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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1005/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO, dell'avv. NAPOLI FILIPPO e dell'avv.
NAPOLI ANNAMARIA
appellante - appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IARIA CP_1 C.F._1
ANNA MARIA GRAZIA
appellato - appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: ricalcolare il quantum eventualmente dovuto in forza dell'accoglimento di detta domanda nei limiti del richiesto, del provato e del dovuto secondo legge e giustizia;
Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte. per parte appellata: 1) dichiarare l'appello proposto da Parte_1
alla sentenza n. 1511/19, emessa dal Tribunale monocratico di Reggio Calabria, in persona del PI dott. G. Campagna, nel giudizio RG 734/2016, inammissibile;
2) in via subordinata voglia rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando così integralmente la pronuncia impugnata;
3) in via incidentale condizionata, soltanto nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie con rinnovazione della CTU, accogliere la richiesta avanzata dall'appellato, in termini di ricalcolo;
4) condannare la controparte alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime (Contributo unificato per l'appello incidentale) e non riscosse le seconde
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
25.02.2016, conveniva in giudizio la CP_1 Parte_1
Contr (di seguito per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente addebitate
[...]
sul conto corrente n. 16.228,50 dalla sua accensione (marzo 1986) alla chiusura intervenuta in data 13.01.2016, contestando la illiceità dell'addebito di interessi anatocistici, con tasso ultralegale ed usurario, nonché commissioni e spese non pattuite, nonché la nullità dei contratti di sconto e dei finanziamenti stipulati per ripianare le perdite, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti, nonché al risarcimento del danno.
Contr Si costituiva che eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 1511/2019 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda dell'attore e, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 16228.50
Contr relativamente alla clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, condannava al pagamento in favore dell'attore della somma di € 73.841,62 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 10.12.2019, la impugnava la sentenza, CP_3
deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui recepiva acriticamente le risultanze della ctu, che doveva invece ritenersi viziata per errata imputazione delle rimesse solutorie, riferite solo agli interessi e non all'addebito di CMS e spese nonché per aver pag. 2/5 considerato il conto corrente affidato anche prima del 1997, nonostante l'assenza di contratto di apertura di credito. Inoltre, l'appellante censurava il metodo di calcolo del ctu, che avrebbe escluso che l'inclusione delle passività oggetto di rimesse solutorie dalle poste passive del conto corrente, il che ha comportato l'impossibilità di includere detto elemento negativo ai fini del calcolo degli interessi passivi nei saldi progressivi.
Si costituiva il quale eccepiva la inammissibilità dell'appello e ne CP_1
contestava la fondatezza, e spiegava appello incidentale condizionato chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello principale e di rinnovazione della ctu con il metodo
Contr richiesto dalla il ricalcolo delle rimesse solutorie al 5.12.1990, vista l'interruzione della prescrizione a seguito della notifica della nota del 5.12.2000.
Con ordinanza del 13.02.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello sono legati entrambi alla valutazione delle rimesse solutorie effettuata dal ctu e recepita dal giudice di prime cure.
Il metodo utilizzato dal consulente tecnico è tuttavia corretto: nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (cfr., tra le tante conformi, Cass. Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv.
667221 - 01).
È chiaro, pertanto, che nella determinazione del saldo dovevano essere certamente escluse le spese e le cms non applicabili al conto corrente, così come gli addebiti per interessi anatocistici. Inoltre, l'eventuale riscontro della prescrizione della rimessa pag. 3/5 solutoria non ha avuto alcuna rilevanza rispetto alla annotazione per i saldi progressivi.
Gli importi oggetto di rimessa solutoria che sono prescritti non possono portare all'addebito di ulteriori interessi nel periodo successivo, perché evidentemente il differenziale tra l'affidamento e lo scoperto è stata corrisposto dal correntista, ed è per questo motivo che non è ripetibile. Il motivo, sotto questo profilo, non è comprensibile.
Se, invece, si vuol indicare che il ctu ha calcolato gli interessi in un secondo momento, aggiungendoli al saldo del conto corrente relativo al capitale epurato da spese e commissioni, si tratta egualmente di eccezione infondata, in quanto il calcolo degli interessi è compiuto tenendo conto dei singoli giorni di scopertura, e viene inserito alla fine solo perché oggetto di ricalcolo con esclusione della capitalizzazione.
2.2. Altrettanto infondato il motivo di appello relativo all'affidamento del conto corrente.
Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. (Cass. Sez. 1, 13/06/2024, n.
16445, Rv. 671543 - 01). Inoltre, la nullità del contratto per vizio di forma è stabilita dal d.lgs. 385 del 1993 nel solo interesse del correntista, che nel caso di specie non l'ha mai fatta valere.
Il contratto de quo, stipulato nel 1986, riporta le condizioni contrattuali regolamenti l'eventuale affidamento, e detto affidamento risulta sussistente negli estratti conto, ed è confermato dalla lettera di fido del 1997, che si è limitata ad estendere l'importo.
2.3. L'appello incidentale resta assorbito dal rigetto dell'appello principale
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio pag. 4/5 precedenti, in € 7.160,00 (€1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale condizionato Parte_1
proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. CP_1
1511/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.138,50 per spese CP_1
ed € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Maria Grazia Iaria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del Parte_1
contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1005/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO, dell'avv. NAPOLI FILIPPO e dell'avv.
NAPOLI ANNAMARIA
appellante - appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IARIA CP_1 C.F._1
ANNA MARIA GRAZIA
appellato - appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: ricalcolare il quantum eventualmente dovuto in forza dell'accoglimento di detta domanda nei limiti del richiesto, del provato e del dovuto secondo legge e giustizia;
Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte. per parte appellata: 1) dichiarare l'appello proposto da Parte_1
alla sentenza n. 1511/19, emessa dal Tribunale monocratico di Reggio Calabria, in persona del PI dott. G. Campagna, nel giudizio RG 734/2016, inammissibile;
2) in via subordinata voglia rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando così integralmente la pronuncia impugnata;
3) in via incidentale condizionata, soltanto nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie con rinnovazione della CTU, accogliere la richiesta avanzata dall'appellato, in termini di ricalcolo;
4) condannare la controparte alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime (Contributo unificato per l'appello incidentale) e non riscosse le seconde
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
25.02.2016, conveniva in giudizio la CP_1 Parte_1
Contr (di seguito per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente addebitate
[...]
sul conto corrente n. 16.228,50 dalla sua accensione (marzo 1986) alla chiusura intervenuta in data 13.01.2016, contestando la illiceità dell'addebito di interessi anatocistici, con tasso ultralegale ed usurario, nonché commissioni e spese non pattuite, nonché la nullità dei contratti di sconto e dei finanziamenti stipulati per ripianare le perdite, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti, nonché al risarcimento del danno.
Contr Si costituiva che eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 1511/2019 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda dell'attore e, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 16228.50
Contr relativamente alla clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, condannava al pagamento in favore dell'attore della somma di € 73.841,62 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 10.12.2019, la impugnava la sentenza, CP_3
deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui recepiva acriticamente le risultanze della ctu, che doveva invece ritenersi viziata per errata imputazione delle rimesse solutorie, riferite solo agli interessi e non all'addebito di CMS e spese nonché per aver pag. 2/5 considerato il conto corrente affidato anche prima del 1997, nonostante l'assenza di contratto di apertura di credito. Inoltre, l'appellante censurava il metodo di calcolo del ctu, che avrebbe escluso che l'inclusione delle passività oggetto di rimesse solutorie dalle poste passive del conto corrente, il che ha comportato l'impossibilità di includere detto elemento negativo ai fini del calcolo degli interessi passivi nei saldi progressivi.
Si costituiva il quale eccepiva la inammissibilità dell'appello e ne CP_1
contestava la fondatezza, e spiegava appello incidentale condizionato chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello principale e di rinnovazione della ctu con il metodo
Contr richiesto dalla il ricalcolo delle rimesse solutorie al 5.12.1990, vista l'interruzione della prescrizione a seguito della notifica della nota del 5.12.2000.
Con ordinanza del 13.02.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello sono legati entrambi alla valutazione delle rimesse solutorie effettuata dal ctu e recepita dal giudice di prime cure.
Il metodo utilizzato dal consulente tecnico è tuttavia corretto: nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (cfr., tra le tante conformi, Cass. Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv.
667221 - 01).
È chiaro, pertanto, che nella determinazione del saldo dovevano essere certamente escluse le spese e le cms non applicabili al conto corrente, così come gli addebiti per interessi anatocistici. Inoltre, l'eventuale riscontro della prescrizione della rimessa pag. 3/5 solutoria non ha avuto alcuna rilevanza rispetto alla annotazione per i saldi progressivi.
Gli importi oggetto di rimessa solutoria che sono prescritti non possono portare all'addebito di ulteriori interessi nel periodo successivo, perché evidentemente il differenziale tra l'affidamento e lo scoperto è stata corrisposto dal correntista, ed è per questo motivo che non è ripetibile. Il motivo, sotto questo profilo, non è comprensibile.
Se, invece, si vuol indicare che il ctu ha calcolato gli interessi in un secondo momento, aggiungendoli al saldo del conto corrente relativo al capitale epurato da spese e commissioni, si tratta egualmente di eccezione infondata, in quanto il calcolo degli interessi è compiuto tenendo conto dei singoli giorni di scopertura, e viene inserito alla fine solo perché oggetto di ricalcolo con esclusione della capitalizzazione.
2.2. Altrettanto infondato il motivo di appello relativo all'affidamento del conto corrente.
Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. (Cass. Sez. 1, 13/06/2024, n.
16445, Rv. 671543 - 01). Inoltre, la nullità del contratto per vizio di forma è stabilita dal d.lgs. 385 del 1993 nel solo interesse del correntista, che nel caso di specie non l'ha mai fatta valere.
Il contratto de quo, stipulato nel 1986, riporta le condizioni contrattuali regolamenti l'eventuale affidamento, e detto affidamento risulta sussistente negli estratti conto, ed è confermato dalla lettera di fido del 1997, che si è limitata ad estendere l'importo.
2.3. L'appello incidentale resta assorbito dal rigetto dell'appello principale
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio pag. 4/5 precedenti, in € 7.160,00 (€1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale condizionato Parte_1
proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. CP_1
1511/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.138,50 per spese CP_1
ed € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Maria Grazia Iaria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del Parte_1
contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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