TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11101 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI BR RD
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13664/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Melchiorre Di Marino (C.F. C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. ) e, per essa, società a socio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
unico (C.F. e P.Iva , in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Leonardo Blandino (C.F. C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 15 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso in data 17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di pretesa Parte_1 Controparte_1
cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità di della somma di € Parte_2
6.373,03 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 828312, concesso per l'importo finanziato di € 10.742,00, concluso in data
19.10.2006 con (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in Parte_2
favore di . Controparte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, il quale eccepiva la nullità decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e nullità del contratto posto a fondamento dell'azione ai sensi dell'art. 117 TUB;
contestava, inoltre, la indeterminatezza del credito e, comunque, la sua errata quantificazione, oltre che la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi per usurarietà ed illegittima capitalizzazione degli stessi;
eccepiva, infine, la vessatorietà e conseguente nullità delle clausole relative agli interessi moratori e alle penali previste a carico del consumatore.
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 15 luglio 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dal successivo 18 luglio.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr verbale negativo del 2 dicembre 2022, depositato il 5 dicembre 2022), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta del credito azionato sollevata da . Parte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017). Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di (titolare originaria del credito). Parte_2
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore, non avendo offerto adeguati elementi di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi dimostrato che il credito che assume le sia stato ceduto da sia proprio Parte_2
quello fatto oggetto della pretesa monitoria.
Intanto, è agli atti solo la proposta di “contratto di cessione” (doc. 16 allegato alla memoria 183,
n.1, c.p.c. dell'opposta) che avrebbe inviato a e non anche Parte_2 Controparte_1
l'accettazione della suddetta proposta, sicché non vi è la prova del perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e (n. 143 dell'11.12.2018) può essere, di per sé Parte_2 Controparte_1
solo, sufficiente a dare prova dell'asserita cessione (doc. 3 fascicolo monitorio, doc. 12 in produzione opposta).
A ciò si aggiunga che l'identificazione del credito ceduto è stata rimessa dall'opposta ad un allegato contrattuale, depositato presso il Notaio in data 05.12.2018, che, Persona_1
però, non è stato prodotto in giudizio (doc. 13 allegato alla memoria 183, n.1, c.p.c. dell'opposta).
D'altro canto, neppure è certo che la posizione debitoria ivi indicata sotto il nominativo di sia effettivamente riconducibile al rapporto contrattuale oggetto di giudizio, dal Parte_1
momento che il codice identificativo della pratica riportato sul menzionato “registro” (n. 1052989) differisce da quello indicato sul contratto di finanziamento sottoscritto dall'odierno opponente (n. 828312)
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del
D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2104/2022, iscritta al N.R.G. 13664/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022;
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.540,00, con rimborso del contributo unificato versato e oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Melchiorre Di Marino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI BR RD
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13664/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Melchiorre Di Marino (C.F. C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. ) e, per essa, società a socio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
unico (C.F. e P.Iva , in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Leonardo Blandino (C.F. C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 15 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso in data 17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di pretesa Parte_1 Controparte_1
cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità di della somma di € Parte_2
6.373,03 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 828312, concesso per l'importo finanziato di € 10.742,00, concluso in data
19.10.2006 con (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in Parte_2
favore di . Controparte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, il quale eccepiva la nullità decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e nullità del contratto posto a fondamento dell'azione ai sensi dell'art. 117 TUB;
contestava, inoltre, la indeterminatezza del credito e, comunque, la sua errata quantificazione, oltre che la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi per usurarietà ed illegittima capitalizzazione degli stessi;
eccepiva, infine, la vessatorietà e conseguente nullità delle clausole relative agli interessi moratori e alle penali previste a carico del consumatore.
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 15 luglio 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dal successivo 18 luglio.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr verbale negativo del 2 dicembre 2022, depositato il 5 dicembre 2022), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta del credito azionato sollevata da . Parte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017). Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di (titolare originaria del credito). Parte_2
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore, non avendo offerto adeguati elementi di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi dimostrato che il credito che assume le sia stato ceduto da sia proprio Parte_2
quello fatto oggetto della pretesa monitoria.
Intanto, è agli atti solo la proposta di “contratto di cessione” (doc. 16 allegato alla memoria 183,
n.1, c.p.c. dell'opposta) che avrebbe inviato a e non anche Parte_2 Controparte_1
l'accettazione della suddetta proposta, sicché non vi è la prova del perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e (n. 143 dell'11.12.2018) può essere, di per sé Parte_2 Controparte_1
solo, sufficiente a dare prova dell'asserita cessione (doc. 3 fascicolo monitorio, doc. 12 in produzione opposta).
A ciò si aggiunga che l'identificazione del credito ceduto è stata rimessa dall'opposta ad un allegato contrattuale, depositato presso il Notaio in data 05.12.2018, che, Persona_1
però, non è stato prodotto in giudizio (doc. 13 allegato alla memoria 183, n.1, c.p.c. dell'opposta).
D'altro canto, neppure è certo che la posizione debitoria ivi indicata sotto il nominativo di sia effettivamente riconducibile al rapporto contrattuale oggetto di giudizio, dal Parte_1
momento che il codice identificativo della pratica riportato sul menzionato “registro” (n. 1052989) differisce da quello indicato sul contratto di finanziamento sottoscritto dall'odierno opponente (n. 828312)
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del
D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2104/2022, iscritta al N.R.G. 13664/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2104/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 17.03.2022 e pubblicato il 18.03.2022;
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.540,00, con rimborso del contributo unificato versato e oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Melchiorre Di Marino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi