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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 38/2023 promossa da: (c.f. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in C.so Cavallotti n. 36, presso lo studio dell'Avv. GIUGGIOLI Pt_1
GIULIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
B.do Massimo d'Azeglio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. CANEPARO Pt_1
GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione del nuovo Difensore;
- opposta OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
[...]
- revocare il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, n. 200/2022 (RG N. 730/2022), depositato dal Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro, G.I. dott. Gabriele Molinaro, in data 27-11-2022;
- accertare e dichiarare che la dr.ssa ha già chiesto ed ottenuto, nel Controparte_1 corso del mese di settembre 2019, un anticipo sul trattamento di fine rapporto, pari ad euro 6.500,00 lordi;
1 - accertare e dichiarare che la dr.ssa ha sottratto l'importo di euro Controparte_1
37.000,00 alla opponente, ovvero ha comunque già incassato e percepito Parte_1 detta somma;
- operare la compensazione tra la predetta somma di euro 37.000 e la somma di euro 18.602,58 netti, maturata dalla dr.ssa a titolo di trattamento di fine Controparte_1 rapporto;
- dichiarare tenuta e condannare la dr.ssa al pagamento in favore della Controparte_1 conchiudente della somma di euro 18.397,42, o di quella diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- respingere, in ogni caso, ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite.
PER L'OPPOSTA SILVANA SATERIALE: In Via Preliminare atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 220/2022 RG. n. 730/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 27/11/2022. Nel Merito A) rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 220/2022 RG. n. 730/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 27.01.2022 e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare € 29.693,10 oltre ad interessi come da domanda ed ai compensi legali del procedimento liquidati in € 1.300,00, € 259,00 per CU, oltre 15% per rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre alle successive occorrende e quelle conseguenti al presente giudizio. B) Rigettare l'eccezione riconvenzionale proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto. In ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato ai sensi del DM 55/2014 e ss. oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa e successive occorrende.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2023, la Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice
[...] del lavoro, in opposizione al decreto n. 200/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 29.693,10, a titolo di TFR.
2 Riferiva l'opponente che aveva prestato lavoro alle proprie CP_1 dipendenze, dal 1.8.2012 al 3.5.2022, allorché le erano state mosse due successive contestazioni disciplinari, per aver accusato gli amministratori della di gravi
Parte_1 irregolarità, per essersi appropriata di somme di denaro della stessa nell'anno 2016, per aver omesso di provvedere al pagamento di debiti nel 2022, da cui era derivata un'azione giudiziale contro la per aver omesso di comunicare alla superiore
Parte_1 gerarchica i codici di accesso all'home banking della nel 2022, per aver
Parte_1 disatteso gli accordi tra la e quella “Teatro Marenco”, provocando un danno
Parte_1 economico ed era, quindi, stata licenziata per giusta causa. Per le distrazioni di fondi del 2016, l'opposta era stata rinviata a giudizio davanti alla sezione penale di questo Tribunale e nel processo, la si era costituita parte civile.
Parte_1
Il 26.7.2022, la aveva depositato una denuncia-querela nei confronti Parte_1 dell'opposta, in cui aveva riferito di aver dato avvio a ulteriori verifiche contabili, dalle quali erano emerse le seguenti irregolarità:
- esecuzione di un bonifico urgente di euro 15.000 a favore di il CP_1
22.6.2015, privo di idoneo giustificativo, per cui risultava una contabile firmata da (docc. 7-7bis-7ter ric.), allora direttrice della e una Persona_1 Parte_1 scheda contabile recante partita di dare euro 14.000 su conto crediti diversi e di euro 1.000 su conto crediti verso dipendenti (doc. 8 ric.), la quale era stata poi parzialmente chiusa il 26.7.2016, con annotazione di euro 14.077,46 su conto IRES di competenza anni precedenti (doc. 9 ric.) e la partita di euro 1.000, era stata pareggiata il 24.7.2017 con annotazione “s.do reso prestito Sateriale”, senza che vi fosse prova dell'effettivo incasso (docc. 10-10bis);
- la suddetta operazione, dagli elementi informativi raccolti internamente, era derivata dalla richiesta di a di concessione di un prestito, in CP_1 Per_1 relazione a cui, però, non vi era alcun giustificativo scritto, diverso dalle scritture contabili alterate;
- al protocollo 213/E-15 del 3.7.2015, era stata rinvenuta l'istruzione contabile con cui la direttrice aveva disposto che la dipendente ritirasse un Per_1 CP_2 assegno circolare, emesso dal Banco Popolare di Novara, portante l'importo di euro 12.000, da pagarsi a favore di;
l'assegno era stato effettivamente CP_1 emesso (docc. 11-11bis e 11ter);
- in relazione a tale ultima uscita, la scheda contabile n. 22.05.000100 (doc. 12 ric.) relativa al conto acceso presso il Banco Popolare, recava per il 6.7.2015, un movimento in avere di euro 12.000, avente come contropartita contabile un costo come da scheda 60.15.003000 (consulenze amministrative e contabili), pur in assenza di qualsivoglia parcella per consulenza nel 2015;
- il 30.6.2015 risultava un bonifico a favore di di euro 10.000, avente CP_1 come causale “anticipo TFR”, su un conto corrente presso cui aveva CP_1
3 delega a operare (doc. 13 ric.), falsamente registrato, tuttavia, nella scheda contabile n. 22.05.000105 come estinzione parziale di un debito per due fatture dal fornitore Industria Sistemi Antincendio s.r.l. (docc. 13 bis e 13 ter ric.);
- le buste paga da giugno a dicembre 2015 e le relative CU non riportavano alcun anticipo TFR erogato (docc. 14-14 bis ric.). L'opposta veniva, quindi, accusata di aver sottratto la somma di euro 37.000 alla come da nota del CT della che produceva (doc. 15 ric.), Parte_1 Parte_1 mascherando tali uscite con artifici contabili. Precisava che l'importo netto maturato dalla ricorrente a titolo di TFR era pari a euro 18.602,58 (doc. 2 ric.), in quanto aveva già ricevuto anticipazioni, risultanti dai CP_1 cedolini paga, per euro 6.500 (docc. 12-13 ric.). Domandava, quindi, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento di euro 37.000- 18.602,58=18.397,42, previa compensazione impropria dei reciproci crediti.
Si costituiva , con memoria difensiva depositata il Controparte_1
28.4.2023. Riferiva, a sua volta, di aver lavorato alle dipendenze dell'opponente dal 1.8.2012 al 3.5.2022, allorché aveva ricevuto due successive contestazioni disciplinari ed era stata licenziata. Sosteneva la natura ritorsiva del licenziamento, richiamando le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare e contestando la fondatezza degli addebiti. Ribadiva di essere creditrice della somma lorda di euro 28.561,94 per TFR, già domandata in sede monitoria, lamentando la mancata consegna delle buste paga di maggio e giugno 2022 e di quella relativa alle competenze di fine rapporto, genericamente contestando il controcredito azionato dalla Non negava di Parte_1 aver ricevuto l'anticipazione del TFR di euro 6.500, rilevando, tuttavia, che l'importo risultante dalla CU 2022 avrebbe già dovuto essere calcolato al netto dell'anticipazione. Contestava altresì la domanda riconvenzionale, rilevando che il risarcimento dei danni, relativamente ai fatti oggetto delle contestazioni disciplinari, era già stato domandato nel processo penale.
Fallito il tentativo di conciliazione ed esperito l'interrogatorio libero dell'opposta, si dava atto che, nelle more, l'opponente aveva depositato un nuovo conteggio del TFR, da cui risultava un importo netto dovuto per TFR di euro 17.288,93, a causa di un errore nel calcolo effettuato in precedenza. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a incrementare la propria domanda riconvenzionale a euro 19.711,07. Le parti svolgevano nuove istanze istruttorie, come da verbale dell'udienza del 30.5.2023 e venivano autorizzate a depositare note, relative al conteggio del TFR dovuto.
4 Con nota depositata il 13.3.2024, l'opposta contestava il deposito tardivo della busta paga, recante la rettifica del conteggio del TFR, lamentando di aver più volte sollecitato, senza esito e anche rivolgendosi all'ITL, la consegna del cedolino. Contestava, poi, il conteggio del TFR e la detrazione dell'importo di euro 6.500 per anticipazioni, nonché l'ammissibilità della compensazione impropria richiesta dalla controparte, anche alla luce degli esiti del processo penale.
L'opponente replicava con nota depositata il 4.4.2024, in cui riferiva che la CU prodotta nel procedimento monitorio riportava un valore errato nel campo 810 (TFR maturato), a causa di errori contabili dei consulenti della Rammentava, in Parte_1 ogni caso, che secondo le istruzioni dell'Agenzia delle entrate, il valore del campo 810 sarebbe stato da riportare al lordo di ogni anticipazione, da valorizzare solo al momento dell'effettiva liquidazione del TFR. Ribadiva di aver erogato l'anticipazione di euro 6.500, come da cedolini prodotti unitamente al ricorso (doc. 12 ric.) e contabili bancarie (doc. 13 ric.).
Stante la persistenza di contrasti sulla quantificazione del TFR, veniva disposta CTU contabile, affidata al consulente del lavoro dott. Depositata la Persona_2 consulenza, parte ricorrente produceva la sentenza del GIP di n. 473/2024, con Pt_1 cui l'opposta era stata condannata per i fatti oggetto del presente processo e sorgeva, dunque, questione circa le possibili interferenze dei capi di condanna pecuniaria con l'oggetto del presente processo, in relazione a cui le parti venivano nuovamente autorizzate al deposito di note.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Le parti controvertono sulla debenza del TFR maturato in esito al rapporto di lavoro tra di loro intercorso, in relazione al quale l'opposta ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 200/2022 da questo Tribunale, sulla base di conteggi, redatti in assenza della busta paga relativa alle competenze di fine rapporto.
In corso di causa, parte opponente ha prodotto nuova documentazione contabile (v. nota del 10.5.2023), relativa al calcolo dell'emolumento, dando atto di avere commesso errori nella sua originaria quantificazione, posta alla base della domanda riconvenzionale. Con ordinanza del 9.7.2023, esse sono state invitate al contraddittorio, per verificare la possibilità di addivenire a una quantificazione condivisa, ma le persistenti contestazioni hanno reso necessaria CTU contabile, di cui si darà conto nel prosieguo.
Parte opponente ha, inoltre, proposto la domanda riconvenzionale, di cui si è dato conto sopra, chiedendo la compensazione dei crediti per TFR con il debito per la
5 restituzione dei pagamenti ingiustificati e la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo residuo, quantificato in euro 18.397,42. 2. Occorre, quindi, innanzitutto procedere alla verifica della quantificazione del TFR.
A tale scopo, soccorre la relazione del CTU nominato, a cui è stato posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa, presa visione della documentazione prodotta dalle parti, sentite le parti e i loro eventuali CCTTPP, esaminate, ove occorra, le scritture contabili dell'opponente, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., il C.T.U. calcoli l'importo lordo e netto del TFR dovuto a , tenuto altresì Controparte_1 conto di un anticipo di euro 6.500 lordi, percepito dalla stessa nell'anno 2019”.
Nel corso del giudizio, è, infatti, risultato pacifico che la ricorrente ha percepito, nel 2019, un acconto di euro 5.000 netti, corrispondenti 6.500 lordi, risultante dalla busta paga esibita dall'opponente il 13.7.2023 e la cui percezione è stata confermata dalla stessa ricorrente, da ultimo all'udienza del 16.4.2024.
Il CTU, sulla base dei dettagliati conteggi allegati alla propria relazione, fondati sui documenti in atti e su quelli acquisiti con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ha quantificato il TFR spettante alla cessazione del rapporto, detratta l'anticipazione suddetta, in euro 24.727,44 lordi, corrispondenti a un netto di euro 18.544,05.
La relazione del CTU è congruamente motivata, corredata di dettagliati prospetti di calcolo e ha risposto, in maniera esaustiva e condivisibile, alle osservazioni svolte dal CT di parte ricorrente. Le relative conclusioni devono, quindi, essere recepite.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, che è stato emesso per una somma superiore. 3. La domanda riconvenzionale dell'opponente è fondata e va accolta.
A prescindere dagli artifici contabili posti in essere, oggetto di separato procedimento penale, il fatto che la ricorrente ha ricevuto la somma complessiva di euro 37.000 è provato documentalmente. In particolare:
- il bonifico di euro 15.000 a favore dell'opposta del 22.6.2015 risulta dai documenti nn. 7, 7 bis e 7 ter, allegati alla querela (doc. 10 ric.);
- l'emissione di assegno circolare di euro 12.000 intestato all'opposta il 6.7.2015 risulta dai documenti 11, 11 bis e 11 ter, allegati alla querela (doc. 10 ric.);
- il bonifico di euro 10.000 a favore dell'opposta del 29.6.2015 risulta dal doc. 13 allegato alla querela (doc. 10 ric.). La stessa , liberamente interrogata all'udienza del 30.5.2023, ha ammesso di CP_1 aver ricevuto il denaro di cui alla suddetta querela, pur sostenendo di essere vittima di un piano persecutorio e giustificando la loro percezione con la tesi, sfornita di qualsiasi supporto probatorio, per cui essi sarebbero serviti per costituire presso di lei un fondo cassa, per i pagamenti in contanti. Tantomeno risulta dalla documentazione in atti che
6 ella abbia restituito una parte di tali importi ratealmente, né di tale circostanza è stata offerta alcuna altra prova. La ricorrente ha così dichiarato: “(…) I soldi di cui alla denuncia su cui è fondata la domanda in questa sede della (doc. 10 conv.) sono stati intestati a me Parte_1 perché la persona che aveva la firma oltre al presidente non era Persona_1 sempre presente in e siccome noi avevamo scadenze e questioni tutti gli Parte_1 anni, anche perché avevamo ricevuto molti decreti ingiuntivi a causa della gestione pregressa e c'erano sempre emergenze e urgenze. non era in sede a volte. Per_1 trasferiva dei denari sul mio conto affinché potessi saldare debiti alla Per_1
anche perché alcuni pagamenti (per es. la restituzione dei biglietti di Parte_1 spettacoli annullati) andavano fatti in contanti. Io non ho portato via nulla, presso la ci sono ancora miei documenti personali che non mi sono stati restituiti. Parte_1
Preciso che ogni tre mesi il collegio dei revisori verificava tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro, mi pare strano che in tutte queste verifiche, anche presso il mio ufficio, non sia mai emerso nulla. Il bonifico a mio favore di 15.000 euro il 22.6.2015, probabilmente è servito per eseguire dei pagamenti. Preciso che a giugno del 2012, a seguito di una mia due diligence, ho verificato i bilanci dal 2004 al 2011, la perdita reale della era di 2.700.000 euro, era diversa da quella che risultava dal Parte_1 bilancio, perché la contabilità fino al 2011 era esternalizzata presso un commercialista, che nascondeva delle perdite. La voce che più ha fatto scalpore erano rimanenze per 800.000 euro, con uno sconfino di cassa fino a 1.356.000 euro, con crediti che non avrebbero mai coperto quella somma. Avendo presentato bilanci in utile, erano arrivate cartelle esattoriali. Io non avrei potuto fare prelievi sul conto della quindi Parte_1 quando c'era bisogno che facessi pagamenti in contanti, per sveltire la situazione, mi facevano un bonifico. Questo è successo tre volte, i soldi sono serviti per pagare debiti della Inoltre, per questioni di antiriciclaggio, se ben ricordo il massimo Parte_1 prelevabile in contanti dal conto della era di 4/5.000 euro. Anche l'assegno Parte_1 circolare del 6.7.2015 è sicuramente servito per effettuare pagamenti di debiti della
Il bonifico da 10.000 euro del 29.6.2015 è stato inizialmente imputato ad Parte_1 acconto TFR, che il c.d.a. mi aveva concesso e poi è stato convertito in prestito e restituito mediante trattenute sui pagamenti del mio stipendio, anche se non risultava dalla busta paga, ma le restituzioni risultavano dalla contabilità, in particolare risultava dal bonifico cumulativo per il pagamento delle retribuzioni. Quanto all'imputazione alle fatture dei sistemi antincendio, questa società vantava un credito maggiore e abbiamo fatto un saldo e stralcio. La scheda contabile di cui al doc. 13bis ric. non ha nulla a che fare con il prestito che ho ricevuto”.
I pagamenti in parola risultano, quindi, privi di qualsiasi titolo e pertanto indebiti sicché va senz'altro accolta la domanda riconvenzionale e l'opposta condannata alla restituzione. L'assenza di domande di risarcimento di danni, ulteriori alla mera
7 restituzione di quanto indebitamente percepito, comporta la non necessità di una dettagliata analisi delle questioni relative alla responsabilità dell'opposta. 4. Liquidati gli importi deve, quindi, essere operata la compensazione tra gli stessi.
Sul punto, ritiene questo Giudice di dover meglio precisare la decisione cui era pervenuto nell'ordinanza del 9.7.2023, ove era stata negata l'autorizzazione alla modifica della domanda giudiziale. Deve, infatti, darsi atto che nelle proprie conclusioni, la operata la compensazione, aveva chiesto la condanna Parte_1 dell'opposta al pagamento “della somma di euro 18.397,42, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. Secondo la condivisa giurisprudenza della S.C., tale espressione può ritenersi “di stile” solo se la parte non adegui le proprie conclusioni all'andamento processuale e agli esiti dell'istruttoria (v. Cass., sentt. nn. 12724/2016, 19455/2018). In sede di discussione, il Difensore dell'opponente ha, poi, conformato la propria domanda alle osservazioni del proprio CT (che ha ritenuto il TFR dovuto pari a euro 24.589,65 lordi e 18.405,12 netti), sicché può ritenersi assolto l'onere di adeguamento delle conclusioni agli esiti dell'istruttoria processuale.
Va, quindi, considerato l'importo netto del TFR accertato dal CTU, essendo pacifico che le dichiarazioni fiscali dovute sono state effettuate (docc. 15-16 ric., depositati il 10.5.2023) e non potendosi fare applicazione dell'art. 23, primo comma, l. n. 218/1952, poiché non risultano in atti inadempimenti contributivi e comunque, al termine del rapporto non era più dovuta alcuna somma a che, per contro, aveva CP_1 percepito importi indebiti, di cui era debitrice.
Detratto lo stesso (euro 18.544,05) dalla somma che l'opposta deve restituire (euro 37.000), residuano euro 18.455,95, al cui pagamento essa deve, quindi, essere condannata.
Le parti, invitate al contraddittorio sul punto, hanno concordemente riconosciuto che tale condanna non si sovrappone con quella, irrogata dal Giudice penale, di pagamento dell'importo di euro 85.075 a titolo di riparazione pecuniaria, per le ragioni già esposte nella sentenza penale n. 473/2024 del GIP di in atti, alla cui Pt_1 motivazione sul punto si deve rinviare. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale (euro 37.000), del fatto che l'istruttoria si è limitata a un ordine di esibizione e alla CTU contabile e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che hanno costituito oggetto di causa, in complessivi euro 7.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato.
8 Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti, in quanto l'incombente è stato reso necessario dalle contestazioni dei calcoli originariamente offerti da ciascuna di esse, risultati, entrambi, erronei in esito agli accertamenti peritali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 200/2022;
2) accerta e dichiara che Parte_1
è debitrice dell'importo di euro 24.727,44 lordi, corrispondenti al netto di euro
[...]
18.544,05 nei confronti di , a titolo di TFR e che Controparte_1 [...]
deve restituire a CP_1 Parte_1 [...]
l'importo di euro 37.000 indebitamente percepito e operata la Parte_1 compensazione, condanna a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di euro 18.455,95, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_1 di liquidate in Parte_1 complessivi euro 7.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u.;
4) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU. Così deciso il 7.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 38/2023 promossa da: (c.f. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in C.so Cavallotti n. 36, presso lo studio dell'Avv. GIUGGIOLI Pt_1
GIULIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
B.do Massimo d'Azeglio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. CANEPARO Pt_1
GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione del nuovo Difensore;
- opposta OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
[...]
- revocare il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, n. 200/2022 (RG N. 730/2022), depositato dal Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro, G.I. dott. Gabriele Molinaro, in data 27-11-2022;
- accertare e dichiarare che la dr.ssa ha già chiesto ed ottenuto, nel Controparte_1 corso del mese di settembre 2019, un anticipo sul trattamento di fine rapporto, pari ad euro 6.500,00 lordi;
1 - accertare e dichiarare che la dr.ssa ha sottratto l'importo di euro Controparte_1
37.000,00 alla opponente, ovvero ha comunque già incassato e percepito Parte_1 detta somma;
- operare la compensazione tra la predetta somma di euro 37.000 e la somma di euro 18.602,58 netti, maturata dalla dr.ssa a titolo di trattamento di fine Controparte_1 rapporto;
- dichiarare tenuta e condannare la dr.ssa al pagamento in favore della Controparte_1 conchiudente della somma di euro 18.397,42, o di quella diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- respingere, in ogni caso, ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite.
PER L'OPPOSTA SILVANA SATERIALE: In Via Preliminare atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 220/2022 RG. n. 730/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 27/11/2022. Nel Merito A) rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 220/2022 RG. n. 730/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 27.01.2022 e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare € 29.693,10 oltre ad interessi come da domanda ed ai compensi legali del procedimento liquidati in € 1.300,00, € 259,00 per CU, oltre 15% per rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre alle successive occorrende e quelle conseguenti al presente giudizio. B) Rigettare l'eccezione riconvenzionale proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto. In ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato ai sensi del DM 55/2014 e ss. oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa e successive occorrende.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2023, la Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice
[...] del lavoro, in opposizione al decreto n. 200/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 29.693,10, a titolo di TFR.
2 Riferiva l'opponente che aveva prestato lavoro alle proprie CP_1 dipendenze, dal 1.8.2012 al 3.5.2022, allorché le erano state mosse due successive contestazioni disciplinari, per aver accusato gli amministratori della di gravi
Parte_1 irregolarità, per essersi appropriata di somme di denaro della stessa nell'anno 2016, per aver omesso di provvedere al pagamento di debiti nel 2022, da cui era derivata un'azione giudiziale contro la per aver omesso di comunicare alla superiore
Parte_1 gerarchica i codici di accesso all'home banking della nel 2022, per aver
Parte_1 disatteso gli accordi tra la e quella “Teatro Marenco”, provocando un danno
Parte_1 economico ed era, quindi, stata licenziata per giusta causa. Per le distrazioni di fondi del 2016, l'opposta era stata rinviata a giudizio davanti alla sezione penale di questo Tribunale e nel processo, la si era costituita parte civile.
Parte_1
Il 26.7.2022, la aveva depositato una denuncia-querela nei confronti Parte_1 dell'opposta, in cui aveva riferito di aver dato avvio a ulteriori verifiche contabili, dalle quali erano emerse le seguenti irregolarità:
- esecuzione di un bonifico urgente di euro 15.000 a favore di il CP_1
22.6.2015, privo di idoneo giustificativo, per cui risultava una contabile firmata da (docc. 7-7bis-7ter ric.), allora direttrice della e una Persona_1 Parte_1 scheda contabile recante partita di dare euro 14.000 su conto crediti diversi e di euro 1.000 su conto crediti verso dipendenti (doc. 8 ric.), la quale era stata poi parzialmente chiusa il 26.7.2016, con annotazione di euro 14.077,46 su conto IRES di competenza anni precedenti (doc. 9 ric.) e la partita di euro 1.000, era stata pareggiata il 24.7.2017 con annotazione “s.do reso prestito Sateriale”, senza che vi fosse prova dell'effettivo incasso (docc. 10-10bis);
- la suddetta operazione, dagli elementi informativi raccolti internamente, era derivata dalla richiesta di a di concessione di un prestito, in CP_1 Per_1 relazione a cui, però, non vi era alcun giustificativo scritto, diverso dalle scritture contabili alterate;
- al protocollo 213/E-15 del 3.7.2015, era stata rinvenuta l'istruzione contabile con cui la direttrice aveva disposto che la dipendente ritirasse un Per_1 CP_2 assegno circolare, emesso dal Banco Popolare di Novara, portante l'importo di euro 12.000, da pagarsi a favore di;
l'assegno era stato effettivamente CP_1 emesso (docc. 11-11bis e 11ter);
- in relazione a tale ultima uscita, la scheda contabile n. 22.05.000100 (doc. 12 ric.) relativa al conto acceso presso il Banco Popolare, recava per il 6.7.2015, un movimento in avere di euro 12.000, avente come contropartita contabile un costo come da scheda 60.15.003000 (consulenze amministrative e contabili), pur in assenza di qualsivoglia parcella per consulenza nel 2015;
- il 30.6.2015 risultava un bonifico a favore di di euro 10.000, avente CP_1 come causale “anticipo TFR”, su un conto corrente presso cui aveva CP_1
3 delega a operare (doc. 13 ric.), falsamente registrato, tuttavia, nella scheda contabile n. 22.05.000105 come estinzione parziale di un debito per due fatture dal fornitore Industria Sistemi Antincendio s.r.l. (docc. 13 bis e 13 ter ric.);
- le buste paga da giugno a dicembre 2015 e le relative CU non riportavano alcun anticipo TFR erogato (docc. 14-14 bis ric.). L'opposta veniva, quindi, accusata di aver sottratto la somma di euro 37.000 alla come da nota del CT della che produceva (doc. 15 ric.), Parte_1 Parte_1 mascherando tali uscite con artifici contabili. Precisava che l'importo netto maturato dalla ricorrente a titolo di TFR era pari a euro 18.602,58 (doc. 2 ric.), in quanto aveva già ricevuto anticipazioni, risultanti dai CP_1 cedolini paga, per euro 6.500 (docc. 12-13 ric.). Domandava, quindi, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento di euro 37.000- 18.602,58=18.397,42, previa compensazione impropria dei reciproci crediti.
Si costituiva , con memoria difensiva depositata il Controparte_1
28.4.2023. Riferiva, a sua volta, di aver lavorato alle dipendenze dell'opponente dal 1.8.2012 al 3.5.2022, allorché aveva ricevuto due successive contestazioni disciplinari ed era stata licenziata. Sosteneva la natura ritorsiva del licenziamento, richiamando le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare e contestando la fondatezza degli addebiti. Ribadiva di essere creditrice della somma lorda di euro 28.561,94 per TFR, già domandata in sede monitoria, lamentando la mancata consegna delle buste paga di maggio e giugno 2022 e di quella relativa alle competenze di fine rapporto, genericamente contestando il controcredito azionato dalla Non negava di Parte_1 aver ricevuto l'anticipazione del TFR di euro 6.500, rilevando, tuttavia, che l'importo risultante dalla CU 2022 avrebbe già dovuto essere calcolato al netto dell'anticipazione. Contestava altresì la domanda riconvenzionale, rilevando che il risarcimento dei danni, relativamente ai fatti oggetto delle contestazioni disciplinari, era già stato domandato nel processo penale.
Fallito il tentativo di conciliazione ed esperito l'interrogatorio libero dell'opposta, si dava atto che, nelle more, l'opponente aveva depositato un nuovo conteggio del TFR, da cui risultava un importo netto dovuto per TFR di euro 17.288,93, a causa di un errore nel calcolo effettuato in precedenza. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a incrementare la propria domanda riconvenzionale a euro 19.711,07. Le parti svolgevano nuove istanze istruttorie, come da verbale dell'udienza del 30.5.2023 e venivano autorizzate a depositare note, relative al conteggio del TFR dovuto.
4 Con nota depositata il 13.3.2024, l'opposta contestava il deposito tardivo della busta paga, recante la rettifica del conteggio del TFR, lamentando di aver più volte sollecitato, senza esito e anche rivolgendosi all'ITL, la consegna del cedolino. Contestava, poi, il conteggio del TFR e la detrazione dell'importo di euro 6.500 per anticipazioni, nonché l'ammissibilità della compensazione impropria richiesta dalla controparte, anche alla luce degli esiti del processo penale.
L'opponente replicava con nota depositata il 4.4.2024, in cui riferiva che la CU prodotta nel procedimento monitorio riportava un valore errato nel campo 810 (TFR maturato), a causa di errori contabili dei consulenti della Rammentava, in Parte_1 ogni caso, che secondo le istruzioni dell'Agenzia delle entrate, il valore del campo 810 sarebbe stato da riportare al lordo di ogni anticipazione, da valorizzare solo al momento dell'effettiva liquidazione del TFR. Ribadiva di aver erogato l'anticipazione di euro 6.500, come da cedolini prodotti unitamente al ricorso (doc. 12 ric.) e contabili bancarie (doc. 13 ric.).
Stante la persistenza di contrasti sulla quantificazione del TFR, veniva disposta CTU contabile, affidata al consulente del lavoro dott. Depositata la Persona_2 consulenza, parte ricorrente produceva la sentenza del GIP di n. 473/2024, con Pt_1 cui l'opposta era stata condannata per i fatti oggetto del presente processo e sorgeva, dunque, questione circa le possibili interferenze dei capi di condanna pecuniaria con l'oggetto del presente processo, in relazione a cui le parti venivano nuovamente autorizzate al deposito di note.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Le parti controvertono sulla debenza del TFR maturato in esito al rapporto di lavoro tra di loro intercorso, in relazione al quale l'opposta ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 200/2022 da questo Tribunale, sulla base di conteggi, redatti in assenza della busta paga relativa alle competenze di fine rapporto.
In corso di causa, parte opponente ha prodotto nuova documentazione contabile (v. nota del 10.5.2023), relativa al calcolo dell'emolumento, dando atto di avere commesso errori nella sua originaria quantificazione, posta alla base della domanda riconvenzionale. Con ordinanza del 9.7.2023, esse sono state invitate al contraddittorio, per verificare la possibilità di addivenire a una quantificazione condivisa, ma le persistenti contestazioni hanno reso necessaria CTU contabile, di cui si darà conto nel prosieguo.
Parte opponente ha, inoltre, proposto la domanda riconvenzionale, di cui si è dato conto sopra, chiedendo la compensazione dei crediti per TFR con il debito per la
5 restituzione dei pagamenti ingiustificati e la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo residuo, quantificato in euro 18.397,42. 2. Occorre, quindi, innanzitutto procedere alla verifica della quantificazione del TFR.
A tale scopo, soccorre la relazione del CTU nominato, a cui è stato posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa, presa visione della documentazione prodotta dalle parti, sentite le parti e i loro eventuali CCTTPP, esaminate, ove occorra, le scritture contabili dell'opponente, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., il C.T.U. calcoli l'importo lordo e netto del TFR dovuto a , tenuto altresì Controparte_1 conto di un anticipo di euro 6.500 lordi, percepito dalla stessa nell'anno 2019”.
Nel corso del giudizio, è, infatti, risultato pacifico che la ricorrente ha percepito, nel 2019, un acconto di euro 5.000 netti, corrispondenti 6.500 lordi, risultante dalla busta paga esibita dall'opponente il 13.7.2023 e la cui percezione è stata confermata dalla stessa ricorrente, da ultimo all'udienza del 16.4.2024.
Il CTU, sulla base dei dettagliati conteggi allegati alla propria relazione, fondati sui documenti in atti e su quelli acquisiti con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ha quantificato il TFR spettante alla cessazione del rapporto, detratta l'anticipazione suddetta, in euro 24.727,44 lordi, corrispondenti a un netto di euro 18.544,05.
La relazione del CTU è congruamente motivata, corredata di dettagliati prospetti di calcolo e ha risposto, in maniera esaustiva e condivisibile, alle osservazioni svolte dal CT di parte ricorrente. Le relative conclusioni devono, quindi, essere recepite.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, che è stato emesso per una somma superiore. 3. La domanda riconvenzionale dell'opponente è fondata e va accolta.
A prescindere dagli artifici contabili posti in essere, oggetto di separato procedimento penale, il fatto che la ricorrente ha ricevuto la somma complessiva di euro 37.000 è provato documentalmente. In particolare:
- il bonifico di euro 15.000 a favore dell'opposta del 22.6.2015 risulta dai documenti nn. 7, 7 bis e 7 ter, allegati alla querela (doc. 10 ric.);
- l'emissione di assegno circolare di euro 12.000 intestato all'opposta il 6.7.2015 risulta dai documenti 11, 11 bis e 11 ter, allegati alla querela (doc. 10 ric.);
- il bonifico di euro 10.000 a favore dell'opposta del 29.6.2015 risulta dal doc. 13 allegato alla querela (doc. 10 ric.). La stessa , liberamente interrogata all'udienza del 30.5.2023, ha ammesso di CP_1 aver ricevuto il denaro di cui alla suddetta querela, pur sostenendo di essere vittima di un piano persecutorio e giustificando la loro percezione con la tesi, sfornita di qualsiasi supporto probatorio, per cui essi sarebbero serviti per costituire presso di lei un fondo cassa, per i pagamenti in contanti. Tantomeno risulta dalla documentazione in atti che
6 ella abbia restituito una parte di tali importi ratealmente, né di tale circostanza è stata offerta alcuna altra prova. La ricorrente ha così dichiarato: “(…) I soldi di cui alla denuncia su cui è fondata la domanda in questa sede della (doc. 10 conv.) sono stati intestati a me Parte_1 perché la persona che aveva la firma oltre al presidente non era Persona_1 sempre presente in e siccome noi avevamo scadenze e questioni tutti gli Parte_1 anni, anche perché avevamo ricevuto molti decreti ingiuntivi a causa della gestione pregressa e c'erano sempre emergenze e urgenze. non era in sede a volte. Per_1 trasferiva dei denari sul mio conto affinché potessi saldare debiti alla Per_1
anche perché alcuni pagamenti (per es. la restituzione dei biglietti di Parte_1 spettacoli annullati) andavano fatti in contanti. Io non ho portato via nulla, presso la ci sono ancora miei documenti personali che non mi sono stati restituiti. Parte_1
Preciso che ogni tre mesi il collegio dei revisori verificava tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro, mi pare strano che in tutte queste verifiche, anche presso il mio ufficio, non sia mai emerso nulla. Il bonifico a mio favore di 15.000 euro il 22.6.2015, probabilmente è servito per eseguire dei pagamenti. Preciso che a giugno del 2012, a seguito di una mia due diligence, ho verificato i bilanci dal 2004 al 2011, la perdita reale della era di 2.700.000 euro, era diversa da quella che risultava dal Parte_1 bilancio, perché la contabilità fino al 2011 era esternalizzata presso un commercialista, che nascondeva delle perdite. La voce che più ha fatto scalpore erano rimanenze per 800.000 euro, con uno sconfino di cassa fino a 1.356.000 euro, con crediti che non avrebbero mai coperto quella somma. Avendo presentato bilanci in utile, erano arrivate cartelle esattoriali. Io non avrei potuto fare prelievi sul conto della quindi Parte_1 quando c'era bisogno che facessi pagamenti in contanti, per sveltire la situazione, mi facevano un bonifico. Questo è successo tre volte, i soldi sono serviti per pagare debiti della Inoltre, per questioni di antiriciclaggio, se ben ricordo il massimo Parte_1 prelevabile in contanti dal conto della era di 4/5.000 euro. Anche l'assegno Parte_1 circolare del 6.7.2015 è sicuramente servito per effettuare pagamenti di debiti della
Il bonifico da 10.000 euro del 29.6.2015 è stato inizialmente imputato ad Parte_1 acconto TFR, che il c.d.a. mi aveva concesso e poi è stato convertito in prestito e restituito mediante trattenute sui pagamenti del mio stipendio, anche se non risultava dalla busta paga, ma le restituzioni risultavano dalla contabilità, in particolare risultava dal bonifico cumulativo per il pagamento delle retribuzioni. Quanto all'imputazione alle fatture dei sistemi antincendio, questa società vantava un credito maggiore e abbiamo fatto un saldo e stralcio. La scheda contabile di cui al doc. 13bis ric. non ha nulla a che fare con il prestito che ho ricevuto”.
I pagamenti in parola risultano, quindi, privi di qualsiasi titolo e pertanto indebiti sicché va senz'altro accolta la domanda riconvenzionale e l'opposta condannata alla restituzione. L'assenza di domande di risarcimento di danni, ulteriori alla mera
7 restituzione di quanto indebitamente percepito, comporta la non necessità di una dettagliata analisi delle questioni relative alla responsabilità dell'opposta. 4. Liquidati gli importi deve, quindi, essere operata la compensazione tra gli stessi.
Sul punto, ritiene questo Giudice di dover meglio precisare la decisione cui era pervenuto nell'ordinanza del 9.7.2023, ove era stata negata l'autorizzazione alla modifica della domanda giudiziale. Deve, infatti, darsi atto che nelle proprie conclusioni, la operata la compensazione, aveva chiesto la condanna Parte_1 dell'opposta al pagamento “della somma di euro 18.397,42, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. Secondo la condivisa giurisprudenza della S.C., tale espressione può ritenersi “di stile” solo se la parte non adegui le proprie conclusioni all'andamento processuale e agli esiti dell'istruttoria (v. Cass., sentt. nn. 12724/2016, 19455/2018). In sede di discussione, il Difensore dell'opponente ha, poi, conformato la propria domanda alle osservazioni del proprio CT (che ha ritenuto il TFR dovuto pari a euro 24.589,65 lordi e 18.405,12 netti), sicché può ritenersi assolto l'onere di adeguamento delle conclusioni agli esiti dell'istruttoria processuale.
Va, quindi, considerato l'importo netto del TFR accertato dal CTU, essendo pacifico che le dichiarazioni fiscali dovute sono state effettuate (docc. 15-16 ric., depositati il 10.5.2023) e non potendosi fare applicazione dell'art. 23, primo comma, l. n. 218/1952, poiché non risultano in atti inadempimenti contributivi e comunque, al termine del rapporto non era più dovuta alcuna somma a che, per contro, aveva CP_1 percepito importi indebiti, di cui era debitrice.
Detratto lo stesso (euro 18.544,05) dalla somma che l'opposta deve restituire (euro 37.000), residuano euro 18.455,95, al cui pagamento essa deve, quindi, essere condannata.
Le parti, invitate al contraddittorio sul punto, hanno concordemente riconosciuto che tale condanna non si sovrappone con quella, irrogata dal Giudice penale, di pagamento dell'importo di euro 85.075 a titolo di riparazione pecuniaria, per le ragioni già esposte nella sentenza penale n. 473/2024 del GIP di in atti, alla cui Pt_1 motivazione sul punto si deve rinviare. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale (euro 37.000), del fatto che l'istruttoria si è limitata a un ordine di esibizione e alla CTU contabile e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che hanno costituito oggetto di causa, in complessivi euro 7.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato.
8 Le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti, in quanto l'incombente è stato reso necessario dalle contestazioni dei calcoli originariamente offerti da ciascuna di esse, risultati, entrambi, erronei in esito agli accertamenti peritali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 200/2022;
2) accerta e dichiara che Parte_1
è debitrice dell'importo di euro 24.727,44 lordi, corrispondenti al netto di euro
[...]
18.544,05 nei confronti di , a titolo di TFR e che Controparte_1 [...]
deve restituire a CP_1 Parte_1 [...]
l'importo di euro 37.000 indebitamente percepito e operata la Parte_1 compensazione, condanna a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di euro 18.455,95, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_1 di liquidate in Parte_1 complessivi euro 7.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u.;
4) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU. Così deciso il 7.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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