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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+ altri Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3.07.2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. Andrea Milone, in sostituzione dell'avv. MARONE GUIDO. Nessuno compare per il MIM.
L'avv. Milone chiede fissarsi nuova udienza per le cause n. 1954/2024 R.G. (Corcella Rosa) e n. 2619/2024 R.G. ( e disporsi la Controparte_2 rinnovazione della notifca.
Preliminarmente, il Giudice preso atto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna per le cause riunite n. 1954/2024 R.G. ( e n. 2619/2024 R.G. ( Parte_2 Controparte_2
) è avvenuta senza l'osservanza del termine a comparire,
[...] dispone la separazione dal presente fascicolo delle cause n. 1954/2024 R.G. ( Parte_2
e n. 2619/2024 R.G. ( ) per le quali fissa nuova
[...] Controparte_2 udienza da remoto al 27.11.2025 ore 8.50 e manda alla parte ricorrente di rinnovare la notifica della presente ordinanza alla controparte;
Nanda alla Cancelleria per la separazione di detti fascicoli;
dispone procedersi oltre per la causa n. 1180/2024 RG (BRUCCOLERI) alla quale è riunita la causa n. 316/2025 RG (ARMILLOTTA).
Il Giudice
1 L'avv. Milone si riporta ai ricorsi presentati nell'interesse di e Parte_1
. CP_3
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
2 N. 1180/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa nr. 316/2025 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1180/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa nr 316/2025 R.G.) promosse da
C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. MARONE GUIDO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., l' in Controparte_4 persona del Direttore in carica, l (C.F. Controparte_5
) in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso per la causa n. P.IVA_2
1180/2024 R.G. dagli Avvocati Francesco Serafino e Stefano Rovelli funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni, e per le cause n. 316/2025 R.G. dalle Dottoresse e , Parte_4 Parte_5 funzionarie amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
3 1) Con ricorso depositato il 6.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande incardinando il procedimento n. 1180/2024 R.G.:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2019/2020,2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_6
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_6 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
4 “1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
2) accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione delle pretese relative all'anno 2019/2020
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 29.01.2025, ha convenuto in Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 316/2025 R.G.:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_6
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_6 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado»,
5 nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con provvedimento del 03.04.2025 il procedimento nr 316/2025 R.G. è stato riunito, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., al procedimento nr 1180/2024 R.G. R.G..
All'udienza odierna, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito contestuale della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) I ricorsi presentati sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
e rientrano nell'ambito del Parte_1 Parte_3 personale docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti CP_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche, o di durata inferiore, come descritti nei rispettivi ricorsi. In particolare, i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi.
Parte_1
- per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 08.09.2029 al 30.06.2020 per 8 ore e un secondo servizio dal 2.10.2019 al 30.06.2020 per ulteriori 6 ore;
- per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 12.10.2020 al 30.06.2021 per 12 ore;
- per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 08.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2023/2024 un servizio dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 18 ore.
Parte_3
- per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 10.09.2020 AL 31.08.2021 per 18 ore;
6 - per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 06.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2024/2025 un servizio dal 18.09.2024 al 30.06.2025 per 12 ore.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_7 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_8 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
7 triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_8 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
9 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che il ricorrente
[...] docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 L. Parte_1
124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (e da ciò si deduce che è iscritto nelle GPS 2024/2026) deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso. Sul punto va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM con riguardo all'a.s. 2019/2020 posto che con la nota sentenza nr. 29961/23 la Corte di Cassazione ha chiarito che per il docente a termine la prescrizione decorre dal conferimento dell'incarico, o se detto momento sia anteriore, dal periodo in cui è consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione sulla piattaforma web per effettuare la richiesta, che il DPCM del 2016 ha fissato dall'1 settembre al 30 ottobre.
Ne consegue che con riguardo all'annualità 2019/2020 la prescrizione quinquennale è cominciata a decorrere dal 30.10.2019 e sarebbe maturata il 30.10.2024 se non fosse stata interrotta dal ricorso che il ricorrente ha notificato al convenuto in data CP_1
24.05.2024. 10 La ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_3
1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (e da ciò si deduce che è iscritto nelle GPS 2024/2026 ), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito nei anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
SPESE
3) La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza e della soccombenza prevalente.
A riguardo dei criteri di liquidazione delle spese di lite occorre richiamare l'art. 151 disp. att. c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
11 decisione”. Tale norma è stata applicata nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. Carta docente ai ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce:
“Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della Tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva il cui totale poi, ai sensi del richiamato art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c., viene ridotto di un terzo, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per entrambe le cause (scaglione 1.100,01 – 5.200): fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; – totale 656; 940/3x2= 437,66; per due cause: 875,33.
Le cause dopo la riunione sono state discusse in unica udienza e per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso che, tenuto conto della breve durata dell'udienza e sempre considerata la serialità delle questioni trattate, è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati (euro 4.500) [scaglione 1.100,01 – 5.200– 26.000]: euro 373,00.
Su tale importo non viene operata alcuna riduzione, considerata la misura della riduzione operata per le precedenti fasi.
Il totale delle spese liquidate è pari a euro 1.248,33 (875,33+373).
La liquidazione delle spese viene disposta con distrazione a favore del procuratore.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
12 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente, detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente, detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.248,33 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 3.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+ altri Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3.07.2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. Andrea Milone, in sostituzione dell'avv. MARONE GUIDO. Nessuno compare per il MIM.
L'avv. Milone chiede fissarsi nuova udienza per le cause n. 1954/2024 R.G. (Corcella Rosa) e n. 2619/2024 R.G. ( e disporsi la Controparte_2 rinnovazione della notifca.
Preliminarmente, il Giudice preso atto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna per le cause riunite n. 1954/2024 R.G. ( e n. 2619/2024 R.G. ( Parte_2 Controparte_2
) è avvenuta senza l'osservanza del termine a comparire,
[...] dispone la separazione dal presente fascicolo delle cause n. 1954/2024 R.G. ( Parte_2
e n. 2619/2024 R.G. ( ) per le quali fissa nuova
[...] Controparte_2 udienza da remoto al 27.11.2025 ore 8.50 e manda alla parte ricorrente di rinnovare la notifica della presente ordinanza alla controparte;
Nanda alla Cancelleria per la separazione di detti fascicoli;
dispone procedersi oltre per la causa n. 1180/2024 RG (BRUCCOLERI) alla quale è riunita la causa n. 316/2025 RG (ARMILLOTTA).
Il Giudice
1 L'avv. Milone si riporta ai ricorsi presentati nell'interesse di e Parte_1
. CP_3
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
2 N. 1180/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa nr. 316/2025 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1180/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa nr 316/2025 R.G.) promosse da
C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. MARONE GUIDO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., l' in Controparte_4 persona del Direttore in carica, l (C.F. Controparte_5
) in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso per la causa n. P.IVA_2
1180/2024 R.G. dagli Avvocati Francesco Serafino e Stefano Rovelli funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni, e per le cause n. 316/2025 R.G. dalle Dottoresse e , Parte_4 Parte_5 funzionarie amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
3 1) Con ricorso depositato il 6.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande incardinando il procedimento n. 1180/2024 R.G.:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2019/2020,2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_6
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_6 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
4 “1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per l'anno scolastico trascorso
2) accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione delle pretese relative all'anno 2019/2020
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 29.01.2025, ha convenuto in Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 316/2025 R.G.:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_6
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_6 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado»,
5 nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con provvedimento del 03.04.2025 il procedimento nr 316/2025 R.G. è stato riunito, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., al procedimento nr 1180/2024 R.G. R.G..
All'udienza odierna, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito contestuale della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) I ricorsi presentati sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
e rientrano nell'ambito del Parte_1 Parte_3 personale docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti CP_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche, o di durata inferiore, come descritti nei rispettivi ricorsi. In particolare, i ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi.
Parte_1
- per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 08.09.2029 al 30.06.2020 per 8 ore e un secondo servizio dal 2.10.2019 al 30.06.2020 per ulteriori 6 ore;
- per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 12.10.2020 al 30.06.2021 per 12 ore;
- per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 08.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2023/2024 un servizio dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 18 ore.
Parte_3
- per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 10.09.2020 AL 31.08.2021 per 18 ore;
6 - per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 06.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore;
- per l'anno scolastico 2024/2025 un servizio dal 18.09.2024 al 30.06.2025 per 12 ore.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_7 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_8 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
7 triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_8 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
9 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che il ricorrente
[...] docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 L. Parte_1
124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (e da ciò si deduce che è iscritto nelle GPS 2024/2026) deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso. Sul punto va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM con riguardo all'a.s. 2019/2020 posto che con la nota sentenza nr. 29961/23 la Corte di Cassazione ha chiarito che per il docente a termine la prescrizione decorre dal conferimento dell'incarico, o se detto momento sia anteriore, dal periodo in cui è consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione sulla piattaforma web per effettuare la richiesta, che il DPCM del 2016 ha fissato dall'1 settembre al 30 ottobre.
Ne consegue che con riguardo all'annualità 2019/2020 la prescrizione quinquennale è cominciata a decorrere dal 30.10.2019 e sarebbe maturata il 30.10.2024 se non fosse stata interrotta dal ricorso che il ricorrente ha notificato al convenuto in data CP_1
24.05.2024. 10 La ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_3
1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (e da ciò si deduce che è iscritto nelle GPS 2024/2026 ), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito nei anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
SPESE
3) La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza e della soccombenza prevalente.
A riguardo dei criteri di liquidazione delle spese di lite occorre richiamare l'art. 151 disp. att. c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
11 decisione”. Tale norma è stata applicata nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. Carta docente ai ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce:
“Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della Tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva il cui totale poi, ai sensi del richiamato art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c., viene ridotto di un terzo, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per entrambe le cause (scaglione 1.100,01 – 5.200): fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; – totale 656; 940/3x2= 437,66; per due cause: 875,33.
Le cause dopo la riunione sono state discusse in unica udienza e per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso che, tenuto conto della breve durata dell'udienza e sempre considerata la serialità delle questioni trattate, è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati (euro 4.500) [scaglione 1.100,01 – 5.200– 26.000]: euro 373,00.
Su tale importo non viene operata alcuna riduzione, considerata la misura della riduzione operata per le precedenti fasi.
Il totale delle spese liquidate è pari a euro 1.248,33 (875,33+373).
La liquidazione delle spese viene disposta con distrazione a favore del procuratore.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
12 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente, detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente, detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.248,33 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 3.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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