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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/08/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Antonia Mussa – Presidente dott.ssa Meri Papalia – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 121-1/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) depositato dalla sig.ra , (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 volto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale a San Francesco al Campo (To) cap 10070, Via Torino n. 168,
-ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice ha sede legale nel Comune di San Francesco al Campo (TO), ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;
-letta la memoria di costituzione della società con la Controparte_1 quale si contesta la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, sostenendo che la parte istante non abbia documentato lo stato di insolvenza e che l'impresa sia sottosoglia, osservato che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
― Il credito di parte ricorrente non risulta contestato ed è suggellato nel verbale di conciliazione giudiziale n.64/2024 sottoscritto innanzi al Tribunale di Ivrea in data 5.03.2024 per la somma di € 5.804,16;
― il debitore è imprenditore commerciale;
2
― il debitore non risulta, né ha dichiarato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d), CCII;
-richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass.
11309/2009; Cass. 8769/2012; da ultimo, Cass. 11747/2021), formatasi nel vigore della legge fallimentare, ma applicabile al novellato Codice della Crisi, trattandosi di principi informatori della materia, secondo cui dalla previsione dell'art. 15, comma quarto, legge fallim. (oggi 41, co. 4, CCII, in base al quale l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”) discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, L.F. (oggi individuati nell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione integrale di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
-osservato come la società con la propria memoria, abbia Parte_2 prodotto unicamente i bilancini privi di valore ufficiale, non assolvendo, dunque, compiutamente all'onere probatorio sulla Società gravante;
-osservato, altresì, che quanto ai requisiti congiunti di cui all'art. 2 co. I lett. d) del CCII (il cui onere della prova grava sulla parte resistente) sia sufficiente rimarcare come dalla dichiarazione dei redditi del 2023 acquisita durante l'istruttoria pre-fallimentare si possano evincere ricavi superiori a 300.000,00 e che tale dato sia certamente ufficiale, anche tenuto conto che l'importo a rettifica così come emendato dalla società con istanza Parte_2 successiva appaia poco coerente con gli altri dati del conto economico;
da un raffronto delle due dichiarazioni dei redditi del 2023 (quella depositata originariamente e quella rettificata) emerge come, a seguito dell'istanza di rettifica dati, non sia stato corretto solo il dato dei ricavi, per asserito errore di compilazione grossolano, ma risultino essere stati corretti tutti i dati del conto economico: materie prime, costi per benefici dipendenti, altri costi operativi, rendendo all'evidenza poco credibile l'errore di compilazione;
3
-ritenuto, in particolare, che quanto alla condizione di procedibilità prevista all'art. 49 co. V CCII (debiti scaduti superiori a 30.000) possa ritenersi superata la soglia tenuto conto dell'ammontare cristallizzato nel verbale di conciliazione giudiziale portato ad esecuzione, nonché dalle somme iscritte quali passività nelle dichiarazioni degli ultimi tre anni (cfr. acquisizione delle dichiarazioni del
17.01.2025) così come anche indicati dalla società in comparsa;
- osservato, altresì, che la condizione di cui all'art. 15, nono comma l. fall.
(debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro, oggi art. 49 Co V CCII) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare;
ne consegue che non sono rilevanti documenti nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa. (cfr. sull'argomento vedasi Corte di Cassazione 2223/2025);
-considerato che deve ritenersi comprovato che la parte debitrice eserciti attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte, come emerge dall'epoca di esigibilità e dalla natura dei crediti azionati, e suggellato nel titolo esecutivo divenuto definitivo;
-osservato conclusivamente che la situazione sopra enunciata e gli elementi che risultano dal corredo documentale fornito, valutati sia singolarmente che nell'insieme, depongono dunque, oggettivamente, per la sussistenza dello stato di insolvenza della società e quindi per l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale
-ricorrendone evidenti gli estremi;
-ritenuto in base agli artt. 356 e 358 CCII di nominare Curatore la dott.ssa
Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII 4
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale a San Francesco al Campo (To) cap 10070, Via
Torino n. 168, (P. IVA e c.f. P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2,
CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA 6
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII;
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, 7
per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 14.11.2025 h. 12.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme 8
ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo. 9
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Ivrea, 17.07.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Antonia Mussa – Presidente dott.ssa Meri Papalia – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 121-1/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) depositato dalla sig.ra , (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 volto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale a San Francesco al Campo (To) cap 10070, Via Torino n. 168,
-ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice ha sede legale nel Comune di San Francesco al Campo (TO), ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;
-letta la memoria di costituzione della società con la Controparte_1 quale si contesta la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, sostenendo che la parte istante non abbia documentato lo stato di insolvenza e che l'impresa sia sottosoglia, osservato che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
― Il credito di parte ricorrente non risulta contestato ed è suggellato nel verbale di conciliazione giudiziale n.64/2024 sottoscritto innanzi al Tribunale di Ivrea in data 5.03.2024 per la somma di € 5.804,16;
― il debitore è imprenditore commerciale;
2
― il debitore non risulta, né ha dichiarato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d), CCII;
-richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass.
