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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7159/2017 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv GIARDINA C.F._1
SANDRA, presso il cui studio, in Siracusa, via Gioberti n. 5/B, è elettivamente domiciliato.
ATTORE
contro
: nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, e , nata a [...] il 12 C.F._2 Controparte_2
maggio 1973 (C.F. , rappresentati e difesi dall'AVV. C.F._3
FARINA NICOLA, presso il cui studio, in Palazzolo Acreide, via Garibaldi
Ronco Musso, n. 1, sono elettivamente domiciliati.
CONVENUTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza dell'8 gennaio 2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio dianzi all'intestato Tribunale e , CP_1 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la legittimazione passiva nel presente giudizio di retratto agricolo di entrambi i convenuti e la qualità di litisconsorte necessaria della Sig.ra quale coniuge in regime di comunione di beni;
Controparte_2
2) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo all'attore per le causali esposte in narrativa con Parte_1
riferimento alla vendita dei terreni operata dai Sigg. , Parte_2 [...]
, e in favore di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_1
con l'atto pubblico di compravendita n. rep. 3469/2884 rogato il 22/12/16 e trascritto in data 28/12/16 presso la conservatoria dei R.R.I.I. di Siracusa ai nn. 15241/20165;
3) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di riscatto per mancata offerta di prelazione in capo all'attore dei terreni descritti nel suddetto rogito notarile e specificati in narrativa, giusto art. 8 L. 590/65 e art. 7 L. 817/71;
4) accertare e dichiarare la legittimità, ritualità e tempestività dell'avvenuto esercizio del riscatto da parte dell'attore con contestuale offerta di pagamento del prezzo del terreno retrattato e, conseguentemente, accertare e dichiarare con sentenza che, a pagamento del prezzo da parte del riscattante ai riscattati, si perfezionerà l'effetto della traslazione automatica ope legis della piena proprietà del tratto di terreno dedotto in giudizio nel patrimonio dell'attrice
pagina 2 di 9 medesima, con effetto retroagente, ex tunc, al momento della comunicazione della dichiarazione di riscatto;
5) condannare i convenuti al rilascio in favore dell'attore dell'intero fondo riscattato;
6) condannare i convenuti al risarcimento del danno da mancato e/o ritardato rilascio, nella misura del mancato guadagno, a titolo di utile d'impresa agricola, rapportato alla potenzialità del fondo, per il periodo intercorrente dal giorno di effettivo pagamento del prezzo del fondo riscattato a quello di effettivo e compiuto rilascio del fondo stesso, nella misura eventualmente da determinarsi con consulenza tecnica d'ufficio, che fin da adesso si chiede;
7) condannare i convenuti, salvo il caso di loro pronta adesione al retratto, alle spese ed ai compensi giudiziali, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Salvo il risarcimento di maggiori danni nonché ogni altro diritto, azione e ragione”.
A sostegno della domanda esponeva che con atto pubblico di compravendita del 22/12/16, Notaio Dott. , trascritto in data 28/12/16 i Persona_1
sig.ri , , e , Parte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ciascuno per quanto di propria spettanza, vendevano a CP_1
coniugato in regime di comunione legale con , i seguenti Controparte_2
diritti immobiliari:
“1) - la quota pari a 6/18 (sei diciottesimi) indivisi dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del comune di Noto, Contrada Ciurca, confinante con la Strada vicinale da due lati e con proprietà , in Catasto dei Pt_3
Terreni del Comune di Noto al foglio 37, particelle 97, 183 e 184;
2) - la quota pari a 6/18 (sei diciottesimi) indivisi dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del comune di Noto, Contrada Casalicchio,
pagina 3 di 9 confinante da due lati con la strada vicinale, e con proprietà nel Per_2
Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 38, particelle 84, 88, 112;
3) - la quota pari a 6/18 (sei diciottesimi) indivisi dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del comune di Noto, Contrada Casalicchio, confinante con la strada vicinale, e con proprietà da due lati, nel Per_3
Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 38, particelle 93, 96, 97;
4) - stacco di terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Noto, Contrada
Casalicchio, confinante con la strada vicinale e con proprietà da due Per_3
lati, nel Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 38, particella 110;
5) - stacco di terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Noto, Contrada
Cavone, confinante: con stradella interpoderale, con il vallone e con proprietà
nel Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 7, Persona_4
particelle 24, 57, 61, 84, 59;
6) - stacco di terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Noto, Contrada
Casalicchio, confinante con la strada vicinale, con proprietà e con Per_2
proprietà nel Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 26, Per_5
particelle 27, 29;
7) - la quota pari a 6/18 dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del
Comune di Noto, Contrada Casalicchio - Ciurca, confinante con il vallone, con stradella interpoderale e con proprietà , nel Catasto dei Terreni del Per_3
Comune di Noto al foglio 61, particelle 1, 2, 3.
Deduceva l'attore di essere titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della L. 590/65 e dell'art. 7 L. 817/1971 e successive modifiche, in quanto svolge l'attività di coltivatore diretto ed è titolare di impresa agricola, è proprietario dei terreni agricoli direttamente confinanti con i terreni venduti, precisamente dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Noto al foglio 61 part.lle 4, 6 e 7, al foglio 37 part. 164 e al foglio 38 part.lle 100, 148, e 150, come si evince dall'atto di compravendita del 16/6/14, dall'atto di pagina 4 di 9 compravendita del 18/4/17, dall'atto di compravendita del 8/4/16, e dalle mappe dei fogli n. 37, 38 e 61, nei due anni precedenti alla suddetta vendita, i predetti fondi confinanti a quello retrattato sono coltivati direttamente dall'odierno attore, non ha alienato propri fondi rustici nel biennio precedente al 22 dicembre 2016, e che l'odierno attore insieme ai componenti il proprio nucleo familiare hanno una capacità lavorativa tale da poter attendere alla coltivazione di tutti i fondi di loro proprietà.
Lamentava che, in violazione dell'art. 8 della L. 590/65 e dell'art. 7 L.
817/1971 e successive modifiche, nessuna prelazione veniva offerta o proposta al predetto proprietario dei limitrofi fondi agricoli dai succitati venditori;
e che, pertanto, l'odierno attore intendeva riscattare i fondi dell'acquirente
[...]
e della di lui moglie , dietro e previo pagamento CP_1 Controparte_2
al compratore della somma di € 16.000,00 pari al prezzo della vendita risultante dal rogito.
Radicato il contraddittorio, si costituivano e CP_1 CP_2
contestando la domanda di riscatto del .
[...] Parte_1
In particolare, ne eccepivano l'inammissibilità per il fatto che nei fondi oggetto dell'atto di compravendita contestato erano insediati stabilmente, da oltre due anni, affittuari coltivatori diretti, fra i quali lo stesso acquirente
[...]
coniugato in regime legale dei beni con;
CP_1 Controparte_2
rilevavano che detti terreni, pur risultando indivisi ed in comproprietà, per 1/3 ciascuno, tra detti venditori e certo ed aventi causa di Persona_6 [...]
, di fatto erano stati posseduti separatamente e condotti da sempre in Per_7
affitto da quelli di , , CP_1 Parte_2 CP_3 [...]
e , nonché quelli degli aventi causa di CP_4 Controparte_5 [...]
, mentre da certa quelli posseduti da Per_7 Controparte_6 [...]
; eccepivano, altresì, che i terreni in proprietà a , Per_6 Parte_1
confinanti con quelli di cui si chiedeva il riscatto, erano stati acquistati in data pagina 5 di 9 18 aprile 2017, con atto successivo all'atto contestato, ed in data 8 aprile 2016, con atto precedente di soli otto mesi, senza, però, la prova della coltivazione biennale prevista dalla legge.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 1, riformulava Parte_1
la domanda di dichiarazione di riscatto, aggiungendo, in via subordinata alla prima, la domanda di riscatto “parziale”, escludendo le particelle 97, 183, e
184, del foglio 37, e 110 del foglio 38, di cui riconosceva l'affitto.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2, le parti convenute eccepivano la tardività e l'inammissibilità di tale nuova domanda.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e CTU, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità della nuova domanda di riscatto agrario formulata dalla parte attrice nella memoria n. 1 ex art. 183, VI comma,
c.p.c., trattandosi di una chiara ipotesi di mutatio libelli e non di emendatio libelli.
Invero, l'emendatio libelli si riferisce alla possibilità di modificare la domanda giudiziale originaria, anche dopo la sua presentazione;
tuttavia, nel caso del retratto agrario, una volta esercitato il diritto di riscatto con l'atto introduttivo del giudizio, questo non può essere più variato, né riguardo al soggetto retraente né riguardo all'oggetto del riscatto.
La Suprema Corte in più occasioni, in materia di contratti agrari, il diritto di riscatto, una volta esercitato, non può essere più soggetto a variazione di sorta, essendo preclusa qualsiasi “mutatio libelli” od anche la “emendatio”, poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali: in particolare, la Cassazione ha affermato che “la richiesta di riscatto, che è una dichiarazione negoziale, una volta effettuata, non è suscettibile di mutamenti” (cfr. Cass. 25285/2023; Cass. 13026/1995).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, è chiaramente in presenza di una nuova dichiarazione di riscatto agrario, tanto che è stata veniva personalmente sottoscritta dall'attore
. Parte_1
Peraltro, tale nuova richiesta è avvenuta in violazione dell'art. 8 della legge
590/1965, che prescrive che la dichiarazione di riscatto deve avvenire entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.
3. Ciò premesso, la domanda di riscatto formulata da è Parte_1
comunque prova di fondamento per quanto di seguito esposto.
Va rammentato che l'art. 7 della legge 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, “purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute risulta che , e Parte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
avevano venduto la loro quota dei terreni proprio a CP_5 [...]
in comunione legale con , affittuario coltivatore CP_1 Controparte_2
diretto in essi insediato in maniera stabile dal 2009, come attestato dal contratto verbale d'affitto e successivi contratti scritti debitamente registrati.
Le odierne parti convenute hanno provato documentalmente che nei terreni oggetto di riscatto da parte del confinante erano stabilmente insediati Pt_1
degli affittuari coltivatori diretti, oltre al fatto, che conduceva CP_1
in affitto i terreni a lui compravenduti.
Sono stati anche prodotti in giudizio gli atti di vendita delle altre quote indivise dei terreni da parte degli altri comproprietari ai propri affittuari, come specificatamente scritto, e precisamente: quello stipulato il 13 marzo 2019, tra e l'altra affittuaria insediata nei terreni in Persona_6 Controparte_6
pagina 7 di 9 questione, e quello tra , procuratrice di Giudice Girolamo, ed il CP_7
convenuto l'altro affittuario. CP_1
La stessa CTU ha confermato l'insediamento, quale affittuario, di
[...]
nei terreni compravenduti e da lui coltivati, affermando che tale CP_1
appezzamento è di fatto coltivato da e che la particella 97, CP_1
oggetto di retratto, risulta essere unico appezzamento senza soluzione di continuità con la particella 40, di proprietà dello stesso CP_1
Il CTU ha, altresì, confermato l'insediamento dell'affittuaria Controparte_6
quando, nel descrivere le particelle 93, 96 e 97 del foglio 38, oggetto di retratto, affermando quanto segue: “consistono tre piccole porzioni a seminativo con olivi sparsi, che assieme alle particelle 92 e 228 (estranee) dello stesso foglio costituiscono un appezzamento omogeneo sotto l'aspetto colturale”.
Peraltro, i terreni acquistati dal con atto del 18 aprile 2017, successivo Pt_1
all'atto di vendita del 22 dicembre 2016, e quello dell'8 aprile 2016, per il quale non è stata data prova della coltivazione biennale, non consentono comunque allo stesso l'esercizio del riscatto agrario quale confinante: le particelle indicate del foglio 38, precisamente la 100, 98, 101, 177, e quelle del foglio 61, precisamente la 6 e la 7, non erano idonee all'esercizio di retratto agrario alla data di vendita del 22 dicembre 2016, non essendo ancora in proprietà del , avendole, questi, acquistate con atto successivo, in data Pt_1
18 aprile 2017.
Ancora, la particella 164 del foglio 37 non può essere idonea perché acquistata dal con atto in data 8 aprile 2016 senza che di essa sia stata data prova Pt_1
alcuna di coltivazione nel biennio precedente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda formulata dal non può essere meritevole di accoglimento. Parte_1
pagina 8 di 9 Le spese di lite. Liquidate come da parte dispositiva, e quelle di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in data 17/07/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7159/2017 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv GIARDINA C.F._1
SANDRA, presso il cui studio, in Siracusa, via Gioberti n. 5/B, è elettivamente domiciliato.
ATTORE
contro
: nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, e , nata a [...] il 12 C.F._2 Controparte_2
maggio 1973 (C.F. , rappresentati e difesi dall'AVV. C.F._3
FARINA NICOLA, presso il cui studio, in Palazzolo Acreide, via Garibaldi
Ronco Musso, n. 1, sono elettivamente domiciliati.
CONVENUTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza dell'8 gennaio 2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio dianzi all'intestato Tribunale e , CP_1 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la legittimazione passiva nel presente giudizio di retratto agricolo di entrambi i convenuti e la qualità di litisconsorte necessaria della Sig.ra quale coniuge in regime di comunione di beni;
Controparte_2
2) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo all'attore per le causali esposte in narrativa con Parte_1
riferimento alla vendita dei terreni operata dai Sigg. , Parte_2 [...]
, e in favore di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_1
con l'atto pubblico di compravendita n. rep. 3469/2884 rogato il 22/12/16 e trascritto in data 28/12/16 presso la conservatoria dei R.R.I.I. di Siracusa ai nn. 15241/20165;
3) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di riscatto per mancata offerta di prelazione in capo all'attore dei terreni descritti nel suddetto rogito notarile e specificati in narrativa, giusto art. 8 L. 590/65 e art. 7 L. 817/71;
4) accertare e dichiarare la legittimità, ritualità e tempestività dell'avvenuto esercizio del riscatto da parte dell'attore con contestuale offerta di pagamento del prezzo del terreno retrattato e, conseguentemente, accertare e dichiarare con sentenza che, a pagamento del prezzo da parte del riscattante ai riscattati, si perfezionerà l'effetto della traslazione automatica ope legis della piena proprietà del tratto di terreno dedotto in giudizio nel patrimonio dell'attrice
pagina 2 di 9 medesima, con effetto retroagente, ex tunc, al momento della comunicazione della dichiarazione di riscatto;
5) condannare i convenuti al rilascio in favore dell'attore dell'intero fondo riscattato;
6) condannare i convenuti al risarcimento del danno da mancato e/o ritardato rilascio, nella misura del mancato guadagno, a titolo di utile d'impresa agricola, rapportato alla potenzialità del fondo, per il periodo intercorrente dal giorno di effettivo pagamento del prezzo del fondo riscattato a quello di effettivo e compiuto rilascio del fondo stesso, nella misura eventualmente da determinarsi con consulenza tecnica d'ufficio, che fin da adesso si chiede;
7) condannare i convenuti, salvo il caso di loro pronta adesione al retratto, alle spese ed ai compensi giudiziali, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Salvo il risarcimento di maggiori danni nonché ogni altro diritto, azione e ragione”.
A sostegno della domanda esponeva che con atto pubblico di compravendita del 22/12/16, Notaio Dott. , trascritto in data 28/12/16 i Persona_1
sig.ri , , e , Parte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ciascuno per quanto di propria spettanza, vendevano a CP_1
coniugato in regime di comunione legale con , i seguenti Controparte_2
diritti immobiliari:
“1) - la quota pari a 6/18 (sei diciottesimi) indivisi dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del comune di Noto, Contrada Ciurca, confinante con la Strada vicinale da due lati e con proprietà , in Catasto dei Pt_3
Terreni del Comune di Noto al foglio 37, particelle 97, 183 e 184;
2) - la quota pari a 6/18 (sei diciottesimi) indivisi dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del comune di Noto, Contrada Casalicchio,
pagina 3 di 9 confinante da due lati con la strada vicinale, e con proprietà nel Per_2
Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 38, particelle 84, 88, 112;
3) - la quota pari a 6/18 (sei diciottesimi) indivisi dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del comune di Noto, Contrada Casalicchio, confinante con la strada vicinale, e con proprietà da due lati, nel Per_3
Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 38, particelle 93, 96, 97;
4) - stacco di terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Noto, Contrada
Casalicchio, confinante con la strada vicinale e con proprietà da due Per_3
lati, nel Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 38, particella 110;
5) - stacco di terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Noto, Contrada
Cavone, confinante: con stradella interpoderale, con il vallone e con proprietà
nel Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 7, Persona_4
particelle 24, 57, 61, 84, 59;
6) - stacco di terreno agricolo sito nel territorio del Comune di Noto, Contrada
Casalicchio, confinante con la strada vicinale, con proprietà e con Per_2
proprietà nel Catasto dei Terreni del Comune di Noto al foglio 26, Per_5
particelle 27, 29;
7) - la quota pari a 6/18 dello stacco di terreno agricolo sito nel territorio del
Comune di Noto, Contrada Casalicchio - Ciurca, confinante con il vallone, con stradella interpoderale e con proprietà , nel Catasto dei Terreni del Per_3
Comune di Noto al foglio 61, particelle 1, 2, 3.
Deduceva l'attore di essere titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della L. 590/65 e dell'art. 7 L. 817/1971 e successive modifiche, in quanto svolge l'attività di coltivatore diretto ed è titolare di impresa agricola, è proprietario dei terreni agricoli direttamente confinanti con i terreni venduti, precisamente dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Noto al foglio 61 part.lle 4, 6 e 7, al foglio 37 part. 164 e al foglio 38 part.lle 100, 148, e 150, come si evince dall'atto di compravendita del 16/6/14, dall'atto di pagina 4 di 9 compravendita del 18/4/17, dall'atto di compravendita del 8/4/16, e dalle mappe dei fogli n. 37, 38 e 61, nei due anni precedenti alla suddetta vendita, i predetti fondi confinanti a quello retrattato sono coltivati direttamente dall'odierno attore, non ha alienato propri fondi rustici nel biennio precedente al 22 dicembre 2016, e che l'odierno attore insieme ai componenti il proprio nucleo familiare hanno una capacità lavorativa tale da poter attendere alla coltivazione di tutti i fondi di loro proprietà.
Lamentava che, in violazione dell'art. 8 della L. 590/65 e dell'art. 7 L.
817/1971 e successive modifiche, nessuna prelazione veniva offerta o proposta al predetto proprietario dei limitrofi fondi agricoli dai succitati venditori;
e che, pertanto, l'odierno attore intendeva riscattare i fondi dell'acquirente
[...]
e della di lui moglie , dietro e previo pagamento CP_1 Controparte_2
al compratore della somma di € 16.000,00 pari al prezzo della vendita risultante dal rogito.
Radicato il contraddittorio, si costituivano e CP_1 CP_2
contestando la domanda di riscatto del .
[...] Parte_1
In particolare, ne eccepivano l'inammissibilità per il fatto che nei fondi oggetto dell'atto di compravendita contestato erano insediati stabilmente, da oltre due anni, affittuari coltivatori diretti, fra i quali lo stesso acquirente
[...]
coniugato in regime legale dei beni con;
CP_1 Controparte_2
rilevavano che detti terreni, pur risultando indivisi ed in comproprietà, per 1/3 ciascuno, tra detti venditori e certo ed aventi causa di Persona_6 [...]
, di fatto erano stati posseduti separatamente e condotti da sempre in Per_7
affitto da quelli di , , CP_1 Parte_2 CP_3 [...]
e , nonché quelli degli aventi causa di CP_4 Controparte_5 [...]
, mentre da certa quelli posseduti da Per_7 Controparte_6 [...]
; eccepivano, altresì, che i terreni in proprietà a , Per_6 Parte_1
confinanti con quelli di cui si chiedeva il riscatto, erano stati acquistati in data pagina 5 di 9 18 aprile 2017, con atto successivo all'atto contestato, ed in data 8 aprile 2016, con atto precedente di soli otto mesi, senza, però, la prova della coltivazione biennale prevista dalla legge.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 1, riformulava Parte_1
la domanda di dichiarazione di riscatto, aggiungendo, in via subordinata alla prima, la domanda di riscatto “parziale”, escludendo le particelle 97, 183, e
184, del foglio 37, e 110 del foglio 38, di cui riconosceva l'affitto.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2, le parti convenute eccepivano la tardività e l'inammissibilità di tale nuova domanda.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e CTU, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità della nuova domanda di riscatto agrario formulata dalla parte attrice nella memoria n. 1 ex art. 183, VI comma,
c.p.c., trattandosi di una chiara ipotesi di mutatio libelli e non di emendatio libelli.
Invero, l'emendatio libelli si riferisce alla possibilità di modificare la domanda giudiziale originaria, anche dopo la sua presentazione;
tuttavia, nel caso del retratto agrario, una volta esercitato il diritto di riscatto con l'atto introduttivo del giudizio, questo non può essere più variato, né riguardo al soggetto retraente né riguardo all'oggetto del riscatto.
La Suprema Corte in più occasioni, in materia di contratti agrari, il diritto di riscatto, una volta esercitato, non può essere più soggetto a variazione di sorta, essendo preclusa qualsiasi “mutatio libelli” od anche la “emendatio”, poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali: in particolare, la Cassazione ha affermato che “la richiesta di riscatto, che è una dichiarazione negoziale, una volta effettuata, non è suscettibile di mutamenti” (cfr. Cass. 25285/2023; Cass. 13026/1995).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, è chiaramente in presenza di una nuova dichiarazione di riscatto agrario, tanto che è stata veniva personalmente sottoscritta dall'attore
. Parte_1
Peraltro, tale nuova richiesta è avvenuta in violazione dell'art. 8 della legge
590/1965, che prescrive che la dichiarazione di riscatto deve avvenire entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.
3. Ciò premesso, la domanda di riscatto formulata da è Parte_1
comunque prova di fondamento per quanto di seguito esposto.
Va rammentato che l'art. 7 della legge 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, “purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute risulta che , e Parte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
avevano venduto la loro quota dei terreni proprio a CP_5 [...]
in comunione legale con , affittuario coltivatore CP_1 Controparte_2
diretto in essi insediato in maniera stabile dal 2009, come attestato dal contratto verbale d'affitto e successivi contratti scritti debitamente registrati.
Le odierne parti convenute hanno provato documentalmente che nei terreni oggetto di riscatto da parte del confinante erano stabilmente insediati Pt_1
degli affittuari coltivatori diretti, oltre al fatto, che conduceva CP_1
in affitto i terreni a lui compravenduti.
Sono stati anche prodotti in giudizio gli atti di vendita delle altre quote indivise dei terreni da parte degli altri comproprietari ai propri affittuari, come specificatamente scritto, e precisamente: quello stipulato il 13 marzo 2019, tra e l'altra affittuaria insediata nei terreni in Persona_6 Controparte_6
pagina 7 di 9 questione, e quello tra , procuratrice di Giudice Girolamo, ed il CP_7
convenuto l'altro affittuario. CP_1
La stessa CTU ha confermato l'insediamento, quale affittuario, di
[...]
nei terreni compravenduti e da lui coltivati, affermando che tale CP_1
appezzamento è di fatto coltivato da e che la particella 97, CP_1
oggetto di retratto, risulta essere unico appezzamento senza soluzione di continuità con la particella 40, di proprietà dello stesso CP_1
Il CTU ha, altresì, confermato l'insediamento dell'affittuaria Controparte_6
quando, nel descrivere le particelle 93, 96 e 97 del foglio 38, oggetto di retratto, affermando quanto segue: “consistono tre piccole porzioni a seminativo con olivi sparsi, che assieme alle particelle 92 e 228 (estranee) dello stesso foglio costituiscono un appezzamento omogeneo sotto l'aspetto colturale”.
Peraltro, i terreni acquistati dal con atto del 18 aprile 2017, successivo Pt_1
all'atto di vendita del 22 dicembre 2016, e quello dell'8 aprile 2016, per il quale non è stata data prova della coltivazione biennale, non consentono comunque allo stesso l'esercizio del riscatto agrario quale confinante: le particelle indicate del foglio 38, precisamente la 100, 98, 101, 177, e quelle del foglio 61, precisamente la 6 e la 7, non erano idonee all'esercizio di retratto agrario alla data di vendita del 22 dicembre 2016, non essendo ancora in proprietà del , avendole, questi, acquistate con atto successivo, in data Pt_1
18 aprile 2017.
Ancora, la particella 164 del foglio 37 non può essere idonea perché acquistata dal con atto in data 8 aprile 2016 senza che di essa sia stata data prova Pt_1
alcuna di coltivazione nel biennio precedente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda formulata dal non può essere meritevole di accoglimento. Parte_1
pagina 8 di 9 Le spese di lite. Liquidate come da parte dispositiva, e quelle di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in data 17/07/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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