della figlia minore Per_1
Nello specifico, ha domandato, in ragione delle aumentate esigenze della minore in relazione Per_1 all'età, l'aumento dell'assegno di mantenimento versato dal padre per la figlia da euro 200,00 ad euro 300,00, oltre spese ed assegni, e il mutamento, nei tempi e nelle modalità di esercizio, del diritto di visita paterno, in considerazione degli impegni scolastici della minore.
Nel costituirsi in giudizio, si è opposto alle modifiche come richieste dalla Controparte_1 controparte, chiedendo confermarsi le condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Foggia n.14659/2020 del 17/11/2020 e disporsi la percezione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
All'udienza del 16/04/2025, ascoltati i difensori delle parti, il Giudice ha formulato proposta di soluzione conciliativa della lite, nei seguenti termini: “considerato quanto emerso nella odierna udienza, propone la trasformazione in congiunto del presente giudizio di modifica delle condizioni di affido e mantenimento della figlia minore, in modo che, invariato l'assegno di mantenimento, la madre sia autorizzata a fare richiesta al 100% dell'assegno unico. Quanto al diritto di visita del padre, propone che avvenga ogni giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e a settimane alterne ogni sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio unitamente ai nonni paterni e alla zia paterna che, in quanto automuniti, provvederanno a prelevare la bimba all'uscita di scuola e a riportarla alla mamma la domenica alle ore 19,00.”
Entrambe le parti, con note di trattazione scritta per l'udienza del 16/06/2025, hanno manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice (volontà che parte resistente aveva già dichiarato dinanzi al Giudice all'udienza del 16/04/2025).
Pertanto, il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al PM per il parere di competenza.
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Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio o in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio, è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti. In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Collegio, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, ritiene che nulla osti a recepire le concordi conclusioni delle parti, le quali hanno integralmente aderito alle condizioni stabilite dal Giudice nella proposta conciliativa, formulata nel preminente interesse della minore Per_1
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite, in virtù dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Giudice, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- modifica le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (nata a [...] Per_1 l'11/04/2019) di cui al provvedimento del Tribunale di Foggia n.14659/2020 del 17/11/2020, autorizzando la madre a fare richiesta al 100% per l'Assegno Unico dovuto per la figlia minore e statuendo che gli incontri padre-figlia avvengano ogni giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, ogni sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio unitamente ai nonni paterni e alla zia paterna che, in quanto automuniti, provvederanno a prelevare la bimba all'uscita di scuola e a riportarla alla mamma la domenica alle ore 19,00;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 17.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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