Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5187/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott. Ludovico Sburlati Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 21.2.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VÌ (CN), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Lussana del Foro di Torino (C.F.
[...]
– PEC - FAX 011 3716932) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il suo studio in Torino, Via Raffaello Morghen 32/G
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Torre Frati n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Silvestro (C.F. - C.F._4
PEC: - - Fax 0171/48.01.02), ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza n. 10
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, cessione di quote sociali, cessione del marchio
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“- previa revoca dell'ordinanza 30.10.2023 nella parte in cui non ha ammesso le prove dedotte da
Parte_1
- ammettere – seppur senza inversione dell'onere probatorio gravante sulla controparte – le istanze istruttorie dedotte da nella 2a memoria ex art. 183 comma 6 cpc Parte_1
- accogliere le conclusioni di cui alla 1a memoria ex art 183 comma 6 cpc, qui riportate:
pagina 1 di 10
1024/2022 emessa nel giudizio RG 815/2022 del Trib. Di Cuneo, Giudice dott. Berardi, dichiarare che l'opponente nulla deve al Rag. . Controparte_1
In via subordinata:
Dichiarare tenuto l'opponente al pagamento del minore importo risultante come dovuto all'esito dell'istruttoria;
In ogni caso: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inammissibile, con qualunque formula, il decreto ingiuntivo opposto.
In punto spese:
Condannare controparte al pagamento di competenze e spese di lite, rimborso forfettario, oneri fiscali
e previdenziali di Legge, oltre spese dell'eventuale consulenza tecnica di parte e di quella d'ufficio, oltre ancora alle successive occorrende tutte, con distrazione delle competenze in favore del procuratore antistatario, che dichiara di non averle percepite (e con la maggiorazione per gli “atti telematici” di cui all'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014)”.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- IN VIA PRELIMINARE:
- confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 48/2022 emesso dal Tribunale di
Torino, Sezione Imprese, nella procedura RGN 16/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, e comunque essendovi la prova scritta della fondatezza della ragione di credito azionata;
e conseguentemente rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata;
- IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva in relazione a quanto dedotto al punto E) della citazione, per i motivi esposti al punto 8 della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto respingere e/o dichiarare inammissibile la relativa domanda;
- NEL MERITO:
- in via principale:
- rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente - confermare il decreto ingiuntivo n. 48/2022 emesso dal
Tribunale di Torino, Sezione Imprese, nella procedura RGN 16/2022 e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore del Rag. la somma di € 52.000,00, oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali dal dovuto fino all'effettivo saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio liquidate in decreto, in ogni caso;
pagina 2 di 10 - accertare e dichiarare il diritto di credito del Rag. al pagamento da parte del Controparte_1 convenuto della somma di € 52.000,00, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo saldo per le causali in atti e per l'effetto;
- respingere tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate sia in fatto che in Parte_1 diritto per tutti i suesposti motivi;
- in subordine, e salvo gravame, condannare il medesimo sig. Pt_1 al pagamento in favore del Rag. a quella diversa somma che risulterà in corso di
[...] Controparte_1 causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari oltre CPA ed IVA, e spese generali nella misura del 15% anche nel presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La parte attrice si oppone al decreto ingiuntivo n. 48/2022, emesso da questo Ufficio con formula di immediata esecutività per il pagamento della somma complessiva di € 52.000, dei quali € 6.500 a saldo del prezzo di acquisto del 100% delle quote di RD s.r.l., cedute dal al il CP_1 Pt_1
19.9.2029 al prezzo di € 108.500, ed € 45.500 a saldo del prezzo di acquisto del marco ”, CP_2 ceduto tra le stesse parti con separato contratto in pari data al prezzo di € 101.500.
