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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1533/2021 r.g.
Controparte_1
Avv.ti ALESSANDRA GURRIERI e SHEILA GARGIULO parte attrice opponente
, Parte_1
Avv. STRIPPOLI CATALDO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente:
a) in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi dedotti nel presente atto da intendersi integralmente trascritti, compresa l'eccezione di carenza di prova ex art. 633 cpc, revocare il decreto ingiuntivo n. 289/2021 – RG. 457/2021, opponendosi sin d'ora all'eventuale richiesta della clausola di provvisoria esecuzione;
b) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la partecipazione del Parte_1 nella misura del 25% alle perdite sulla scorta dell'atto notarile in atti e conseguentemente condannare l'opposto in persona del suo rapp.te legale p.t. al pagamento in favore dell'opponente della somma di €. 77.997,85 di cui ai punti precedenti,
e/o di quella, superiore o inferiore, che il Giudice riterrà di giustizia;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere somme in favore dell'opposta si chiede la compensazione dei rispettivi crediti.
Per il convenuto opposto:
“in via preliminare: si insiste per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.289/2021 RG
457/2021) emesso dal Tribunale di Spoleto in data 27 maggio 2021 e pubblicato in data 31 maggio 2021, in favore del
per la somma di € 37.913,21 (trentasettemilanovecentotredici,21) oltre interessi come d domanda e spese Parte_1
1 della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 (milletrecentocinque,00) per competenze professionali, in € 145,50( centoquarantacinque,50) per esborsi oltre accessori di legge.
In via principale e nel merito
Rigettare integralmente la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle medesime somme ingiunte con il decreto ingiuntivo. Rigettare la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatti ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, IVA e CPA come per legge.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. In data 27/5/2021 era stato emesso decreto ingiuntivo in favore di “ per € Parte_1
37.913,21: veniva ingiunto a “A.J. Mobilità S.r.l.” di pagare la suddetta somma in relazione ai servizi svolti da personale incaricato presso il comune di Palestrina, nell'ambito del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.
In precedenza, il servizio era stato dato in affidamento dal medesimo al Controparte_2 raggruppamento temporaneo d'impresa costituito dalle società “A.J. Mobilità S.r.l.” e “ Parte_1
.
[...]
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo “A.J. Mobilità S.r.l.” ha proposto opposizione evidenziando come, a mente del combinato disposto degli artt. 6 e 7 dell'atto di costituzione di Controparte_3
(atto del 13/5/2013, allegato n. 1 atto di citazione in opposizione), “
[...] Parte_1 avrebbe dovuto partecipare alle spese necessarie per la conduzione della commessa, nella misura del 25%; secondo l'opponente, nei fatti, “ aveva completamente omesso di partecipare alle Parte_1 spese inerenti la gestione del servizio.
Infatti, il medesimo opponente ha rappresentato che il servizio veniva reso all'ente pubblico affidatario sostanzialmente in perdita, non generando alcun utile ma anzi generando unicamente un significativo disavanzo.
Tale disavanzo veniva sopportato solo da “A.J. Mobilità S.r.l.”, di talché la medesima società opponente, oltre a contestare la validità del decreto ingiuntivo (motivo n. 1 opposizione), ha formulato domanda riconvenzionale affinché il 25% delle perdite di gestione (pari alla somma € 77.997,85) venga sopportato da “ . Parte_1
1.3. Si costituiva parte opposta evidenziando che, nella fase del giudizio monitorio, aveva prodotto le fatture elettroniche e l'estratto autentico delle scritture contabili (con autentica notarile), di talché non sussisterebbe alcun profilo di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
2 Inoltre, l'opposto, nella prima memoria istruttoria, ha rilevato che, nell'ambito di formale accordo intercorso tra le parti e allegato dallo stesso opponente, veniva previsto che “AJ Mobilità corrisponderà mese per mese al le prestazioni relative ai servizi effettivamente svolti dal personale incaricato presso il Comune Parte_1 di Palestrina, oltre IVA, come da fattura allegata a titolo esemplificativo” (allegato n. 3 atto di citazione, art. 3 accordo del 15/2/2015), come peraltro sarebbe regolarmente avvenuto anche in precedenza: infatti, “con fatture analoghe a quelle in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, i suddetti costi del personale sono stati rimborsati” (si veda pag. 5, prima memoria istruttoria depositata parte opposta il 3/6/2022).
2. Una volta sintetizzate le argomentazioni elaborate dalle parti, occorre procedere alla loro analisi.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo era stato emesso legittimamente;
infatti, lo stesso era supportato dalle fatture elettroniche e, a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudicante, vi era stata produzione anche di estratto autentico delle scritture contabili.
Il primo motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
2.2. Deve parimenti rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte opponente (nelle conclusioni di parte opponente interpretata anche come eccezione di compensazione).
A tal proposito deve rilevarsi che tale domanda si fonda sul richiamato art. 7 dell'atto di costituzione di stipulato tra le parti, in cui si afferma che “che tutte le spese Controparte_3 inerenti il presente atto e gli ulteriori atti conseguenziali e necessari alla conduzione della commessa saranno ripartiti tra le parti in base alla rispettiva quota di partecipazione”.
La clausola in parola fa riferimento al concetto di “spese”, mentre invece l'opponente, nel formulare la domanda riconvenzionale, richiede la partecipazione di “ alle perdite. Parte_1
Appare corretto sottolineare la differenza concettuale tra i due termini: le spese possono intendersi come flusso negativo di cassa o al limite come debiti a scadenza, e mentre le perdite (intese come corrispondente negativo dell'utile) costituiscono il risultato finale della gestione.
Dunque, appare coretto sottolineare l'inidoneità della clausola indicata al fine di ottenere la partecipazione di “ alle perdite di gestione. Parte_1
2.2.1. Deve peraltro considerarsi che la stessa clausola parrebbe fare riferimento alle spese relative alla formazione di atti, intesi quali documenti: tale conclusione sarebbe autorizzata ragionando per omogeneità rispetto all'atto nell'ambito del quale la clausola è stata formulata e del quale regolamenta le relative spese, ampliandone il regime agli “ulteriori atti conseguenziali e necessari alla conduzione della commessa”.
2.2.2. Deve inoltre, rilevarsi che, come specificato dall'opposta, l'art. 3 dell'accordo stipulato tra le parti il 15/2/2015 (allegato n. 3 atto di citazione in opposizione), autorizzava il “ ad Parte_1 emettere fatture che “A.J. Mobilità S.r.l.” “corrisponderà mese per mese” per “le prestazioni relative ai servizi effettivamente svolti dal personale incaricato presso il comune di Palestrina”, e tale importo viene individuato come
3 “corrispondente al contributo omnicomprensivo spettante al a titolo di partecipazione nella gestione della Parte_1 sosta presso l'Amministrazione comunale”.
Dunque, alla luce di tale convenzione, si ritiene sintomatico il fatto che, in nessun documento o clausola, veniva individuato il regime di ripartizione degli utili o delle perdite all'interno del raggruppamento temporaneo d'impresa: infatti, il contributo in favore di “ veniva forfettizzato e Parte_1 individuato nella descritta misura della remunerazione del personale.
Appare quindi corretto affermare che “A.J. Mobilità S.r.l.” assumeva su di sé l'onere di corrispondere tale importo, assumendo pienamente su di sé anche l'incertezza sulla consistenza dei futuri incassi, avendo preventivamente individuato il beneficio di “ secondo criteri indipendenti da tale Parte_1 variabile.
2.2.2. Pertanto, devono essere rigettate sia la domanda riconvenzionale di “A.J. Mobilità S.r.l.” che l'eccezione di compensazione proposta dalla medesima “A.J. Mobilità S.r.l.”.
2.3. A fronte di ciò, quanto al credito vantata dall'opposta e per cui era stato emesso decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che l'opponente non ha sostanzialmente contestato le fatture emesse dall'opposta, se non, in maniera generica, la n. 56-FE del 31.03.2021.
Infatti, l'opponente ha affermato che “oltretutto, con particolare riferimento alla fattura n. 56-FE del 31.03.2021 per importo pari ad Euro 15.975,74, richiesta nella nota integrativa al ricorso per decreto ingiuntivo, se ne contesta la legittimità anche in quanto trasmessa senza la necessaria nota di dettaglio, viceversa richiesta dal contratto per le ragioni già esposte, afferente al tipo di prestazioni offerte ed al tempo di impego del personale (ore, unità personale impiegato, etc.) (doc.3
e doc. 6). Pertanto la predetta fattura è generica ed illegittima in quanto non consente alla AJ Mobilità di sapere la specifica delle somme di cui si richiede il pagamento ed è emessa in totale dispregio degli accordi contrattuali” (si veda pag. 8 atto di citazione).
