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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 364/2025
Oggi 29/05/2025 ad ore 10,00 è chiamata la causa
Ad ore 10,10 sono comparsi:
nessuno Per , Parte_1
Per l'avv.to/l'avv.ta MAGNANI EMANUELE Parte_2
Dr Nicholas Cortini MOT
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
L'Avv. Magnani precisa le conclusioni come da memoria integrativa e chiede condanna alle spese ivi compreso contributo unificato e fase di mediazione.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
1 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 364/2025 tra le parti:
Parte Attrice: , con l'Avv. DI GESU ALINA Parte_1
Parte Convenuta: con l'Avv. MAGNANI EMANUELE Parte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
ha intimato sfratto per finita locazione nei confronti di Parte_1 Parte_2 allegando:
1) contratto di locazione uso abitativo 25.7.2014;
2) il mancato rilascio alla scadenza del 31 luglio 2024.
Pertanto, ha chiesto la convalida dello sfratto per finita locazione. Parte_1 si è opposta alla convalida eccependo di non aver ricevuto la disdetta Parte_2 prevista nel contratto.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Parte_2
2.
La domanda è infondata.
Il contratto 25 luglio 2014 prevedeva che in mancanza di invio di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, il rapporto si sarebbe rinnovato alle medesime condizioni.
non ha documentato tale invio, essendo la sua comunicazione solo del 5 Parte_1 luglio 2024, quando il rapporto si era già rinnovato.
2 3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte intimante non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria e quella di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 Parte_2
4.500,00 (di cui 454,32 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 29/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 364/2025
Oggi 29/05/2025 ad ore 10,00 è chiamata la causa
Ad ore 10,10 sono comparsi:
nessuno Per , Parte_1
Per l'avv.to/l'avv.ta MAGNANI EMANUELE Parte_2
Dr Nicholas Cortini MOT
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
L'Avv. Magnani precisa le conclusioni come da memoria integrativa e chiede condanna alle spese ivi compreso contributo unificato e fase di mediazione.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
1 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 364/2025 tra le parti:
Parte Attrice: , con l'Avv. DI GESU ALINA Parte_1
Parte Convenuta: con l'Avv. MAGNANI EMANUELE Parte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
ha intimato sfratto per finita locazione nei confronti di Parte_1 Parte_2 allegando:
1) contratto di locazione uso abitativo 25.7.2014;
2) il mancato rilascio alla scadenza del 31 luglio 2024.
Pertanto, ha chiesto la convalida dello sfratto per finita locazione. Parte_1 si è opposta alla convalida eccependo di non aver ricevuto la disdetta Parte_2 prevista nel contratto.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Parte_2
2.
La domanda è infondata.
Il contratto 25 luglio 2014 prevedeva che in mancanza di invio di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, il rapporto si sarebbe rinnovato alle medesime condizioni.
non ha documentato tale invio, essendo la sua comunicazione solo del 5 Parte_1 luglio 2024, quando il rapporto si era già rinnovato.
2 3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte intimante non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria e quella di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 Parte_2
4.500,00 (di cui 454,32 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 29/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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