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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/04/2024, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. BONANNI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
– (già CP_2 Controparte_3 Controparte_4
) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MINUCCI PAOLA ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio assegnato al 27.09.3023 e, all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio la parte convenuta per accertare il diritto di rivalsa a favore dell'attrice ex art. 1916 c.c. e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 41.000,00 oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data del pagamento al saldo;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava le richieste della parte attrice e chiedeva: nel rito in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della terza;
in via pregiudiziale di rito accertarsi il difetto di legittimazione attiva della parte attrice a procedere alla surroga;
in via pagina 1 di 3 preliminare di merito accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto oggetto dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. ; nel merito respingere le domande perché infondate e nella denegata ipotesi di accoglimento essere rilevata indenne dalla terza chiamata;
con vittoria di spese.
Si costituiva, previa autorizzazione e differimento dell'udienza, la terza chiamata che aderiva alle conclusioni e alle richieste della convenuta;
con vittoria di spese.
La causa era istruita con la sola produzione documentale delle parti.
Dalla produzione documentale in atti emergono in modo pacifico i seguenti elementi.
In data 01.12.2013 verso le ore 6.00 si sviluppava un incendio nel capannone di proprietà della ubicato a Prato in via Toscana n. 63/5 che ne distruggeva il contenuto e Controparte_1 causava la morte di sette operai che si trovavano all'interno; il predetto incendio si propagava anche ai capannoni adiacenti causando vari danni;
tra i predetti capannoni vi era anche quello situato al civico n. 61/6 di proprietà della Controparte_5
[...
e condotto in locazione dalla che riportava danni alla copertura e alla muratura che Controparte_6 divide lo stesso da quello di proprietà della;
Controparte_1
il capannone era assicurato con la società attrice con un contratto stipulato dalla conduttrice dell'immobile;
a seguito della denuncia di sinistro della società conduttrice la parte attrice apriva il sinistro e a seguito della perizia redatta dal fiduciario emergevano danni per la somma di €. 41.000,00 che la parte attrice liquidava alla società proprietaria dell'immobile; la parte attrice agiva, in questa sede, in surroga ex art. 1916 c.c. e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma pari all'indennizzo sopra indicato.
Secondo la consolidata giurisprudenza il diritto di surrogazione dell'assicuratore è una successione a titolo particolare del diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso con sostituzione integrale e onnicomprensiva all'assicuratore- danneggiato ( cfr. fra le tante;
Cass., civ. sez. III sent. 14 ottobre 2016 n. 20740).
In tema di prescrizione rimane quindi applicabile il termine previsto dalla legge in relazione alla originaria natura del credito e l'assicuratore si può giovare degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione maturatasi anteriormente per l'inerzia del medesimo danneggiato ( cfr. fra le tante: Cass.., civ, sez. III, sent. 05 marzo 2019 n. 6320).
Nel caso di specie non vi sono dubbi che vi sia una responsabilità di natura extracontrattuale con termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e che non vi siano atti interruttivi posti in essere né da parte del proprietario dell'immobile né da parte dell'assicurazione; atteso che il rimborso è stato richiesto in data 23.01.2019 ( cfr. pec in atti sub doc. 5 allegato all'atto di citazione) il diritto è da reputarsi estinto per prescrizione dal 01.12.2018, giorno dell'evento.
Non si ritiene di potere sposare la tesi della parte attrice che fa decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento, atteso che tale situazione è applicabile al caso in cui l'assicurazione paga il terzo danneggiato e pin fa rivalsa sull'assicurato; nel caso che ci occupa, invece, la parte attrice non si rivale sul cliente che è il soggetto danneggiato ma sul soggetto terzo danneggiante nei cui confronti è surrogata ex lege ex art. 1916 c.c. e, quindi, la prescrizione decorre dal momento del sinistro.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata;
le altre deduzioni e richieste delle parti non sono esaminati perché risultano assorbiti dalla decisione in via preliminare di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. pagina 2 di 3 147/22 secondo il valore della causa e lo svolgimento delle fasi ritenendo che anche le spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto debbano essere poste a carico della parte attrice soccombente in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla pretesa attorea poi risultata infondata ( cfr. fra le tante: Cass., civ. ord. 17.09.2019 n. 23123)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la prescrizione ex art. 2947 c.c. del dritto oggetto dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. formulata dalla parte attrice nei confronti della convenuta e, per gli effetti, rigetta la domanda attorea;
condanna altresì, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 cadauna per compensi oltre a €. 518,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 16 aprile 2024
Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. BONANNI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
– (già CP_2 Controparte_3 Controparte_4
) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MINUCCI PAOLA ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio assegnato al 27.09.3023 e, all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio la parte convenuta per accertare il diritto di rivalsa a favore dell'attrice ex art. 1916 c.c. e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 41.000,00 oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data del pagamento al saldo;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava le richieste della parte attrice e chiedeva: nel rito in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della terza;
in via pregiudiziale di rito accertarsi il difetto di legittimazione attiva della parte attrice a procedere alla surroga;
in via pagina 1 di 3 preliminare di merito accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto oggetto dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. ; nel merito respingere le domande perché infondate e nella denegata ipotesi di accoglimento essere rilevata indenne dalla terza chiamata;
con vittoria di spese.
Si costituiva, previa autorizzazione e differimento dell'udienza, la terza chiamata che aderiva alle conclusioni e alle richieste della convenuta;
con vittoria di spese.
La causa era istruita con la sola produzione documentale delle parti.
Dalla produzione documentale in atti emergono in modo pacifico i seguenti elementi.
In data 01.12.2013 verso le ore 6.00 si sviluppava un incendio nel capannone di proprietà della ubicato a Prato in via Toscana n. 63/5 che ne distruggeva il contenuto e Controparte_1 causava la morte di sette operai che si trovavano all'interno; il predetto incendio si propagava anche ai capannoni adiacenti causando vari danni;
tra i predetti capannoni vi era anche quello situato al civico n. 61/6 di proprietà della Controparte_5
[...
e condotto in locazione dalla che riportava danni alla copertura e alla muratura che Controparte_6 divide lo stesso da quello di proprietà della;
Controparte_1
il capannone era assicurato con la società attrice con un contratto stipulato dalla conduttrice dell'immobile;
a seguito della denuncia di sinistro della società conduttrice la parte attrice apriva il sinistro e a seguito della perizia redatta dal fiduciario emergevano danni per la somma di €. 41.000,00 che la parte attrice liquidava alla società proprietaria dell'immobile; la parte attrice agiva, in questa sede, in surroga ex art. 1916 c.c. e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma pari all'indennizzo sopra indicato.
Secondo la consolidata giurisprudenza il diritto di surrogazione dell'assicuratore è una successione a titolo particolare del diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso con sostituzione integrale e onnicomprensiva all'assicuratore- danneggiato ( cfr. fra le tante;
Cass., civ. sez. III sent. 14 ottobre 2016 n. 20740).
In tema di prescrizione rimane quindi applicabile il termine previsto dalla legge in relazione alla originaria natura del credito e l'assicuratore si può giovare degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione maturatasi anteriormente per l'inerzia del medesimo danneggiato ( cfr. fra le tante: Cass.., civ, sez. III, sent. 05 marzo 2019 n. 6320).
Nel caso di specie non vi sono dubbi che vi sia una responsabilità di natura extracontrattuale con termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e che non vi siano atti interruttivi posti in essere né da parte del proprietario dell'immobile né da parte dell'assicurazione; atteso che il rimborso è stato richiesto in data 23.01.2019 ( cfr. pec in atti sub doc. 5 allegato all'atto di citazione) il diritto è da reputarsi estinto per prescrizione dal 01.12.2018, giorno dell'evento.
Non si ritiene di potere sposare la tesi della parte attrice che fa decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento, atteso che tale situazione è applicabile al caso in cui l'assicurazione paga il terzo danneggiato e pin fa rivalsa sull'assicurato; nel caso che ci occupa, invece, la parte attrice non si rivale sul cliente che è il soggetto danneggiato ma sul soggetto terzo danneggiante nei cui confronti è surrogata ex lege ex art. 1916 c.c. e, quindi, la prescrizione decorre dal momento del sinistro.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata;
le altre deduzioni e richieste delle parti non sono esaminati perché risultano assorbiti dalla decisione in via preliminare di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. pagina 2 di 3 147/22 secondo il valore della causa e lo svolgimento delle fasi ritenendo che anche le spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto debbano essere poste a carico della parte attrice soccombente in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla pretesa attorea poi risultata infondata ( cfr. fra le tante: Cass., civ. ord. 17.09.2019 n. 23123)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la prescrizione ex art. 2947 c.c. del dritto oggetto dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. formulata dalla parte attrice nei confronti della convenuta e, per gli effetti, rigetta la domanda attorea;
condanna altresì, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 cadauna per compensi oltre a €. 518,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 16 aprile 2024
Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
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