Art. 8.
Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del disposto dell' articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603 , e nella presente legge.
Agli insegnanti ciechi e' esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 .
Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 8 della legge indicata nel comma precedente.
Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del disposto dell' articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603 , e nella presente legge.
Agli insegnanti ciechi e' esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 .
Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 8 della legge indicata nel comma precedente.