Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6649/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6649/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. , rapp.to e difeso come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Maurizio Rossi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 21.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.9.2024, [nato a [...] il Parte_1
03.07.1968 (C.F.: ] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento C.F._1
1
del matrimonio contratto con [nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
)] in data 05.07.1999 in Salerno e dal quale sono nati i C.F._3 figli (16.08.2001) e (3.9.2003). _1 _2
Il ricorrente domandava la conferma delle condizioni della separazione. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso ai CP_1 sensi dell'art. 140 c.p.c.
All'udienza del 21.1.2025, il G.D., sentito il solo ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni (16.08.2001) e _1 _2
(3.9.2003).
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Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il
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raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che:
1) il primogenito di anni 24, ha terminato il percorso di studi _1 conseguendo il diploma;
lavora presso un'azienda con una retribuzione di circa
1.700,00 euro e non soffre costi di alloggio in quanto vive con la madre presso la ex casa familiare;
2) il secondo figlio di anni 21, è studente universitario fuori sede _2
(frequenta la facoltà di medicina a Roma).
Pertanto, all'esito di quanto emerso deve necessariamente ritenersi che _1 sia divenuto autosufficiente con conseguente venir meno degli obblighi di mantenimento a carico del padre (che rimarrà ovviamente libero di aiutare economicamente il figlio).
Diversamente, non è ancora autosufficiente e, quindi, va confermato _2
l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre (euro 500,00) oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Attesa la non autosufficienza di può, inoltre, confermarsi – come _2 richiesto dal ricorrente – l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente.
Non vi sono ulteriori statuizioni che il Tribunale deve adottare attesa la mancata proposizione da parte della resistente contumace di domande di tipo economico.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
05.07.1999 in Salerno tra [nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ] ed [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: )]; C.F._3
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
- revoca l'assegno posto a carico del sig. per il figlio Parte_1 maggiorenne divenuto autosufficiente;
_1
- determina in euro 500,00 euro - oltre rivalutazione annuale e automatica
ISTAT – l'assegno che il sig. dovrà versare alla sig.ra Parte_1 [...] entro il 5 di ogni mese per il mantenimento del figlio maggiorenne non CP_1 autosufficiente _2
- dispone che provveda al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie contratte nell'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente nella misura del 50%; _2
- conferma l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in CP_1
Salerno alla via Guercio n. 293;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 27.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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