A fronte di tale contestazione, che, come detto, ben può definirsi generica, deve tuttavia rilevarsi che la medesima contestazione è stata sollevata a seguito di generica allegazione da parte del creditore.
Infatti, nella sostanza, la parte opposta ha richiesto il pagamento della fattura indicata senza individuare, con precisione, a quali prestazioni si riferiva quella fattura, e, nonostante la contestazione dall'attore opponente (si veda sopra), nell'ambito della dialettica processuale non ha inteso fornire ulteriori elementi di riscontro, diversi rispetto alla produzione della fattura nel giudizio monitorio.
2.3.1. Perciò, dovendosi ritenere sussistente il credito per le fatture non contestate, per quella n. 56-FE del 31.03.2021 dovranno applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di onere di allegazione e contestazione.
Al riguardo si è affermato che:
“(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
4 (b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art.
164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi),
l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3, Ordinanza
n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)” (citazione testuale da Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8376 del 2020).
2.3.2. Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che, a seguito di contestazione, la fattura non possa costituire unico elemento a supporto della esistenza del credito indicato nel medesimo documento contabile, e pertanto l'attore, nonostante l'onere di provare i fatti allegati, non ha adempiuto alla citata regola probatoria.
Perciò, la pretesa creditoria indicata nel decreto ingiuntivo deve essere ridotta della somma di € 15.976,74, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e nuova quantificazione del credito vantato da
“ in € 21.936,97 (7.787,75+7.268,13+6.880,59). Parte_1
2.3.3. Come da domanda, deve riconoscersi la liquidazione degli interessi al tasso moratorio indicato dal d.lgs. 231/2002.
D'altra parte “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (individuato sulla base del valore della domanda riconvenzionale, di importo maggiore e integralmente rigettata) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
revoca il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta la consistenza del credito vantato da “ nei confronti di “A.J. Mobilità s.r.l.” nella misura di € Parte_1
5 21.936,97, conseguentemente condanna “A.J. Mobilità s.r.l.” al pagamento della somma di € 21.936,97 in favore di , oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo. Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale presentata da “A.J. Mobilità s.r.l.”.
Condanna “A.J. Mobilità s.r.l.”, in favore di , al pagamento delle spese di lite Parte_1 quantificate in € 11.268,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 25 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
6
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1533/2021 r.g.
Controparte_1
Avv.ti ALESSANDRA GURRIERI e SHEILA GARGIULO parte attrice opponente
, Parte_1
Avv. STRIPPOLI CATALDO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente:
a) in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi dedotti nel presente atto da intendersi integralmente trascritti, compresa l'eccezione di carenza di prova ex art. 633 cpc, revocare il decreto ingiuntivo n. 289/2021 – RG. 457/2021, opponendosi sin d'ora all'eventuale richiesta della clausola di provvisoria esecuzione;
b) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la partecipazione del Parte_1 nella misura del 25% alle perdite sulla scorta dell'atto notarile in atti e conseguentemente condannare l'opposto in persona del suo rapp.te legale p.t. al pagamento in favore dell'opponente della somma di €. 77.997,85 di cui ai punti precedenti,
e/o di quella, superiore o inferiore, che il Giudice riterrà di giustizia;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere somme in favore dell'opposta si chiede la compensazione dei rispettivi crediti.
Per il convenuto opposto:
“in via preliminare: si insiste per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.289/2021 RG
457/2021) emesso dal Tribunale di Spoleto in data 27 maggio 2021 e pubblicato in data 31 maggio 2021, in favore del
per la somma di € 37.913,21 (trentasettemilanovecentotredici,21) oltre interessi come d domanda e spese Parte_1
1 della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 (milletrecentocinque,00) per competenze professionali, in € 145,50( centoquarantacinque,50) per esborsi oltre accessori di legge.
In via principale e nel merito
Rigettare integralmente la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle medesime somme ingiunte con il decreto ingiuntivo. Rigettare la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatti ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, IVA e CPA come per legge.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. In data 27/5/2021 era stato emesso decreto ingiuntivo in favore di “ per € Parte_1
37.913,21: veniva ingiunto a “A.J. Mobilità S.r.l.” di pagare la suddetta somma in relazione ai servizi svolti da personale incaricato presso il comune di Palestrina, nell'ambito del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.
In precedenza, il servizio era stato dato in affidamento dal medesimo al Controparte_2 raggruppamento temporaneo d'impresa costituito dalle società “A.J. Mobilità S.r.l.” e “ Parte_1
.
[...]
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo “A.J. Mobilità S.r.l.” ha proposto opposizione evidenziando come, a mente del combinato disposto degli artt. 6 e 7 dell'atto di costituzione di Controparte_3
(atto del 13/5/2013, allegato n. 1 atto di citazione in opposizione), “
[...] Parte_1 avrebbe dovuto partecipare alle spese necessarie per la conduzione della commessa, nella misura del 25%; secondo l'opponente, nei fatti, “ aveva completamente omesso di partecipare alle Parte_1 spese inerenti la gestione del servizio.
Infatti, il medesimo opponente ha rappresentato che il servizio veniva reso all'ente pubblico affidatario sostanzialmente in perdita, non generando alcun utile ma anzi generando unicamente un significativo disavanzo.
Tale disavanzo veniva sopportato solo da “A.J. Mobilità S.r.l.”, di talché la medesima società opponente, oltre a contestare la validità del decreto ingiuntivo (motivo n. 1 opposizione), ha formulato domanda riconvenzionale affinché il 25% delle perdite di gestione (pari alla somma € 77.997,85) venga sopportato da “ . Parte_1
1.3. Si costituiva parte opposta evidenziando che, nella fase del giudizio monitorio, aveva prodotto le fatture elettroniche e l'estratto autentico delle scritture contabili (con autentica notarile), di talché non sussisterebbe alcun profilo di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
2 Inoltre, l'opposto, nella prima memoria istruttoria, ha rilevato che, nell'ambito di formale accordo intercorso tra le parti e allegato dallo stesso opponente, veniva previsto che “AJ Mobilità corrisponderà mese per mese al le prestazioni relative ai servizi effettivamente svolti dal personale incaricato presso il Comune Parte_1 di Palestrina, oltre IVA, come da fattura allegata a titolo esemplificativo” (allegato n. 3 atto di citazione, art. 3 accordo del 15/2/2015), come peraltro sarebbe regolarmente avvenuto anche in precedenza: infatti, “con fatture analoghe a quelle in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, i suddetti costi del personale sono stati rimborsati” (si veda pag. 5, prima memoria istruttoria depositata parte opposta il 3/6/2022).
2. Una volta sintetizzate le argomentazioni elaborate dalle parti, occorre procedere alla loro analisi.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo era stato emesso legittimamente;
infatti, lo stesso era supportato dalle fatture elettroniche e, a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudicante, vi era stata produzione anche di estratto autentico delle scritture contabili.
Il primo motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
2.2. Deve parimenti rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte opponente (nelle conclusioni di parte opponente interpretata anche come eccezione di compensazione).
A tal proposito deve rilevarsi che tale domanda si fonda sul richiamato art. 7 dell'atto di costituzione di stipulato tra le parti, in cui si afferma che “che tutte le spese Controparte_3 inerenti il presente atto e gli ulteriori atti conseguenziali e necessari alla conduzione della commessa saranno ripartiti tra le parti in base alla rispettiva quota di partecipazione”.
La clausola in parola fa riferimento al concetto di “spese”, mentre invece l'opponente, nel formulare la domanda riconvenzionale, richiede la partecipazione di “ alle perdite. Parte_1
Appare corretto sottolineare la differenza concettuale tra i due termini: le spese possono intendersi come flusso negativo di cassa o al limite come debiti a scadenza, e mentre le perdite (intese come corrispondente negativo dell'utile) costituiscono il risultato finale della gestione.
Dunque, appare coretto sottolineare l'inidoneità della clausola indicata al fine di ottenere la partecipazione di “ alle perdite di gestione. Parte_1
2.2.1. Deve peraltro considerarsi che la stessa clausola parrebbe fare riferimento alle spese relative alla formazione di atti, intesi quali documenti: tale conclusione sarebbe autorizzata ragionando per omogeneità rispetto all'atto nell'ambito del quale la clausola è stata formulata e del quale regolamenta le relative spese, ampliandone il regime agli “ulteriori atti conseguenziali e necessari alla conduzione della commessa”.
2.2.2. Deve inoltre, rilevarsi che, come specificato dall'opposta, l'art. 3 dell'accordo stipulato tra le parti il 15/2/2015 (allegato n. 3 atto di citazione in opposizione), autorizzava il “ ad Parte_1 emettere fatture che “A.J. Mobilità S.r.l.” “corrisponderà mese per mese” per “le prestazioni relative ai servizi effettivamente svolti dal personale incaricato presso il comune di Palestrina”, e tale importo viene individuato come
3 “corrispondente al contributo omnicomprensivo spettante al a titolo di partecipazione nella gestione della Parte_1 sosta presso l'Amministrazione comunale”.
Dunque, alla luce di tale convenzione, si ritiene sintomatico il fatto che, in nessun documento o clausola, veniva individuato il regime di ripartizione degli utili o delle perdite all'interno del raggruppamento temporaneo d'impresa: infatti, il contributo in favore di “ veniva forfettizzato e Parte_1 individuato nella descritta misura della remunerazione del personale.
Appare quindi corretto affermare che “A.J. Mobilità S.r.l.” assumeva su di sé l'onere di corrispondere tale importo, assumendo pienamente su di sé anche l'incertezza sulla consistenza dei futuri incassi, avendo preventivamente individuato il beneficio di “ secondo criteri indipendenti da tale Parte_1 variabile.
2.2.2. Pertanto, devono essere rigettate sia la domanda riconvenzionale di “A.J. Mobilità S.r.l.” che l'eccezione di compensazione proposta dalla medesima “A.J. Mobilità S.r.l.”.
2.3. A fronte di ciò, quanto al credito vantata dall'opposta e per cui era stato emesso decreto ingiuntivo, deve rilevarsi che l'opponente non ha sostanzialmente contestato le fatture emesse dall'opposta, se non, in maniera generica, la n. 56-FE del 31.03.2021.
Infatti, l'opponente ha affermato che “oltretutto, con particolare riferimento alla fattura n. 56-FE del 31.03.2021 per importo pari ad Euro 15.975,74, richiesta nella nota integrativa al ricorso per decreto ingiuntivo, se ne contesta la legittimità anche in quanto trasmessa senza la necessaria nota di dettaglio, viceversa richiesta dal contratto per le ragioni già esposte, afferente al tipo di prestazioni offerte ed al tempo di impego del personale (ore, unità personale impiegato, etc.) (doc.3
e doc. 6). Pertanto la predetta fattura è generica ed illegittima in quanto non consente alla AJ Mobilità di sapere la specifica delle somme di cui si richiede il pagamento ed è emessa in totale dispregio degli accordi contrattuali” (si veda pag. 8 atto di citazione).
A fronte di tale contestazione, che, come detto, ben può definirsi generica, deve tuttavia rilevarsi che la medesima contestazione è stata sollevata a seguito di generica allegazione da parte del creditore.
Infatti, nella sostanza, la parte opposta ha richiesto il pagamento della fattura indicata senza individuare, con precisione, a quali prestazioni si riferiva quella fattura, e, nonostante la contestazione dall'attore opponente (si veda sopra), nell'ambito della dialettica processuale non ha inteso fornire ulteriori elementi di riscontro, diversi rispetto alla produzione della fattura nel giudizio monitorio.
2.3.1. Perciò, dovendosi ritenere sussistente il credito per le fatture non contestate, per quella n. 56-FE del 31.03.2021 dovranno applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di onere di allegazione e contestazione.
Al riguardo si è affermato che:
“(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
4 (b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art.
164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi),
l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3, Ordinanza
n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)” (citazione testuale da Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8376 del 2020).
2.3.2. Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che, a seguito di contestazione, la fattura non possa costituire unico elemento a supporto della esistenza del credito indicato nel medesimo documento contabile, e pertanto l'attore, nonostante l'onere di provare i fatti allegati, non ha adempiuto alla citata regola probatoria.
Perciò, la pretesa creditoria indicata nel decreto ingiuntivo deve essere ridotta della somma di € 15.976,74, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e nuova quantificazione del credito vantato da
“ in € 21.936,97 (7.787,75+7.268,13+6.880,59). Parte_1
2.3.3. Come da domanda, deve riconoscersi la liquidazione degli interessi al tasso moratorio indicato dal d.lgs. 231/2002.
D'altra parte “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (individuato sulla base del valore della domanda riconvenzionale, di importo maggiore e integralmente rigettata) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
revoca il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta la consistenza del credito vantato da “ nei confronti di “A.J. Mobilità s.r.l.” nella misura di € Parte_1
5 21.936,97, conseguentemente condanna “A.J. Mobilità s.r.l.” al pagamento della somma di € 21.936,97 in favore di , oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo. Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale presentata da “A.J. Mobilità s.r.l.”.
Condanna “A.J. Mobilità s.r.l.”, in favore di , al pagamento delle spese di lite Parte_1 quantificate in € 11.268,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 25 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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