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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10223/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa UR IA COSMAI Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 settembre 2025
da
Parte_1
nata a [...], in data [...]
cittadina italiana c.f. C.F._1
residente in [...],
titolo di studio: diploma attività lavorativa svolta attualmente: dipendete, part-time, indeterminato, operaia elettivamente domiciliato in Milano, Via G. Carducci, 21, presso lo studio dell'Avv. l'Avv.
MI SO del foro di Milano – c.f. tel./.fax 0239526927 - pec C.F._2
Email_1 e
AR UC
nato il [...] in [...]
c.f. C.F._3
cittadino italiano residente in [...]
titolo di studio: diploma di scuola media superiore attività lavorativa svolta attualmente: impiegato elettivamente domiciliato in Magenta (Mi), Via Carducci, 8, presso lo studio dell'Avv. Marco
Oldani del foro di Milano – c.f. tel. 0297950578 fax: 0297950578 - pec C.F._4
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio in Peschiera ME (MI), in data 04/04/2016, con rito concordatario con il regime patrimoniale della separazione dei beni, Atto trascritto al n. 9 parte 2 serie A - anno 2016 - Comune di Peschiera ME -MI-;
con una figlia , c.f. Persona_1 C.F._5
nata in data [...] in [...];
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 11 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. viene affidata congiuntamente ai genitori e resterà collocata prevalentemente dalla Per_1 madre con ampio diritto del padre di vederla e tenerla con sé. I genitori avranno esercizio disgiunto della potestà in riferimento all'ordinaria amministrazione afferente alla quotidianità.
Salvi accordi diversi tra i genitori, starà col padre: Per_1
a) A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo cena allorquando verrà riaccompagnerà a casa;
b) Un giorno fisso infrasettimanale, che verrà deciso in ragione degli impegni della figlia, indicativamente dall'uscita di scuola fino a sera dopo cena oppure, quando verrà introdotto il pernottamento infrasettimanale, sino all'indomani mattina, allorquando verrà riaccompagnata a scuola l'indomani mattina.
c) Durante le vacanze scolastiche natalizie, dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre o, in alternanza con la madre, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola.
d) Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni.
e) Durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
f) Gli eventuali ponti ( Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre) Per_2 verranno trascorsi da con il genitore al quale compete il fine settimana, così come Per_1 le singole festività infrasettimanali.
3. La casa coniugale, con relativo box, sita in Peschiera ME (Mi), Via Archimede, 23, viene assegnata alla moglie che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minorenne
. Per_1
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia attraverso il versamento mensile a mezzo bonifico bancario e in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, della somma di euro 250,00, importo che verrà aggiornato annualmente secondo indici Istat costo vita, prima rivalutazione anno 2026, nonché concorrerà nella misura del 60% delle spese extra, come previste dal
Protocollo 2025 in uso presso il Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITA'
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne
l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. L'assegno Unico verrà incassato per intero dalla madre.
6. Il conto corrente comune presso ÉD RI (ex Cariparma) continuerà ad essere utilizzato per il pagamento delle rate di mutuo della casa coniugale nonché della relativa assicurazione. Ciascun coniuge verserà la quota del 50% di propria spettanza, prime della scadenza, così da garantire che i pagamenti periodici delle rate e assicurazione siano regolari, fino all'estinzione del mutuo e in parti uguali.
7. I coniugi hanno già suddiviso tra loro i risparmi giacenti sui conti/libretti cointestati.
8. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, inclusa la rinuncia all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CA ZA che Parte_1 hanno contratto matrimonio in Peschiera ME (MI), in data 04/04/2016, con rito concordatario in regime patrimoniale della separazione dei beni - Atto trascritto al n. 9 parte
2 serie A - anno 2016 - Comune di Peschiera ME -MI-;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Peschiera
ME (MI), e di RI (MI) ove l'atto è parimenti trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa UR IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG