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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9472/2024 introdotta da
(ROMA (RM), 04/11/1983), Parte_1
CF: , con il patrocinio dell'avv. FAILLA C.F._1
GREGORIA MARIA;
(ARGENTINA, 27/08/1967), Controparte_1
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. FAILLA C.F._2
GREGORIA MARIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1-I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2-La casa coniugale, di proprietà della moglie, rimarrà a lei
3- I coniugi sono autosufficienti e provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
4-per il figlio minore -comunque sedicenne-è previsto l'affido condiviso con collocazione presso la madre ed il padre potrà vederlo quando lo desidera, previo accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed i suoi impegni lavorativi fuori Roma anche per periodi continuativi e comunque non meno di due pomeriggi a settimana, due week end al mese alternati, per una settimana a Natale e Capodanno alternativamente e per un periodo di almeno quindici giorni da concordarsi nelle vacanze estive.
5-l padre verserà, alla sig.ra per Controparte_1 Parte_1 i figli un assegno di mantenimento nella misura di € 400/00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, cui dovranno aggiungersi il 50% delle spese scolastiche e sanitarie non coperte dal SSNN, da corrispondere entro il giorno 30 di ogni mese.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/04/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9472/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/04/2004 tra ROMA (RM), Parte_1
04/11/1983) e (ARGENTINA, CP_1 Controparte_1
27/08/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 205, Parte 2, Serie A03, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9472/2024 introdotta da
(ROMA (RM), 04/11/1983), Parte_1
CF: , con il patrocinio dell'avv. FAILLA C.F._1
GREGORIA MARIA;
(ARGENTINA, 27/08/1967), Controparte_1
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. FAILLA C.F._2
GREGORIA MARIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1-I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2-La casa coniugale, di proprietà della moglie, rimarrà a lei
3- I coniugi sono autosufficienti e provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
4-per il figlio minore -comunque sedicenne-è previsto l'affido condiviso con collocazione presso la madre ed il padre potrà vederlo quando lo desidera, previo accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed i suoi impegni lavorativi fuori Roma anche per periodi continuativi e comunque non meno di due pomeriggi a settimana, due week end al mese alternati, per una settimana a Natale e Capodanno alternativamente e per un periodo di almeno quindici giorni da concordarsi nelle vacanze estive.
5-l padre verserà, alla sig.ra per Controparte_1 Parte_1 i figli un assegno di mantenimento nella misura di € 400/00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, cui dovranno aggiungersi il 50% delle spese scolastiche e sanitarie non coperte dal SSNN, da corrispondere entro il giorno 30 di ogni mese.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/04/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9472/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/04/2004 tra ROMA (RM), Parte_1
04/11/1983) e (ARGENTINA, CP_1 Controparte_1
27/08/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 205, Parte 2, Serie A03, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi