Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza breve 23 settembre 2025
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 06/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00977/2026REG.PROV.COLL.
N. 09513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9513 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Faragasso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via dei Frassini, 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 23 settembre 2025, n. 1600, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Venezia e del Ministero dell’interno;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, il consigliere UC Di AI e viste le conclusioni come in atti delle parti, sentite ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente il 3 agosto 2023 e finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
2. Con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. 23 settembre 2025, n. 1600, oggetto del presente giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, ha respinto il ricorso.
3. Con atto notificato il 17 novembre 2025, l’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ha riproposto le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“ I. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DELLA SENTENZA: PER FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO SUL MOTIVO DI RICORSO IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE NEL CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CHANCE IN CAPO AL RICORRENTE ”: la sentenza di prime cure sarebbe erronea con riferimento alla censura, con cui il ricorrente ha contestato all’Amministrazione di non aver rilasciato il permesso di soggiorno entro il termine di legge, impedendo così di poter presentare innanzi alla compente Autorità la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
“ 2. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL PUNTO 10.4 DELLA SENTENZA: PER FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO SUL MOTIVO DI RICORSO IN RELAZIONE ALL’ASSENZA DI ALCUNA OFFERTA ”: la richiesta di riforma della sentenza di primo grado si fonda anche sul rilievo secondo cui “ l’eventuale offerta di lavoro non è stata avanzata da nessun ipotetico datore di lavoro, atteso che, il ricorrente – per tutta la durata della sua permanenza sul territorio italiano - non essendo in possesso di alcun permesso di soggiorno perché non rilasciato dalla Questura di Venezia, si è trovato nell’impossibilità di richiedere un nuovo contratto ”.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate con atto di stile depositato 17 dicembre 2025 e, con ordinanza 8 gennaio 2026, n. 76, la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere, “ Considerato che l’appello depositato e su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è stato proposto dal signor -OMISSIS- per la riforma della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 23 settembre 2025, n. 1600 del Tar Veneto che è stata in realtà emessa sul ricorso n.r.g. 1248/2025 proposto dal signor -OMISSIS- contro la Questura di Venezia e il Ministero dell’interno ”.
5. Con istanza di prelievo depositata il 26 gennaio 2026, l’appellante ha chiesto la fissazione dell’udienza camerale per la decisione dell’istanza cautelare, riferendo che “ per mero errore materiale, in sede di deposito telematico, è stato caricato nel modulo deposito atto e segnatamente nella casella “allega ricorso” un atto riferibile al sig. -OMISSIS-, anziché quello relativo al presente procedimento incardinato per conto del Signor -OMISSIS- ” ed ha depositato contestualmente il ricorso in appello ritualmente notificato il 17 novembre 2025 nell’interesse del signor -OMISSIS-.
6. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. in ordine a profili di possibile irricevibilità dell’appello per tardività del suo deposito, nonché dell’articolo 60 c.p.a. in ordine alla possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.
7. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione.
A seguito dell’errore materiale su indicato, l’appello notificato il 17 novembre 2025 è stato depositato il 26 gennaio 2026, risultando così violato l’articolo 94 c.p.a., ai sensi del quale “ nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni ”, non resta al Collegio che dichiarare l’appello irricevibile per tardività del suo deposito, pur in assenza di un’espressa eccezione sollevata dalle Amministrazioni appellate, non risultando gli estremi per il riconoscimento di errore scusabile.
8. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE RE, Presidente
UC Di AI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di AI | LE RE |
IL SEGRETARIO