Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto da
IM ELVA, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaella Rubino, Gloria Pieri e Paolo Galli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Genova, via G. Carducci, 3/6;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza n° 449/2023, pubblicata il 11/05/23, del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, nella causa iscritta al n. r.g. 89/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 18 febbraio 2025 e depositato il giorno successivo, la signora IM ELVA agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 449/2023 del 11 maggio 2023 (R.G. n. 89/2023) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori di legge.
La ricorrente chiede, altresì, che il Ministero sia condannato a rimborsarle il contributo unificato versato nel giudizio che ha portato all’emanazione dell’ottemperanda sentenza nonché al pagamento della c.d. “penalità di mora”, con la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione di copia autentica della sentenza da ottemperare, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire della carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Genova, rilasciando alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Va accolta, altresì, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
La domanda di rimborso del contributo unificato non è stata proposta personalmente dai difensori distrattari e risulta dunque inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. Le spese del giudizio ordinario, infatti, sono state compensate per la metà e poste a carico del Ministero soccombente per la frazione residua, liquidata in complessivi € 400,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Posto che l’espressione “accessori di legge” deve intendersi riferita estensivamente a tutte le componenti la cui spettanza e importo, come nel caso del contributo unificato, sono sottratti alla disponibilità discrezionale del giudice, il provvedimento di distrazione delle spese processuali comporta che i difensori distrattari siano gli unici legittimati a chiedere l’esecuzione del giudicato nella parte relativa al rimborso del contributo unificato.
Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità ivi parimenti indicate, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 449/2023 del 11 maggio 2023.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato per il presente giudizio di ottemperanza, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente quanto alle competenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO