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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8284/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina G. Tamburini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Monza MB il 18.06.1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina G. Tamburini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorgonzola (MI) il 27.09.2008 (anno 2008 n. 29, parte 2, serie A) in separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] l'[...], Cod. Fisc. Per_1 C.F._3
, adottato dai coniugi con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 143/15,
[...] portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, cittadino italiano, minore di età;
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadina italiana, minore Pt_3 CodiceFiscale_4 di età. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2025 e successivamente integrato/rettificato in data 11.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e vengono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3 collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
2. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la Parte_2 madre, e, comunque, sempre tenendo in considerazione le esigenze e i desideri dei figli medesimi. In linea di massima ed in caso di mancato accordo, varranno le seguenti modalità di frequentazione.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì sera sino alle ore 21.00 della domenica sera.
- Nella settimana successiva al week end di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì pomeriggio dalle ore 19.00 sino al mercoledì alle ore 19.00.
- Nella settimana successiva al week end di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 sino alle ore 19.00 del venerdì.
- In ipotesi di trasferta per lavoro di uno dei genitori, i figli rimarranno con l'altro, previo accordo e congruo preavviso (almeno due giorni prima).
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il 28 febbraio di ogni anno.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con il criterio dell'alternanza per metà delle vacanze scolastiche, natalizie (dal termine della scuola sino al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola, alternando il Natale e la Vigilia con la madre così come il Capodanno) e pasquali (alternando con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta), il tutto prendendo intese con adeguato preavviso. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il domicilio dei minori durante i periodi di vacanza nonché a comunicarsi reciprocamente il nuovo domicilio che gli stessi fisseranno. I genitori si impegnano a limitare le frequentazioni dei bambini con eventuali nuovi compagni occasionali, monitorando – eventualmente con professionisti di supporto – l'inserimento di quelli stabili.
3. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma (da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione) che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso ING BANK, intestato a IBAN Parte_1
[...]CC0011935461. L'assegno familiare spetterà in toto a in Parte_1 qualità di collocataria prevalente dei figli minori.
4. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno come di seguito previste relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La mensa scolastica di , tuttavia, verrà sostenuta da entrambi i coniugi nella misura del 50% Pt_3 ciascuno. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, whats app o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per le spese straordinarie di rilevante importo (e, quindi, di importo superiore pro quota a € 300,00) i genitori provvederanno direttamente al pagamento della loro quota di competenza, senza alcun anticipo da parte dell'altro. Sin da ora presta il proprio consenso – sino alla maggiore età dei figli - ad una Parte_2 attività sportiva annuale per ciascun di essi con un budget di spesa massima a suo carico di € 250,00 per ciascun figlio. Parimenti sin da ora presta il proprio consenso alle terapie di ricognizione Parte_2 cognitiva effettuate da AN privatamente presso il Centro IMPAROLE nella sede di Cernusco Sul Naviglio, consentendole parimenti per ove per entrambi ve ne fosse la necessità prescritta Pt_3 dal medico di base/specialista.
5. La casa coniugale di GO MI, Via Mantova n. 9C (appartamento al piano 1 con cantina e box autorimessa di pertinenza, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Gorgonzola – MI - al Foglio 12, Particella 431, sub 6, R.C. Euro 557,77, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza 6 vani, con box pertinenziale al piano S1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gorgonzola – MI - al Foglio 12, Particella 431, sub 64, R.C. Euro 52,37, Cat. C/6, Classe 5, Consistenza 13 mq), di proprietà di entrambi i coniugi, verrà posta in vendita con le relative pertinenze. A tale scopo, entro un anno dall'omologazione della separazione, verrà dato incarico ad una o più agenzie immobiliari, scelte di comune accordo, che provvederanno a reperire un acquirente ed a formalizzare la vendita (vendita che potrà essere effettuata anche senza l'ausilio di un'agenzia in ipotesi si presentasse una tale opportunità). Le spese necessarie al trasferimento dell'immobile nonché quelle prodromiche allo stesso saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con il corrispettivo della vendita, i coniugi provvederanno ad estinguere il mutuo - ed ogni altra spesa - dagli stessi contratto per l'acquisto dell'immobile e ripartiranno il residuo nella misura del 50% ciascuno.
6. Sino alla vendita della casa coniugale di GO MI, Via Mantova n. 9C, la stessa - con gli arredi ivi contenuti - rimarrà nell'esclusiva disponibilità di e le rate del Parte_1 mutuo acceso per l'acquisto della stessa verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno attraverso il conto cointestato n. 004 7296400-3 presso BANCO DESIO, alimentato mensilmente dai coniugi nella misura corrispondente alla quota di pertinenza, conto che le parti si impegnano a chiudere non appena verrà estinto il mutuo. Sino alla vendita della casa coniugale, pertanto, gli esborsi per spese condominiali ordinarie e per le utenze verranno sostenuti da Parte_1
7. La casa coniugale dovrà, in ogni caso, essere libera da cose e persone al momento della stipulazione dell'atto notarile traslativo della proprietà.
8. Arredi, corredi e suppellettili, in occasione della vendita della casa coniugale, verranno suddivisi con separato accordo tra i coniugi, i quali, peraltro, potranno decidere di vendere la casa ammobiliata in ipotesi ciò rispondesse ad un loro apprezzabile interesse economico.
9. – su comune accordo dei coniugi – ha lasciato la casa coniugale in data Parte_2
1.07.2025 e, entro il 15 luglio 2025, terminerà di prelevare i propri effetti ed oggetti personali. Lo stesso fisserà la proprio residenza nell'abitazione, di sua proprietà, in CAMBIAGO MI – frazione Torrazza dei Mandelli MI, Via G. Matteotti n. 24. 10. e con la sottoscrizione del presente atto, assumono Parte_1 Parte_2
l'obbligo reciproco di operare in sede notarile il seguente trasferimento immobiliare.
[...]
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
GO MI, Via Mantova n. 9C, si impegna a trasferire e cedere al prezzo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), entro e non oltre il termine di sei mesi dalla omologa di separazione (e subordinatamente alla stessa), a , nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], che si impegna ad CodiceFiscale_1 accettare, la propria quota indivisa del 50% di proprietà della unità immobiliare in CASTIONE DELLA PRESOLANA BG, Via Corna n. 18, catastalmente Via Giovanni Pascoli n. 18, con box pertinenziale e arredi, come di seguito descritti: appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, tre vani, bagno, ripostiglio, disimpegno e due balconi, censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, mappale 4563, subalterno 4, via G. Pascoli n. 18, piano 1, scala A, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, sup. cat. mq 66, rendita catastale Euro 326,66; autorimessa di pertinenza al piano seminterrato, censita nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, mappale 4563, subalterno 9, via G. Pascoli n. 18, piano S1, scala A, categoria C/6, classe 2, mq 15, rendita catastale Euro 39,51. Quanto oggetto di trasferimento viene trasferito a corpo, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libero da trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, prelazioni ed oneri reali, nello stato di fatto e diritto attuale, con ogni inerente diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come sino ad ora praticati. Tutti gli oneri, tasse, imposte e spese relativi agli immobili oggetto di trasferimento, graveranno esclusivamente su a partire dalla Parte_1 data del trasferimento effettivo in sede notarile. Fino al rogito traslativo della proprietà, le spese – ordinarie e straordinarie – relative agli immobili nonché le utenze verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 11. I gatti e entrambi intestati a rimarranno affidati alla CP_1 Per_2 Parte_1 stessa e collocati presso la sua abitazione. si impegna a sostenere il 50% delle Parte_2 spese – documentate e concordate - di mantenimento e cura dei gatti, da corrispondere a Parte_1 entro 15 giorni dalla richiesta (a mezzo raccomandata, whats app o e-mail con prova di
[...] avvenuta ricezione).
12. I coniugi danno atto reciprocamente di essere allo stato economicamente autosufficienti e rinunciano a contributi diretti al mantenimento.
13. Stante la minore età dei figli, i coniugi fin da questa sede si autorizzano reciprocamente alla richiesta e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Gorgonzola (MI) il 27.09.2008; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina G. Tamburini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Monza MB il 18.06.1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sabrina G. Tamburini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorgonzola (MI) il 27.09.2008 (anno 2008 n. 29, parte 2, serie A) in separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] l'[...], Cod. Fisc. Per_1 C.F._3
, adottato dai coniugi con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 143/15,
[...] portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, cittadino italiano, minore di età;
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadina italiana, minore Pt_3 CodiceFiscale_4 di età. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2025 e successivamente integrato/rettificato in data 11.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e vengono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3 collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
2. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la Parte_2 madre, e, comunque, sempre tenendo in considerazione le esigenze e i desideri dei figli medesimi. In linea di massima ed in caso di mancato accordo, varranno le seguenti modalità di frequentazione.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì sera sino alle ore 21.00 della domenica sera.
- Nella settimana successiva al week end di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì pomeriggio dalle ore 19.00 sino al mercoledì alle ore 19.00.
- Nella settimana successiva al week end di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 sino alle ore 19.00 del venerdì.
- In ipotesi di trasferta per lavoro di uno dei genitori, i figli rimarranno con l'altro, previo accordo e congruo preavviso (almeno due giorni prima).
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il 28 febbraio di ogni anno.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con il criterio dell'alternanza per metà delle vacanze scolastiche, natalizie (dal termine della scuola sino al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola, alternando il Natale e la Vigilia con la madre così come il Capodanno) e pasquali (alternando con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta), il tutto prendendo intese con adeguato preavviso. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il domicilio dei minori durante i periodi di vacanza nonché a comunicarsi reciprocamente il nuovo domicilio che gli stessi fisseranno. I genitori si impegnano a limitare le frequentazioni dei bambini con eventuali nuovi compagni occasionali, monitorando – eventualmente con professionisti di supporto – l'inserimento di quelli stabili.
3. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma (da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione) che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso ING BANK, intestato a IBAN Parte_1
[...]CC0011935461. L'assegno familiare spetterà in toto a in Parte_1 qualità di collocataria prevalente dei figli minori.
4. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno come di seguito previste relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La mensa scolastica di , tuttavia, verrà sostenuta da entrambi i coniugi nella misura del 50% Pt_3 ciascuno. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, whats app o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per le spese straordinarie di rilevante importo (e, quindi, di importo superiore pro quota a € 300,00) i genitori provvederanno direttamente al pagamento della loro quota di competenza, senza alcun anticipo da parte dell'altro. Sin da ora presta il proprio consenso – sino alla maggiore età dei figli - ad una Parte_2 attività sportiva annuale per ciascun di essi con un budget di spesa massima a suo carico di € 250,00 per ciascun figlio. Parimenti sin da ora presta il proprio consenso alle terapie di ricognizione Parte_2 cognitiva effettuate da AN privatamente presso il Centro IMPAROLE nella sede di Cernusco Sul Naviglio, consentendole parimenti per ove per entrambi ve ne fosse la necessità prescritta Pt_3 dal medico di base/specialista.
5. La casa coniugale di GO MI, Via Mantova n. 9C (appartamento al piano 1 con cantina e box autorimessa di pertinenza, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Gorgonzola – MI - al Foglio 12, Particella 431, sub 6, R.C. Euro 557,77, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza 6 vani, con box pertinenziale al piano S1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gorgonzola – MI - al Foglio 12, Particella 431, sub 64, R.C. Euro 52,37, Cat. C/6, Classe 5, Consistenza 13 mq), di proprietà di entrambi i coniugi, verrà posta in vendita con le relative pertinenze. A tale scopo, entro un anno dall'omologazione della separazione, verrà dato incarico ad una o più agenzie immobiliari, scelte di comune accordo, che provvederanno a reperire un acquirente ed a formalizzare la vendita (vendita che potrà essere effettuata anche senza l'ausilio di un'agenzia in ipotesi si presentasse una tale opportunità). Le spese necessarie al trasferimento dell'immobile nonché quelle prodromiche allo stesso saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con il corrispettivo della vendita, i coniugi provvederanno ad estinguere il mutuo - ed ogni altra spesa - dagli stessi contratto per l'acquisto dell'immobile e ripartiranno il residuo nella misura del 50% ciascuno.
6. Sino alla vendita della casa coniugale di GO MI, Via Mantova n. 9C, la stessa - con gli arredi ivi contenuti - rimarrà nell'esclusiva disponibilità di e le rate del Parte_1 mutuo acceso per l'acquisto della stessa verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno attraverso il conto cointestato n. 004 7296400-3 presso BANCO DESIO, alimentato mensilmente dai coniugi nella misura corrispondente alla quota di pertinenza, conto che le parti si impegnano a chiudere non appena verrà estinto il mutuo. Sino alla vendita della casa coniugale, pertanto, gli esborsi per spese condominiali ordinarie e per le utenze verranno sostenuti da Parte_1
7. La casa coniugale dovrà, in ogni caso, essere libera da cose e persone al momento della stipulazione dell'atto notarile traslativo della proprietà.
8. Arredi, corredi e suppellettili, in occasione della vendita della casa coniugale, verranno suddivisi con separato accordo tra i coniugi, i quali, peraltro, potranno decidere di vendere la casa ammobiliata in ipotesi ciò rispondesse ad un loro apprezzabile interesse economico.
9. – su comune accordo dei coniugi – ha lasciato la casa coniugale in data Parte_2
1.07.2025 e, entro il 15 luglio 2025, terminerà di prelevare i propri effetti ed oggetti personali. Lo stesso fisserà la proprio residenza nell'abitazione, di sua proprietà, in CAMBIAGO MI – frazione Torrazza dei Mandelli MI, Via G. Matteotti n. 24. 10. e con la sottoscrizione del presente atto, assumono Parte_1 Parte_2
l'obbligo reciproco di operare in sede notarile il seguente trasferimento immobiliare.
[...]
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
GO MI, Via Mantova n. 9C, si impegna a trasferire e cedere al prezzo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), entro e non oltre il termine di sei mesi dalla omologa di separazione (e subordinatamente alla stessa), a , nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], che si impegna ad CodiceFiscale_1 accettare, la propria quota indivisa del 50% di proprietà della unità immobiliare in CASTIONE DELLA PRESOLANA BG, Via Corna n. 18, catastalmente Via Giovanni Pascoli n. 18, con box pertinenziale e arredi, come di seguito descritti: appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, tre vani, bagno, ripostiglio, disimpegno e due balconi, censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, mappale 4563, subalterno 4, via G. Pascoli n. 18, piano 1, scala A, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, sup. cat. mq 66, rendita catastale Euro 326,66; autorimessa di pertinenza al piano seminterrato, censita nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 25, mappale 4563, subalterno 9, via G. Pascoli n. 18, piano S1, scala A, categoria C/6, classe 2, mq 15, rendita catastale Euro 39,51. Quanto oggetto di trasferimento viene trasferito a corpo, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libero da trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, prelazioni ed oneri reali, nello stato di fatto e diritto attuale, con ogni inerente diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come sino ad ora praticati. Tutti gli oneri, tasse, imposte e spese relativi agli immobili oggetto di trasferimento, graveranno esclusivamente su a partire dalla Parte_1 data del trasferimento effettivo in sede notarile. Fino al rogito traslativo della proprietà, le spese – ordinarie e straordinarie – relative agli immobili nonché le utenze verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 11. I gatti e entrambi intestati a rimarranno affidati alla CP_1 Per_2 Parte_1 stessa e collocati presso la sua abitazione. si impegna a sostenere il 50% delle Parte_2 spese – documentate e concordate - di mantenimento e cura dei gatti, da corrispondere a Parte_1 entro 15 giorni dalla richiesta (a mezzo raccomandata, whats app o e-mail con prova di
[...] avvenuta ricezione).
12. I coniugi danno atto reciprocamente di essere allo stato economicamente autosufficienti e rinunciano a contributi diretti al mantenimento.
13. Stante la minore età dei figli, i coniugi fin da questa sede si autorizzano reciprocamente alla richiesta e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Gorgonzola (MI) il 27.09.2008; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG