Articolo 47 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 46Articolo 46 ter
Versione
1 agosto 1974
Art. 47. Altre infrazioni

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 e' soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.
Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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