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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. KATIUSCIA Parte_1 C.F._1
DI CANDIDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villa Rosa di Martinsicuro, via
Roma, n. 577
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_1 Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del Complesso monumentale San Domenico, via Buccio di Ranallo s.n.c.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Opponente: “La sig.ra con l'Avv. Katiuscia Di Candido, chiede integrale Parte_1
accoglimento della propria domanda, come articolata e precisata, con rifusione delle spese legali.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Opposta: “Premesso il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, che si richiama,
l'esponente Avvocatura nell'interesse dell'Amministrazione patrocinata, chiede che la causa sia decisa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione avente ad oggetto opposizione a ingiunzione ex R.D. 639/1910 del
12.05.2023, adiva il Tribunale di Pescara, per opporsi all'ingiunzione n. 86 ter Parte_1
del 04.04.2023, con cui il Dipartimento Lavoro – Sociale di Pescara della Giunta regionale le aveva ingiunto di pagare la somma di € 26.381,97, a seguito della revoca di un finanziamento di €
pagina 1 di 4 25.000,00 erogato in favore della ditta individuale della quale era titolare, per non aver depositato nei termini e nei modi stabiliti la documentazione inerente il progetto imprenditoriale finanziato.
2. In via preliminare chiedeva la sospensione della esecutorietà dell'ingiunzione e la nullità dell'atto per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, stante l'errata indicazione della determinazione dirigenziale (DPG011/360 del 15.03.2019 al posto della corretta DPG011/398 del
09.11.2019).
3. Nel merito, eccepiva la nullità della notifica della nota n. 0286123/17/DPG11, per non essere stato regolarmente completato il procedimento notificatorio, con conseguente inefficacia e/o inopponibilità della stessa determinazione di revoca del contributo, che era stato notificato semplicemente a mezzo raccomandata, non ritirata per compiuta giacenza, dovuta alla mancata effettiva ricezione. Di tale nota l'opponente veniva infatti a conoscenza soltanto in seguito ad una richiesta di accesso agli atti dell'ottobre 2018, dopo aver ricevuto la nota prot. n. 268375/18 del
28.09.2018, con cui l'Ufficio chiedeva la restituzione dell'importo finanziato.
Considerato che, nonostante il deposito tardivo della documentazione richiesta, la aveva CP_1
confermato il provvedimento di revoca del finanziamento, chiedeva di essere rimessa nei termini, con annullamento nel merito dell'atto ingiunzione opposta. Con rifusione delle spese legali.
4. In data 09.11.2023 si costituiva in giudizio la che, rilevata la regolarità della Controparte_1
notifica del provvedimento di revoca del contributo e la sussistenza dei suoi presupposti ai sensi dell'art. 10 del bando, eccepita l'infondatezza delle domande avanzate dall'opponente, chiedeva la conferma della legittimità dell'opposta ingiunzione fiscale, con vittoria delle spese di lite.
5. Con ordinanza del 26.02.2024, accertato che l'erronea indicazione dell'atto presupposto, richiamato nel provvedimento impugnato era idonea ad incidere sulla legittimità e correttezza dell'ingiunzione di pagamento, dal quale non è altrimenti possibile evincere la causale della richiesta formulata dall'amministrazione opposta, era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 86 ter del 04.04.2023.
6. Considerato il carattere documentale della controversia, la causa era stata rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione del triplo termine a ritroso ex art. 189 c.p.c. e giungeva all'odierna decisione.
***
L'opposizione all'avviso di accertamento risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
A. SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Com'è noto, l'opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del pagina 2 di 4 giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass. civ., Sez. III, 08.02.2023, ord.
n. 3843).
In merito alla natura del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al R.D. n.
639/1910, la Cassazione ha più volte chiarito che il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (sul tema, cfr.
Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470; Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792).
Venendo al caso di specie, l'opponente ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 86 ter del 04.04.2023 per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, laddove alla voce “atto presupposto” è riportata l'errata indicazione della sua determinazione dirigenziale (DPG011/360 del 15.03.2019, al posto della corretta DPG011/398 del 09.11.2019), inconferente con il provvedimento di revoca ritualmente emesso nei suoi confronti.
Sebbene da una parte il Giudice possa superare l'errore materiale, del tutto evidente e facilmente riconoscibile, pertanto inidoneo ad inficiare il merito della pretesa creditoria, dall'altra non può tuttavia oltrepassare i limiti imposti dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Nelle proprie conclusioni la si è limitata a chiedere di “accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza delle domande ex adverso proposte e confermare la legittimità dell'opposta ingiunzione fiscale”, senza fare alcun riferimento all'esame nel merito del rapporto creditorio con l'opponente, il cui accertamento non può pertanto essere oggetto del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Non essendo quindi possibile confermare nella sua interezza un'ingiunzione viziata, seppur solo formalmente da un errore materiale, che la avrebbe potuto sanare anche agendo in CP_1 autotutela, l'opposizione deve essere accolta.
B. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1771/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA per le ragioni indicate in motivazione, la fondatezza dell'opposizione,
ANNULLA
l'ingiunzione n. 86 ter del 04.04.2023 dell'importo di € 26.381,97, notificata dalla a Controparte_1
Parte_1
CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 545,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. KATIUSCIA Parte_1 C.F._1
DI CANDIDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villa Rosa di Martinsicuro, via
Roma, n. 577
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_1 Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del Complesso monumentale San Domenico, via Buccio di Ranallo s.n.c.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Opponente: “La sig.ra con l'Avv. Katiuscia Di Candido, chiede integrale Parte_1
accoglimento della propria domanda, come articolata e precisata, con rifusione delle spese legali.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Opposta: “Premesso il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, che si richiama,
l'esponente Avvocatura nell'interesse dell'Amministrazione patrocinata, chiede che la causa sia decisa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione avente ad oggetto opposizione a ingiunzione ex R.D. 639/1910 del
12.05.2023, adiva il Tribunale di Pescara, per opporsi all'ingiunzione n. 86 ter Parte_1
del 04.04.2023, con cui il Dipartimento Lavoro – Sociale di Pescara della Giunta regionale le aveva ingiunto di pagare la somma di € 26.381,97, a seguito della revoca di un finanziamento di €
pagina 1 di 4 25.000,00 erogato in favore della ditta individuale della quale era titolare, per non aver depositato nei termini e nei modi stabiliti la documentazione inerente il progetto imprenditoriale finanziato.
2. In via preliminare chiedeva la sospensione della esecutorietà dell'ingiunzione e la nullità dell'atto per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, stante l'errata indicazione della determinazione dirigenziale (DPG011/360 del 15.03.2019 al posto della corretta DPG011/398 del
09.11.2019).
3. Nel merito, eccepiva la nullità della notifica della nota n. 0286123/17/DPG11, per non essere stato regolarmente completato il procedimento notificatorio, con conseguente inefficacia e/o inopponibilità della stessa determinazione di revoca del contributo, che era stato notificato semplicemente a mezzo raccomandata, non ritirata per compiuta giacenza, dovuta alla mancata effettiva ricezione. Di tale nota l'opponente veniva infatti a conoscenza soltanto in seguito ad una richiesta di accesso agli atti dell'ottobre 2018, dopo aver ricevuto la nota prot. n. 268375/18 del
28.09.2018, con cui l'Ufficio chiedeva la restituzione dell'importo finanziato.
Considerato che, nonostante il deposito tardivo della documentazione richiesta, la aveva CP_1
confermato il provvedimento di revoca del finanziamento, chiedeva di essere rimessa nei termini, con annullamento nel merito dell'atto ingiunzione opposta. Con rifusione delle spese legali.
4. In data 09.11.2023 si costituiva in giudizio la che, rilevata la regolarità della Controparte_1
notifica del provvedimento di revoca del contributo e la sussistenza dei suoi presupposti ai sensi dell'art. 10 del bando, eccepita l'infondatezza delle domande avanzate dall'opponente, chiedeva la conferma della legittimità dell'opposta ingiunzione fiscale, con vittoria delle spese di lite.
5. Con ordinanza del 26.02.2024, accertato che l'erronea indicazione dell'atto presupposto, richiamato nel provvedimento impugnato era idonea ad incidere sulla legittimità e correttezza dell'ingiunzione di pagamento, dal quale non è altrimenti possibile evincere la causale della richiesta formulata dall'amministrazione opposta, era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 86 ter del 04.04.2023.
6. Considerato il carattere documentale della controversia, la causa era stata rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione del triplo termine a ritroso ex art. 189 c.p.c. e giungeva all'odierna decisione.
***
L'opposizione all'avviso di accertamento risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
A. SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Com'è noto, l'opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del pagina 2 di 4 giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass. civ., Sez. III, 08.02.2023, ord.
n. 3843).
In merito alla natura del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al R.D. n.
639/1910, la Cassazione ha più volte chiarito che il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (sul tema, cfr.
Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470; Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792).
Venendo al caso di specie, l'opponente ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 86 ter del 04.04.2023 per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, laddove alla voce “atto presupposto” è riportata l'errata indicazione della sua determinazione dirigenziale (DPG011/360 del 15.03.2019, al posto della corretta DPG011/398 del 09.11.2019), inconferente con il provvedimento di revoca ritualmente emesso nei suoi confronti.
Sebbene da una parte il Giudice possa superare l'errore materiale, del tutto evidente e facilmente riconoscibile, pertanto inidoneo ad inficiare il merito della pretesa creditoria, dall'altra non può tuttavia oltrepassare i limiti imposti dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Nelle proprie conclusioni la si è limitata a chiedere di “accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza delle domande ex adverso proposte e confermare la legittimità dell'opposta ingiunzione fiscale”, senza fare alcun riferimento all'esame nel merito del rapporto creditorio con l'opponente, il cui accertamento non può pertanto essere oggetto del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Non essendo quindi possibile confermare nella sua interezza un'ingiunzione viziata, seppur solo formalmente da un errore materiale, che la avrebbe potuto sanare anche agendo in CP_1 autotutela, l'opposizione deve essere accolta.
B. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1771/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA per le ragioni indicate in motivazione, la fondatezza dell'opposizione,
ANNULLA
l'ingiunzione n. 86 ter del 04.04.2023 dell'importo di € 26.381,97, notificata dalla a Controparte_1
Parte_1
CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 545,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
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