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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1133/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritto al n. 1133/2023 promosso da:
CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI OC (COCIV-C.F. , P.IVA_1
avente sede legale a Genova in via Renato Bianchi n. 40, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parrella Vitale Raffaele (C.F.
– PEC ) e Strano C.F._1 Email_1
UI (C.F. PEC ), con CodiceFiscale_2 Email_2 domicilio eletto in via Degli Scipioni n. 288 Roma, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
Controparte_1
appellante - contumace
e contro
(C.F. , avente sede legale a NZ (PR) Controparte_2 P.IVA_2
in via S. Pertini n. 17, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aliberti Vilma (C.F. ) e Monticone Sergio (C.F. C.F._3
1 , con domicilio telematico presso la PEC: C.F._4
Email_3
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
rilevato che quanto all'udienza del 15/7/2025, svoltasi in presenza, nessuna delle parti costituite compariva;
rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza innanzi il collegio, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.; ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione; considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 181 e 309 cpc così provvede:
pag. 2/3 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1133/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritto al n. 1133/2023 promosso da:
CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI OC (COCIV-C.F. , P.IVA_1
avente sede legale a Genova in via Renato Bianchi n. 40, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parrella Vitale Raffaele (C.F.
– PEC ) e Strano C.F._1 Email_1
UI (C.F. PEC ), con CodiceFiscale_2 Email_2 domicilio eletto in via Degli Scipioni n. 288 Roma, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
Controparte_1
appellante - contumace
e contro
(C.F. , avente sede legale a NZ (PR) Controparte_2 P.IVA_2
in via S. Pertini n. 17, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aliberti Vilma (C.F. ) e Monticone Sergio (C.F. C.F._3
1 , con domicilio telematico presso la PEC: C.F._4
Email_3
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
rilevato che quanto all'udienza del 15/7/2025, svoltasi in presenza, nessuna delle parti costituite compariva;
rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza innanzi il collegio, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.; ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione; considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 181 e 309 cpc così provvede:
pag. 2/3 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 3/3