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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 657/2024 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente nella Via Portella delle Ginestre, 17 s.n.c., C.F._1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel Viale Sicilia n.126, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Buttiglieri, che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. CP
), residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bellini, sito in
Caltanissetta alla via Libertà n. 12, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione;
Convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/02/2025, la ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra Pt_1
e il Sig.
[...] CP
- Porre a carico del sig. un assegno mensile pari quantomeno ad € 400,00 CP rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , o a quel maggiore o minore importo ritenuto dovuto. Per_1
- Porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della comune figlia, nella misura del 50% cadauno”.
Il convenuto concludeva chiedendo:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e CP
; Parte_1
Rigettare le richieste di parte ricorrente relative alla somma di € 400,00 da corrispondere a titolo di mantenimento della figlia e disporre che il padre venga onerato al pagamento Per_1 della minore somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia (oltre il Per_1 pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie) e direttamente nei confronti della stessa”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/4/2024, conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: Parte_2
-di aver contratto matrimonio con il sig. in data 22.04.2005, in CP Caltanissetta;
- che dall'unione nasceva , nata a [...] il [...], Persona_2
C.F.: . C.F._3
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che con Decreto del 26.03.2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, veniva omologata la separazione dei coniugi le cui condizioni prevedevano l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso Per_1 la madre, nonché l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento della figlia mediante un contributo economico di € 400,00 mensili, oltre Per_1 al 50% percento delle spese straordinarie;
inoltre, veniva posto a carico del sig.
un assegno mensile di €150,00 a titolo di mantenimento della moglie. Pt_1
La ricorrente rappresentava, altresì, che negli ultimi anni il sig. si è CP disinteressato alla propria figlia sottraendosi, inoltre, agli obblighi di mantenimento posti a suo carico tanto che l'ex coniuge veniva condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p.
La ricorrente precisava, inoltre, che tale condotta non poteva trovare giustificazione in una eventuale e temporanea situazione di difficoltà economica del sig. , poiché questi, da tempo, lavorava alla dipendenze di una ditta CP locale con sede in San CA operante nel settore edile, con contratto a tempo indeterminato che gli garantiva un reddito più che adeguato di circa € 1.600,00 mensili.
Rappresentava che, viceversa, la stessa non possedeva redditi adeguati a provvedere al mantenimento suo e della figlia e che solo grazie all'aiuto dei familiari e del compagno convivente era riuscita a far fronte alle esigenze della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne ma non indipendente economicamente. Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni riportate in epigrafe. CP
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, il sig. si costituiva CP in giudizio, contestando quanto dedotto dalla ricorrente.
Il convenuto, in particolare, rappresentava di versare mensilmente alla figlia la somma di €100,00, nonché alcune somme extra, quando richieste Per_1 dalla stessa figlia e di stare affrontando, sempre per la figlia, le spese della scuola guida per il conseguimento della patente. Pertanto, dichiarava di adempiere direttamente all'obbligo di mantenimento della figlia, seppur con modalità differenti da quelle previste in sede di separazione, versando le somme direttamente alla figlia.
Concludeva, infine, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni riportate Parte_1 in epigrafe.
Dopo un rinvio concesso su istanza delle parti , stante la pendenza di trattative per una definizione congiunta del giudizio, all'udienza del 30.10.2024, le parti davano atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo e, all'esito dell'ascolto della ricorrente , attesa la mancata comparizione del convenuto, veniva pronunciata l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., non oggetto di reclamo, con la quale il giudice delegato, a modifica delle condizioni della separazione, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno CP cinque di ogni mese in favore di con decorrenza dalla Parte_1 mensilità di maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di _2
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di €
[...]
300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre alla metà delle spese straordinarie. Nessuna ulteriore statuizione veniva adottata non avendo le parti formulato domande ulteriori. Inoltre stante la superfluità dell'interrogatorio formale del convenuto, articolato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, in quanto avente ad oggetto fatti non contestati e in assenza di ulteriori istanze di ammissione di prove costituende la causa è stata poi assunta in decisione a seguito di discussione orale delle parti.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale, si osserva che la domanda proposta dalla ricorrente e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.04.2005, in Caltanissetta, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 26.03.2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare tanto più che la ricorrente ha instaurato una stabile convivenza con altra persona e dalla cui unione è nata una figlia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Caltanissetta il 22 aprile 2005, tra nata a [...] Parte_1
CA (CL) il 12.09.1986 e , nato a [...] il CP
22/03/1975, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2005, volume I, parte II, n. 26, serie A.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, riconoscersi un contributo di euro 400,00 al mese, da porre a carico del convenuto, per il mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente. Tale circostanza dedotta dalla ricorrente non è stata contestata dal genitore convenuto vertendosi unicamente sulla misura di detto contributo.
Per ciò che concerne il “quantum” di detto assegno, deve evidenziarsi preliminarmente che ormai maggiorenne, vive assieme alla madre e, in Per_1 sede di separazione, in suo favore era stato previsto un contributo per il suo mantenimento di € 350,00; che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa ed ha costituito un nuovo nucleo familiare, mentre il convenuto svolge attività lavorativa con un reddito lordo nel 2023 di circa € 22.000,00 e nel suo atto responsivo si è dichiarato disponibile e corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento della figlia.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti ed emerso in sede di giudizio, appare congruo confermare l'entità dell'assegno di mantenimento disposta con l'ordinanza del 9.12.2024, adottata ai sensi all'art. 473bis.22 c.p.c., prevedendo un contributo di € 300,00 mensili a carico del genitore convenuto, da corrispondere in favore della ricorrente, con la quale la stessa figlia coabita, a far data dal mese successivo a quello di proposizione del ricorso ( e dunque dal maggio 2024) , oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. La misura così determinata del contributo, peraltro confermativa dell'ordinanza non reclamata, appare coerente sia con le disponibilità reddituali del convenuto che con le necessità della figlia rispetto alla quale non sono state rappresentate ed allegate necessità ulteriori se non quelle legate al suo mantenimento.
L'esito del giudizio, e tenuto conto delle limitata distanza intercorrente tra le domande formulate dalle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 657/2024 R.G.A.C.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Caltanissetta il 22 aprile 2005 tra nata a [...] il Parte_1
12.09.1986 e , nato a [...] il [...], trascritto CP nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta dell'anno 2005, volume I, parte II, n. 26, serie A;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque CP di ogni mese in favore di con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di Persona_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie nel suo interesse determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 9 maggio 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 657/2024 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente nella Via Portella delle Ginestre, 17 s.n.c., C.F._1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel Viale Sicilia n.126, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Buttiglieri, che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. CP
), residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bellini, sito in
Caltanissetta alla via Libertà n. 12, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione;
Convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/02/2025, la ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra Pt_1
e il Sig.
[...] CP
- Porre a carico del sig. un assegno mensile pari quantomeno ad € 400,00 CP rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , o a quel maggiore o minore importo ritenuto dovuto. Per_1
- Porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della comune figlia, nella misura del 50% cadauno”.
Il convenuto concludeva chiedendo:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e CP
; Parte_1
Rigettare le richieste di parte ricorrente relative alla somma di € 400,00 da corrispondere a titolo di mantenimento della figlia e disporre che il padre venga onerato al pagamento Per_1 della minore somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia (oltre il Per_1 pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie) e direttamente nei confronti della stessa”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/4/2024, conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: Parte_2
-di aver contratto matrimonio con il sig. in data 22.04.2005, in CP Caltanissetta;
- che dall'unione nasceva , nata a [...] il [...], Persona_2
C.F.: . C.F._3
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che con Decreto del 26.03.2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, veniva omologata la separazione dei coniugi le cui condizioni prevedevano l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso Per_1 la madre, nonché l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento della figlia mediante un contributo economico di € 400,00 mensili, oltre Per_1 al 50% percento delle spese straordinarie;
inoltre, veniva posto a carico del sig.
un assegno mensile di €150,00 a titolo di mantenimento della moglie. Pt_1
La ricorrente rappresentava, altresì, che negli ultimi anni il sig. si è CP disinteressato alla propria figlia sottraendosi, inoltre, agli obblighi di mantenimento posti a suo carico tanto che l'ex coniuge veniva condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p.
La ricorrente precisava, inoltre, che tale condotta non poteva trovare giustificazione in una eventuale e temporanea situazione di difficoltà economica del sig. , poiché questi, da tempo, lavorava alla dipendenze di una ditta CP locale con sede in San CA operante nel settore edile, con contratto a tempo indeterminato che gli garantiva un reddito più che adeguato di circa € 1.600,00 mensili.
Rappresentava che, viceversa, la stessa non possedeva redditi adeguati a provvedere al mantenimento suo e della figlia e che solo grazie all'aiuto dei familiari e del compagno convivente era riuscita a far fronte alle esigenze della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne ma non indipendente economicamente. Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni riportate in epigrafe. CP
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, il sig. si costituiva CP in giudizio, contestando quanto dedotto dalla ricorrente.
Il convenuto, in particolare, rappresentava di versare mensilmente alla figlia la somma di €100,00, nonché alcune somme extra, quando richieste Per_1 dalla stessa figlia e di stare affrontando, sempre per la figlia, le spese della scuola guida per il conseguimento della patente. Pertanto, dichiarava di adempiere direttamente all'obbligo di mantenimento della figlia, seppur con modalità differenti da quelle previste in sede di separazione, versando le somme direttamente alla figlia.
Concludeva, infine, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni riportate Parte_1 in epigrafe.
Dopo un rinvio concesso su istanza delle parti , stante la pendenza di trattative per una definizione congiunta del giudizio, all'udienza del 30.10.2024, le parti davano atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo e, all'esito dell'ascolto della ricorrente , attesa la mancata comparizione del convenuto, veniva pronunciata l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., non oggetto di reclamo, con la quale il giudice delegato, a modifica delle condizioni della separazione, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno CP cinque di ogni mese in favore di con decorrenza dalla Parte_1 mensilità di maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di _2
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di €
[...]
300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre alla metà delle spese straordinarie. Nessuna ulteriore statuizione veniva adottata non avendo le parti formulato domande ulteriori. Inoltre stante la superfluità dell'interrogatorio formale del convenuto, articolato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, in quanto avente ad oggetto fatti non contestati e in assenza di ulteriori istanze di ammissione di prove costituende la causa è stata poi assunta in decisione a seguito di discussione orale delle parti.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale, si osserva che la domanda proposta dalla ricorrente e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.04.2005, in Caltanissetta, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 26.03.2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare tanto più che la ricorrente ha instaurato una stabile convivenza con altra persona e dalla cui unione è nata una figlia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Caltanissetta il 22 aprile 2005, tra nata a [...] Parte_1
CA (CL) il 12.09.1986 e , nato a [...] il CP
22/03/1975, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2005, volume I, parte II, n. 26, serie A.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, riconoscersi un contributo di euro 400,00 al mese, da porre a carico del convenuto, per il mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente. Tale circostanza dedotta dalla ricorrente non è stata contestata dal genitore convenuto vertendosi unicamente sulla misura di detto contributo.
Per ciò che concerne il “quantum” di detto assegno, deve evidenziarsi preliminarmente che ormai maggiorenne, vive assieme alla madre e, in Per_1 sede di separazione, in suo favore era stato previsto un contributo per il suo mantenimento di € 350,00; che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa ed ha costituito un nuovo nucleo familiare, mentre il convenuto svolge attività lavorativa con un reddito lordo nel 2023 di circa € 22.000,00 e nel suo atto responsivo si è dichiarato disponibile e corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento della figlia.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti ed emerso in sede di giudizio, appare congruo confermare l'entità dell'assegno di mantenimento disposta con l'ordinanza del 9.12.2024, adottata ai sensi all'art. 473bis.22 c.p.c., prevedendo un contributo di € 300,00 mensili a carico del genitore convenuto, da corrispondere in favore della ricorrente, con la quale la stessa figlia coabita, a far data dal mese successivo a quello di proposizione del ricorso ( e dunque dal maggio 2024) , oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. La misura così determinata del contributo, peraltro confermativa dell'ordinanza non reclamata, appare coerente sia con le disponibilità reddituali del convenuto che con le necessità della figlia rispetto alla quale non sono state rappresentate ed allegate necessità ulteriori se non quelle legate al suo mantenimento.
L'esito del giudizio, e tenuto conto delle limitata distanza intercorrente tra le domande formulate dalle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 657/2024 R.G.A.C.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Caltanissetta il 22 aprile 2005 tra nata a [...] il Parte_1
12.09.1986 e , nato a [...] il [...], trascritto CP nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta dell'anno 2005, volume I, parte II, n. 26, serie A;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque CP di ogni mese in favore di con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di Persona_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie nel suo interesse determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 9 maggio 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata