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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2024, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV- Civile sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 11963/2023 R.G. promosso da nato a [...] – San Paolo (Brasile) il 13.09.1994 e residente in [...]Parte_1
Joaquim Costa Filho, n. 36 Jardim Santa Deolinda – Tapiratiba, San Paolo (Brasile);
[...]
nato a [...] – DF (Brasile) il 07.070.1979 e residente in [...]10, LOTE 1, Parte_2
BL F, Apto 213 – Cond. – Lago Norte – Brasilia, DF (Brasile); CP_1 Controparte_2
nata a [...] – San Paolo (Brasile) il 19.12.1951 e residente in [...]
[...]
Ribeiro, n. 577, Centro – Tapiratiba, San Paolo (Brasile); nata a [...] – Parte_3
DF (Brasile) il 27.11.1977 che agisce in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato a [...] – DF (Brasile) il 18.06.2007, entrambi in Persona_1 C.F._1
Cod H, APTO , Asa Norte – Città di Brasilia – DF (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato
[...]
Domenico Ruoppolo del foro di Napoli, ( ), presso il quale hanno eletto C.F._3
domicilio come da procura in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO- Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
ordinare al CP_3
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_3
trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
Pag. 1 di 7 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condannare il , in persona del al pagamento delle spese, diritti e onorari di Controparte_3 CP_4 causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.”
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti dell'italiano nato Persona_2
ad AN (Arezzo) in data 06 novembre 1877 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano né rinunciare alla cittadinanza di nascita (all.1, 2).
Con decreto del 19/12/2023 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/05/2024 con assegnazione dei termini di legge, all'esito rinviata al giorno 11/10/2024 ai sensi degli artt. 127-ter, comma 4, 309 e 181, comma 1, c.p.c.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 4/10/2024 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta effettuata il 4/04/2024, (notifica ripetuta il
30/07/2024), mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Deve pertanto dichiararsi la contumacia del
[...]
non costituitosi in giudizio. CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
1- SULL'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza jure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Pag. 2 di 7 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori hanno dedotto che, trattandosi nel loro caso di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis per linea paterna, hanno tentato di fissare un appuntamento con i rispettivi competenti
– San Paolo e Brasilia – senza tuttavia ricevere alcun riscontro, (all.20-22). Hanno prodotto Parte_4 altresì alcune “catture di schermo” delle pagine internet dei suddetti dalle quali si evince il Parte_4
notevole ritardo, pressoché ultradecennale, con cui queste rappresentanze diplomatiche stanno convocando gli iscritti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (all.19-21).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), appare chiaro che, per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati italiani in Brasile, ci si trova in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi
Pag. 3 di 7 ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia .
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segueGli attori hanno ricostruito la loro genealogia come segue: Persona_2
emigrava in Brasile dove contraeva matrimonio in data 22.10.1904 con (all. 3); dalla Persona_3
loro unione nasceva in Brasile in data 10.05.1918 (all. 5), il quale in data 12.02.1947 Persona_4
si sposava con (all. 6). Dal matrimonio di questi ultimi nasceva in Brasile in Persona_5
data 03.03.1949 che in data 26.01.1976 contraeva matrimonio con Persona_6 Parte_5
(all.7,8). Dal loro matrimonio sono nati i ricorrenti: in data 07.07.1979 a Brasilia-DF,
[...]
(all.9) e, in data 27.11.1977 a Brasilia-DF, (all.10). Parte_2 Parte_3
Quest'ultima, in data 14.07.2003 ha contratto matrimonio con per poi Persona_7
divorziare nel 2010, (all. 11, 12); dalla loro unione è nato in data [...] a [...]-DF il ricorrente minorenne rappresentato nel presente giudizio dalla madre, (all. 13). Persona_1
Dalla sopra citata unione coniugale fra e nasceva in data Persona_4 Persona_5
21.03.1958 in Brasile che in data 24.09.1988 in Brasile contraeva matrimonio Persona_8
con (all.14,15); da questa unione coniugale è nato in data [...] a Persona_9
Tapiratiba – San Paolo (Brasile) il ricorrente (all 16). Parte_1
Sempre dal matrimonio fra e nasceva a Tapiratiba – San Paolo Persona_4 Persona_5
(Brasile) il 19.12.1951 la quale, in data 29.01.1983, ha sposato CP_2 [...]
, passando in virtù del matrimonio a chiamarsi con il nome di Controparte_5 [...]
, odierna ricorrente, (all. 17,18). Controparte_2
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani per diretta discendenza dall'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_2
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.2), ha trasmesso jure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che, in Persona_4 mancanza dell'emersione di elementi di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla a sua volta
Pag. 4 di 7 alla figlia e ricorrente , come anche ai figli e Controparte_2 Persona_6
dei quali gli altri ricorrenti sono figli e nipote. Persona_8
La linea di discendenza ricostruita nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal cittadino italiano Non Persona_2
essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- SULLE SPESE DI LITE
Pag. 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Pag. 6 di 7 I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato a Parte_1
Tapiratiba – San Paolo (Brasile) il 13.09.1994, nato a [...] – DF Parte_2
(Brasile) il 07.070.1979, , nata a [...]-San Paolo CP_2 Controparte_2
(Brasile) il 19.12.1951, nata a [...]-DF (Brasile) il 27.11.1977 e Pt_3 Parte_2
nato a [...] – DF (Brasile) il 18.06.2007 sono cittadini italiani jure Persona_1
sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_3
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Ruoppolo dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 18.11.2024
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV- Civile sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 11963/2023 R.G. promosso da nato a [...] – San Paolo (Brasile) il 13.09.1994 e residente in [...]Parte_1
Joaquim Costa Filho, n. 36 Jardim Santa Deolinda – Tapiratiba, San Paolo (Brasile);
[...]
nato a [...] – DF (Brasile) il 07.070.1979 e residente in [...]10, LOTE 1, Parte_2
BL F, Apto 213 – Cond. – Lago Norte – Brasilia, DF (Brasile); CP_1 Controparte_2
nata a [...] – San Paolo (Brasile) il 19.12.1951 e residente in [...]
[...]
Ribeiro, n. 577, Centro – Tapiratiba, San Paolo (Brasile); nata a [...] – Parte_3
DF (Brasile) il 27.11.1977 che agisce in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato a [...] – DF (Brasile) il 18.06.2007, entrambi in Persona_1 C.F._1
Cod H, APTO , Asa Norte – Città di Brasilia – DF (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato
[...]
Domenico Ruoppolo del foro di Napoli, ( ), presso il quale hanno eletto C.F._3
domicilio come da procura in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO- Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
ordinare al CP_3
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_3
trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
Pag. 1 di 7 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condannare il , in persona del al pagamento delle spese, diritti e onorari di Controparte_3 CP_4 causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.”
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti dell'italiano nato Persona_2
ad AN (Arezzo) in data 06 novembre 1877 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano né rinunciare alla cittadinanza di nascita (all.1, 2).
Con decreto del 19/12/2023 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/05/2024 con assegnazione dei termini di legge, all'esito rinviata al giorno 11/10/2024 ai sensi degli artt. 127-ter, comma 4, 309 e 181, comma 1, c.p.c.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 4/10/2024 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta effettuata il 4/04/2024, (notifica ripetuta il
30/07/2024), mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Deve pertanto dichiararsi la contumacia del
[...]
non costituitosi in giudizio. CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
1- SULL'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza jure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Pag. 2 di 7 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori hanno dedotto che, trattandosi nel loro caso di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis per linea paterna, hanno tentato di fissare un appuntamento con i rispettivi competenti
– San Paolo e Brasilia – senza tuttavia ricevere alcun riscontro, (all.20-22). Hanno prodotto Parte_4 altresì alcune “catture di schermo” delle pagine internet dei suddetti dalle quali si evince il Parte_4
notevole ritardo, pressoché ultradecennale, con cui queste rappresentanze diplomatiche stanno convocando gli iscritti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (all.19-21).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), appare chiaro che, per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati italiani in Brasile, ci si trova in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi
Pag. 3 di 7 ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia .
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segueGli attori hanno ricostruito la loro genealogia come segue: Persona_2
emigrava in Brasile dove contraeva matrimonio in data 22.10.1904 con (all. 3); dalla Persona_3
loro unione nasceva in Brasile in data 10.05.1918 (all. 5), il quale in data 12.02.1947 Persona_4
si sposava con (all. 6). Dal matrimonio di questi ultimi nasceva in Brasile in Persona_5
data 03.03.1949 che in data 26.01.1976 contraeva matrimonio con Persona_6 Parte_5
(all.7,8). Dal loro matrimonio sono nati i ricorrenti: in data 07.07.1979 a Brasilia-DF,
[...]
(all.9) e, in data 27.11.1977 a Brasilia-DF, (all.10). Parte_2 Parte_3
Quest'ultima, in data 14.07.2003 ha contratto matrimonio con per poi Persona_7
divorziare nel 2010, (all. 11, 12); dalla loro unione è nato in data [...] a [...]-DF il ricorrente minorenne rappresentato nel presente giudizio dalla madre, (all. 13). Persona_1
Dalla sopra citata unione coniugale fra e nasceva in data Persona_4 Persona_5
21.03.1958 in Brasile che in data 24.09.1988 in Brasile contraeva matrimonio Persona_8
con (all.14,15); da questa unione coniugale è nato in data [...] a Persona_9
Tapiratiba – San Paolo (Brasile) il ricorrente (all 16). Parte_1
Sempre dal matrimonio fra e nasceva a Tapiratiba – San Paolo Persona_4 Persona_5
(Brasile) il 19.12.1951 la quale, in data 29.01.1983, ha sposato CP_2 [...]
, passando in virtù del matrimonio a chiamarsi con il nome di Controparte_5 [...]
, odierna ricorrente, (all. 17,18). Controparte_2
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani per diretta discendenza dall'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_2
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.2), ha trasmesso jure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che, in Persona_4 mancanza dell'emersione di elementi di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla a sua volta
Pag. 4 di 7 alla figlia e ricorrente , come anche ai figli e Controparte_2 Persona_6
dei quali gli altri ricorrenti sono figli e nipote. Persona_8
La linea di discendenza ricostruita nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal cittadino italiano Non Persona_2
essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- SULLE SPESE DI LITE
Pag. 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Pag. 6 di 7 I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato a Parte_1
Tapiratiba – San Paolo (Brasile) il 13.09.1994, nato a [...] – DF Parte_2
(Brasile) il 07.070.1979, , nata a [...]-San Paolo CP_2 Controparte_2
(Brasile) il 19.12.1951, nata a [...]-DF (Brasile) il 27.11.1977 e Pt_3 Parte_2
nato a [...] – DF (Brasile) il 18.06.2007 sono cittadini italiani jure Persona_1
sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_3
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Ruoppolo dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 18.11.2024
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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