2) I motivi di opposizione formulati negli atti di parte attrice possono essere così sintetizzati:
- la suddivisione dei trasferimenti in due contratti distinti, uno per le quote sociali e l'altro per il marchio, mentre entrambi erano stati oggetto di un unico preliminare, è stata voluta dal CP_1 per godere di benefici fiscali legati alla cessione del marchio, ma in realtà il contratto deve essere considerato come unico, come dimostrato dal fatto che la cessione delle quote era finalizzata a realizzare la cessione dell'azienda della società, e il marchio era una componente di tale azienda;
- il consegnando gli assegni a mani del , ha sempre dichiarato di imputare i Pt_1 CP_1 pagamenti alla cessione del marchio, e comunque, in difetto di ciò, gli stessi dovrebbero essere imputati in parti uguali ai due contratti, mentre la controparte li imputa prevalentemente al pagamento delle quote sociali in mala fede, sapendo di essere esposto, per la loro vendita, ad eccezioni di inadempimento;
- infatti, sia nel preliminare che nel contratto definitivo con cui è stata ceduta la società, il convenuto ha dichiarato prima di tutto che il prezzo convenuto per le quote “corrisponde al valore dell'azienda alla data del 31 agosto 2019”, e questo nonostante egli, poco prima, avesse acquistato da terzi il 75% delle quote stesse al prezzo di € 1.875, e poi che il bene era
“immune” da “pesi, privilegi, sequestri, pignoramenti, oneri fiscali, previdenziali, assicurativi
e finanziari di qualunque tipo”;
- invece, successivamente alla vendita è emerso che la società era gravata da debiti per almeno €
148.762,37, tutti di pertinenza della gestione precedente ed ignoti all'acquirente;
- in aggiunta, “Tali circostanze, unita alle modalità della gestione, al mancato versamento del capitale sociale e al fatto che il “ ”, alla data della vendita, fosse “chiuso” (come CP_2 dimostrato dagli articoli legati alla sua riapertura reperibili su internet – ad es. docc. 12 e 13)
pagina 3 di 10 e quindi privo di avviamento, dimostrano che RD fosse, in allora, in odore di fallimento,
e di fatto priva di valore (benché il valore della cessione dovesse corrispondere al valore della società!)”;
- per quanto concerne la cessione del marchio, essa, se ritenuta un negozio autonomo rispetto alle cessione delle quote, sarebbe invalida perché il marchio è da ritenersi nullo “per CP_2 presenza di anteriorità invalidanti (alcune anche relative al medesime classi 41 e 43: cfr. ad es. il marchio del 2003 n. 2003901125164)”, e perché privo di capacità distintiva;
- in ogni caso, la denominazione in esame è anche usata da almeno 3 società riconducibili al
( ”, “The AB e “La AB), circostanza che determinerebbe quantomeno CP_1 CP_2
l'inadempimento del contratto di cessione, per aver continuato il ad usare il marchio CP_1 ceduto.
Inoltre, con la prima memoria ex art. 183 egli ha anche eccepito, in compensazione di quanto eventualmente da lui dovuto, il credito che vanta nei confronti del convenuto sulla base della sentenza emessa nelle more dal Tribunale di Cuneo, nel giudizio di opposizione al precetto intimato sulla base dello stesso decreto ingiuntivo opposto. Infatti, con detta sentenza il è stato condannato al CP_1 pagamento delle spese legali in misura di € 1.107,60 oltre spese ed accessori, a seguito dell'annullamento parziale del precetto stesso (per ragioni che non interferiscono con questo giudizio).
3) Il si è costituito regolarmente, contestando nel merito tutte le deduzioni di parte opponente. CP_1
In aggiunta, ha rappresentato la circostanza che il con atto del 24.7.2020, per € 30.000 ha ceduto Pt_1
l'azienda alla “4AM SRs”, società di cui possiede il 67% delle quote, sostenendo che questo evidenzierebbe in capo all'opponente una volontà distrattiva e in generale la sua mala fede.
4) Respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, esperita senza successo la mediazione facoltativa e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le prove orali e la ctu richieste da parte attrice non sono state ammesse dal precedente G.I., le prime perché articolate in capitoli valutativi e/o generici o vertenti su circostanze documentali, la seconda perché irrilevante, in quanto mirata all'accertamento del valore delle quote della società al momento della cessione. Di conseguenza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Mutato nel frattempo il G.I., le parti hanno formulato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza del 29.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5) Così ricostruite le prospettazioni delle parti e gli eventi essenziali del procedimento, ai fini della decisione di merito le questioni da affrontare sono le seguenti:
a) il rapporto tra i due contratti di cessione;
b) l'imputazione dei pagamenti;
c) le garanzie assunte dal con la cessione della società; CP_1
d) l'eccezione di inadempimento rispetto a tale contratto;
e) la nullità del marchio.
pagina 4 di 10 6) Per quanto riguarda il primo punto, la tesi dell'opponente è che il contratto sia in realtà unico, perché finalizzato alla cessione dell'azienda di cui il marchio era una componente, e che la suddivisione del compenso in due contratti sarebbe stata “una mera simulazione” voluta dal per poter CP_1 beneficiare di un migliore trattamento fiscale per la vendita del marchio, circostanza che sarebbe dimostrata dal fatto che il preliminare aveva appunto previsto un compenso unitario e che “il marchio
nemmeno è mai stato registrato”. CP_2
La tesi non è fondata.
Infatti, le parti ben possono, nella loro autonomia contrattuale, suddividere in due contratti la cessione di beni facenti parte di un complesso aziendale unitario, quali la società e il marchio, quest'ultimo di proprietà della medesima persona fisica che è titolare delle quote sociali. D'altra parte, è indubbio che le quote sociali e il marchio sono beni che potrebbero avere circolazione autonoma.
Il fatto che il preliminare, invece, prevedesse un compenso unitario non è rilevante. In realtà, a ben vedere quel contratto aveva ad oggetto solo la cessione delle quote sociali al prezzo di € 210.000, e quindi non contemplava ancora il trasferimento del marchio , sicché è ben possibile che le parti CP_2 in seguito, dovendo disciplinare anche il trasferimento del marchio, abbiano deciso di dividere il corrispettivo già pattuito in termini ritenuti adeguati al valore dei vari beni componenti l'azienda. Il fatto, poi, che il marchio non sia “mai stato registrato” è anche smentito documentalmente. In definitiva l'attore non offre alcuna prova del fatto che con la sottoscrizione di due contratti le parti abbiano voluto simulare un negozio unico e inscindibile, e quindi essi devono essere considerati come due negozi autonomi, sia sotto il profilo dell'imputazione dei pagamenti che sotto il profilo dell'eccezione di inadempimento.
7) Per quanto riguarda l'imputazione dei pagamenti, il debitore sostiene di aver dichiarato, ogni volta che consegnava a mano gli assegni al creditore, di aver imputato il pagamento all'acquisto delle quote sociali. Di ciò, però, non offre alcuna prova, e quindi non si può ritenere che ricorra il primo criterio di imputazione previsto dall'art. 1193 c.c.
Peraltro, dalla lettura del ricorso monitorio emerge con chiarezza che i pagamenti sono stati effettuati dal fino al 30.10.2019, che il li ha correttamente imputati ai debiti scaduti sino a quel Pt_1 CP_1 momento, in conformità alla previsione del medesimo art. 1193 c.c., e infine che egli ha chiesto il pagamento dei 26 ratei scaduti dal 30.11.2019 al 31.12.2021, momento del deposito del ricorso monitorio stesso.
Di conseguenza, la differenza nell'importo del debito riconducibile a ciascuno dei due contratti dipende semplicemente dal diverso importo delle rate stabilito nei due piani di pagamento, che prevedevano: a) per la cessione delle quote sociali al prezzo di € 108.500, € 4.000 alla scadenza del 25.6.19, € 6.000 alla scadenza del 03.7.2019, 58 con rate mensili di € 250 ciascuna a decorrere dal 30.9.2019, saldo di € 84.000 entro il 30.7.2024; b) per la cessione del marchio “ ” al prezzo di € 101.500, 58 rate CP_2 mensili da Euro 1.750 ciascuna con scadenza il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal 30.09.2019.
8) Per quanto riguarda il contratto di cessione delle quote sociali, la parte acquirente contesta l'inadempimento della parte venditrice alle garanzie fornite all'atto della conclusione del contratto. In particolare, il invoca l'operatività delle seguenti clausole contrattuali: Pt_1
pagina 5 di 10 - “Si evidenzia che il corrispettivo pattuito corrisponde al reale valore dell'azienda alla data del
31 agosto 2019 e che gli eventuali crediti e debiti della società sono rispettivamente a beneficio
e a carico della parte venditrice. Nel caso la parte acquirente dovesse pagare debiti ancora di competenza del periodo antecedente al 31 agosto 2019 la stessa è autorizzata a trattenere quanto anticipato da quanto ancora da corrispondere alla parte venditrice…”;
- “Il cedente dichiara che la quota di sua proprietà è libera da…sequestri, pignoramenti e vincoli di sorta”. Egli rappresenta, inoltre, che l'inadempimento deriverebbe dal fatto che in realtà il valore della società sarebbe stato ben inferiore a quello individuato nel prezzo di acquisto, e questo perché dopo l'atto sono emersi debiti non dichiarati dal venditore ma imputabili alla gestione precedente, per cifre molto significative, pari complessivamente a € 148.762,37. In particolare:
- debiti vari verso privati per l'importo di € 49.553,23;
- debito verso l'INPS per € 14.280,96;
- debito verso er € 30.000; Parte_2
- debito verso lo studio LE GA per € 52.928,18, in relazione all'attività di assistenza fiscale svolta negli 2018 e 2019;
- debito verso per € 2.000. Controparte_3
In aggiunta, osserva che il avrebbe posto in essere altre inadempienze, quali l'essersi ingerito CP_1 nella gestione di RD anche dopo la vendita e l'aver utilizzato indebitamente la carta di credito intestata alla società, il non aver tenuto regolarmente i libri contabili e il non averli consegnati all'acquirente. Ritiene, inoltre, che la circostanza che la società non potesse avere il valore dichiarato nell'atto di cessione, e fosse già in stato di sostanziale insolvenza, emergerebbe anche da altre circostanze, quali il fatto che il , poco prima di venderle al aveva acquistato da terzi le CP_1 Pt_1 quote non ancora di sua proprietà ad un prezzo irrisorio, il fatto che la discoteca nell'estate del 2019 fosse chiusa e quindi priva di avviamento, il fatto che il bilancio al 31.12.2019, redatto dal e CP_1 dalla moglie dopo la vendita, evidenzi debiti per € 96.508.
8.1) In verità, queste ultime circostanze appaiono prive di rilievo ai fini della decisione, perché, in estrema sintesi:
- non è neppure allegato quali danni possano aver prodotto le asserite ingerenze e neppure quali siano in concreto le operazioni bancarie effettuate dal e il loro ammontare;
CP_1
- il prezzo convenuto tra e altri non necessariamente corrisponde al valore reale delle quote e CP_1 può essere stato determinato dalla particolare natura dei loro rapporti;
- il fatto che il locale fosse temporaneamente chiuso non necessariamente lo rendeva privo di avviamento, tanto che al contrario la sua imminente riapertura era stata pubblicizzata anche dalla stampa locale (cfr. docc. 12 e 13 di parte attrice);
- la presenza di debiti nel bilancio chiuso al 31.12.2019 ovviamente non significa che la società fosse insolvente.
8.2) Invece, diverso rilievo assume la presenza di debiti della società imputabili alla gestione precedente, perché le clausole contrattuali sopra citate (la prima in particolare, apparendo la seconda riferibile ad altro tipo di oneri) stabiliscono chiaramente che essi dovessero essere soddisfatti dal cedente, e questo anche a prescindere dal fatto che fossero noti o siano emersi dopo la stipula dell'atto.
pagina 6 di 10 Sul punto, per buona parte dei debiti rappresentati dal in realtà manca la prova che essi siano Pt_1 imputabili alla gestione precedente. In particolare, questo vale per i seguenti debiti:
- per quanto riguarda i debiti vari verso privati dell'importo di 49.553,23, essi risulterebbero solo da un prospetto allegato alla diffida stragiudiziale inviata dal legale del (cfr. doc. 6 di CP_1 parte attrice), documento insufficiente a fornire la prova dell'esistenza di essi;
- rispetto ad essi, non ha valenza confessoria neppure il prospetto comunicato al dal Pt_1
in risposta alla predetta diffida (cfr. doc. 6bis di parte attrice), posto che da esso risulta CP_1 comunque che i debiti ammessi, pari a € 35.379, dovrebbero essere compensati con crediti di importo superiore, anche essi di competenza del cedente per effetto della medesima clausola già citata;
- per quanto riguarda i debiti risultanti dal bilancio al 31.12.2019, pari a € 96.508, da tale atto non risulta se siano sorti prima o dopo il 19.9.2019, data della cessione;
- per quanto riguarda il debito verso dal ricorso monitorio depositato da Controparte_3 questa
contro
RD emerge in modo chiaro che il suo credito nasce da lavori eseguiti nel novembre del 2019, tanto che per la verità stupisce che il abbia ritenuto di addebitarlo Pt_1 alla precedente gestione.
Invece, è decisivo che per altra parte dei debiti evidenziati dall'acquirente, sussiste la prova documentale che essi erano imputabili alla gestione precedente al trasferimento delle quote, e precisamente:
- debito verso lo studio LE GA per € 52.928,18 in relazione all'attività di assistenza fiscale svolta negli 2018 e 2019, per la gran parte riconducibile a periodo antecedente al
19.9.2019 (cfr. doc. 9 parte attrice);
- debito verso la per € 30.000, originati da un rapporto di sponsorizzazione Parte_2 relativo all'anno 2019 (cfr. doc. 7bis parte attrice); Inoltre, per quanto riguarda il debito INPS, dall'avviso trasmesso dall'ente risultano inadempienze riferite a due gestioni, quella dipendenti e quella datori di lavoro, e mentre per la prima il debito si riferisce espressamente a periodo successivo alla cessione delle quote, per la seconda sembrerebbe riferirsi genericamente a cartelle già emesse nell'anno 2019, e quindi verosimilmente riferibili a contributi omessi negli anni precedenti (cfr. doc. 6ter di parte attrice).
Pertanto, si può affermare che in ogni caso, sulla base degli atti, risultano imputabili alla gestione gran parte del debito verso lo studio dei commercialisti, il debito per la sponsorizzazione e il CP_1 debito INPS per la gestione datori di lavoro, per un importo complessivo che può essere stimato in circa 80.000, ben superiore all'importo del credito azionato dalla parte convenuta, pari a € 6.500.
Le difese del convenuto sul punto non paiono significative, posto che egli:
- per la sponsorizzazione, sostiene che essa sia stata sottoscritta dal a sua insaputa, ma non Pt_1 lo prova né offre di provarlo;
- per il debito verso lo studio GA e verso l'INPS, nulla deduce nello specifico in ordine alla non imputabilità alla sua gestione;
- in generale, sostiene che comunque i crediti imputabili alla sua gestione, e quindi di sua competenza, sarebbero superiori ai debiti, ma anche di questo non offre alcuna prova (e comunque la circostanza pare smentita dallo stesso bilancio dell'anno 2019 che, seppure con il pagina 7 di 10 limite di non distinguere tra periodo ante cessione e periodo successivo alla stessa, evidenzia comunque crediti per € 60.880, tutti esigibili oltre l'esercizio successivo, a fronte di debiti per €
96.508).
9) In conclusione, per quanto riguarda il contratto di cessione quote sociali, emerge che esistevano debiti imputabili alla precedente gestione in misura sicuramente superiore ai crediti dello stesso tipo, ed anche al credito azionato in sede monitoria dal creditore.
Questi debiti avrebbero dovuto essere pagati dal , ma egli non offre alcuna prova di averlo CP_1 fatto, e di conseguenza è inadempiente agli obblighi assunti con la cessione, con l'ulteriore conseguenza che, limitatamente al predetto contratto, può essere accolta l'eccezione di inadempimento sollevata dal Pt_1
Peraltro, per chiarezza, anche ai fini di quello che potrebbe essere dedotto eventualmente in futuri giudizi (per le rate del prezzo scadenti dopo la presentazione del ricorso monitorio), deve solo osservarsi che, una volta accertato che l'importo dei debiti è sicuramente superiore agli € 6.500 oggetto della domanda monitoria, per la decisione da assumere in questa sede non è richiesto altro, ed in particolare né l'accertamento dell'esatto ammontare di tali debiti o dei crediti da imputare al periodo anteriore al 18.9.2019, né l'esatto valore della società a quella data, non avendo l'opponente formulato domande riconvenzionali di accertamento o di condanna al risarcimento del danno.
10) Questo determina anche che le sorti del contratto di cessione del marchio sono del tutto indipendenti dall'esito della decisione relativa al contratto di cessione quote sociali, non essendo stato accertato alcun controcredito derivante dal secondo contratto che possa eventualmente essere posto in compensazione con quanto dovuto dall'acquirente in esecuzione del primo.
11) Riguardo al marchio , quindi, deve semplicemente esaminarsi l'eccezione di nullità dello CP_2 stesso, per le eventuali ricadute sulla nullità del contratto con cui è stato ceduto.
Essa, nella prospettazione del si fonda su tre assunti: Pt_1
- sussiste una nullità assoluta del marchio dovuta alla presenza di anteriorità invalidanti;
- si tratta di un marchio privo di capacità distintiva, in quanto meramente verbale, limitato alla parola Cabiria e privo di caratterizzazione grafica, e “poiché corrisponde al nome di un arcinoto film muto del 1914”;
- nel settore proprio della sua attività, il nome era in uso da ben prima che il CP_2 CP_1 registrasse (appropriandosene) il marchio.
Nessuno dei suddetti motivi è accoglibile.
In particolare, quanto alla presenza di anteriorità invalidanti, è noto che l'art. 122 co. 2 CPI attribuisce la legittimazione attiva per l'azione di nullità solo ai titolari dei diritti anteriori, e quindi non al Pt_1
Se poi invece si ritiene che la legittimazione sussista in quanto riferita all'azione di nullità del contratto, che dipende solo dall'accertamento incidentale della nullità del marchio, mancherebbe comunque in capo al l'interesse ad agire, non risultando dagli atti che qualcuno abbia mai rivendicato una Pt_1 qualche anteriorità.
pagina 8 di 10 Quanto all'eventuale preuso del marchio nel settore dell'intrattenimento, si tratta di circostanza CP_2 non dimostrata, e che comunque, a norma dell'art. 12 CPI, non renderebbe nullo il marchio ma semplicemente consentirebbe al precedente utilizzatore di continuare ad usarlo anche dopo la sua registrazione da parte del . CP_1
Quanto, infine, all'assenza di capacità distintiva, ovviamente questa può appartenere anche a un marchio meramente denominativo non associato a un segno grafico, e non è esclusa dal fatto che il segno verbale prescelto corrisponda al titolo di un noto film muto degli anni venti. Al contrario, il nome ”, per una discoteca, assume un valore distintivo pregnante, non avendo alcuna Pt_3 attinenza con il tipo di attività esercitata.
12) Da ultimo, il contesta al anche il fatto che il marchio in esame sarebbe usato da Pt_1 CP_1 almeno 3 società a lui riconducibili, e cioè ”, “The AB e “La AB SR (cfr. docc. 15, CP_2
16 e 17), sostenendo che questo integrerebbe un inadempimento del contratto di cessione.
Anche tale contestazione è priva di fondamento, non essendo fornita alcuna prova del fatto che il
, dopo la cessione, abbia utilizzato il marchio in concorrenza con la controparte, e non CP_1 CP_2 potendo tale prova essere certo desunta dal fatto che esistono 3 società che contengono il nome CP_2 nella denominazione sociale, non essendo neppure allegato quale attività in concreto esse abbiano esercitato.
13) L'eccezione di compensazione non può essere accolta, perché sollevata tardivamente, solo con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La circostanza peraltro è ininfluente nei rapporti tra le parti, posto che, se necessario, il controcredito potrà essere portato in compensazione in fase esecutiva.
14) In conclusione, per tutto quanto sin qui esposto:
- deve essere accolta l'eccezione di inadempimento, limitatamente al contratto di cessione quote, e pertanto non è dovuta dall'opponente la somma di € 6.500 richiesto dal convenuto in forza di esso;
- di conseguenza, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- è infondata ogni eccezione sollevata con riguardo al contratto di cessione del marchio, e di conseguenza il deve essere condannato a corrispondere la somma di € 45.500 richiesta dal Pt_1
in forza di esso;
CP_1
- è tardiva l'eccezione di compensazione con il controcredito di € 1.616,12.
15) Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito favorevole all'opponente solo per una parte limitata del credito azionato, possono essere compensate in misura di un quarto. Per i restanti tre quarti, devono essere poste a carico di parte opponente, prevalentemente soccombente, e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base di valori medi previsti per il valore della causa per le fasi di studio, introduzione e decisione, di quelli minimi per la fase di trattazione in cui non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta l'inadempimento di al contratto Controparte_1 di cessione di quote sociali del 18.9.2019, e per l'effetto dichiara non dovuta da la Parte_1 somma di € 6.500 richiesta a titolo di parte del prezzo;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 48/2022 di questo Tribunale;
- accerta essere dovuta da a la somma richiesta a titolo di parte del Parte_1 Controparte_1 prezzo dovuto per la cessione del marchio , e per l'effetto condanna a pagare CP_2 Parte_1
a la somma di € 45.500, oltre interessi legali dalle scadenze delle singole rate al Controparte_1 saldo;
- compensate per un quarto le spese di lite, condanna a pagare a i Parte_1 Controparte_1 restanti tre quarti, che liquida in € 5.034, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Torino, 1.3.2025
Il Giudice est.
Stefano Demontis
La Presidente
Maria Luciana Dughetti
pagina 10 di 10