11309/2009; Cass. 8769/2012; da ultimo, Cass. 11747/2021), formatasi nel vigore della legge fallimentare, ma applicabile al novellato Codice della Crisi, trattandosi di principi informatori della materia, secondo cui dalla previsione dell'art. 15, comma quarto, legge fallim. (oggi 41, co. 4, CCII, in base al quale l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”) discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, L.F. (oggi individuati nell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione integrale di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
-osservato come la società con la propria memoria, abbia Parte_2 prodotto unicamente i bilancini privi di valore ufficiale, non assolvendo, dunque, compiutamente all'onere probatorio sulla Società gravante;
-osservato, altresì, che quanto ai requisiti congiunti di cui all'art. 2 co. I lett. d) del CCII (il cui onere della prova grava sulla parte resistente) sia sufficiente rimarcare come dalla dichiarazione dei redditi del 2023 acquisita durante l'istruttoria pre-fallimentare si possano evincere ricavi superiori a 300.000,00 e che tale dato sia certamente ufficiale, anche tenuto conto che l'importo a rettifica così come emendato dalla società con istanza Parte_2 successiva appaia poco coerente con gli altri dati del conto economico;
da un raffronto delle due dichiarazioni dei redditi del 2023 (quella depositata originariamente e quella rettificata) emerge come, a seguito dell'istanza di rettifica dati, non sia stato corretto solo il dato dei ricavi, per asserito errore di compilazione grossolano, ma risultino essere stati corretti tutti i dati del conto economico: materie prime, costi per benefici dipendenti, altri costi operativi, rendendo all'evidenza poco credibile l'errore di compilazione;
3
-ritenuto, in particolare, che quanto alla condizione di procedibilità prevista all'art. 49 co. V CCII (debiti scaduti superiori a 30.000) possa ritenersi superata la soglia tenuto conto dell'ammontare cristallizzato nel verbale di conciliazione giudiziale portato ad esecuzione, nonché dalle somme iscritte quali passività nelle dichiarazioni degli ultimi tre anni (cfr. acquisizione delle dichiarazioni del
17.01.2025) così come anche indicati dalla società in comparsa;
- osservato, altresì, che la condizione di cui all'art. 15, nono comma l. fall.
(debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro, oggi art. 49 Co V CCII) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare;
ne consegue che non sono rilevanti documenti nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa. (cfr. sull'argomento vedasi Corte di Cassazione 2223/2025);
-considerato che deve ritenersi comprovato che la parte debitrice eserciti attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte, come emerge dall'epoca di esigibilità e dalla natura dei crediti azionati, e suggellato nel titolo esecutivo divenuto definitivo;
-osservato conclusivamente che la situazione sopra enunciata e gli elementi che risultano dal corredo documentale fornito, valutati sia singolarmente che nell'insieme, depongono dunque, oggettivamente, per la sussistenza dello stato di insolvenza della società e quindi per l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale
-ricorrendone evidenti gli estremi;
-ritenuto in base agli artt. 356 e 358 CCII di nominare Curatore la dott.ssa
Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII 4
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale a San Francesco al Campo (To) cap 10070, Via
Torino n. 168, (P. IVA e c.f. P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2,
CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA 6
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII;
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, 7
per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 14.11.2025 h. 12.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme 8
ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo. 9
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Ivrea, 17.07.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)