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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5239/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Carena Parte_1
Raffaela, in forza di procura speciale in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Gulinelli Alessandra, in Controparte_1 forza di procura speciale in atti resistente
e nei confronti di
SPECIALE DEI MINORI in persona dell'avv. Antonella Poli CP_2
intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza congiunte depositate rispettivamente il 12.03.2025 e il 11.03.2025
Per il RA PE come da note scritte d'udienza depositate il 11.03.2025
Per il P.M.:
pagina 1 di 4 esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in EGITTO il 27/04/2016.
[...]
Dal matrimonio sono nati i figli: nata in Persona_1
Egitto il 14.01.2017 e nato a [...] il Persona_2
20/04/2020.
Con ricorso depositato il 28/02/2023 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori a sè con residenza ed abitazione principale presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la previsione di incontri padre-figli in luogo neutro e alla presenza di un educatore ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli di E. 600 al mese (E. 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e per il proprio mantenimento di E. 200 al mese.
Con comparsa depositata il 16.06.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestandone l'addebito.
[...] Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli, un contributo a suo carico per il mantenimento dei figli di E. 200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, respingersi la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento della moglie.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 28.06.2023, venivano sentiti i coniugi e all'esito, autorizzati a vivere separati, il Presidente, con ordinanza del 11.07.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e nelle more (segnatamente in data 8.5.24) si costituiva in giudizio il RA PE.
Con ordinanza del 29.05.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
Nel corso del giudizio il resistente dava atto dell'intervenuta sentenza di divorzio in Egitto. Alla luce di tale circostanza le parti tentavano un componimento bonario della vertenza.
All'udienza del 12.02.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, all'esito, il Giudice Istruttore assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte.
Nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione al PM del termine per conclusioni.
***
Occorre premettere che entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione.
Detta domanda, ancorchè non espressamente richiamata nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, non può dirsi abbandonata, non essendo emersa un'inequivoca volontà in tal senso delle parti e, anzi, emergendo evidente la loro intenzione di separarsi e non riconciliarsi, dichiarando finanche di voler far riconoscere in Italia il provvedimento divorzile straniero. pagina 2 di 4 A fronte di quanto sopra, deve pronunciarsi la separazione delle parti, atteso che le prospettazioni difensive delle stesse, il loro comportamento processuale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151
c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non apparendo contrario all'interesse dei minori, alla luce dei rimandi provenienti dalle più recenti relazioni dei Servizi Sociali che hanno evidenziato il buon percorso di crescita e maturazione compiuto da entrambe le parti, anche sotto il profilo delle competenze genitoriali, ed il positivo andamento della relazione padre-figli (v. rel. SS del 2.1.25). Il RA PE, a sua volta, ha ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse dei minori (v. note scritte d'udienza depositate il 11.3.25).
Quanto alle spese di lite, nei rapporti fra parte ricorrente e parte resistente, esse si dichiarano interamente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
Nei rapporti con il RA PE dei minori, le spese di lite sono poste, in via solidale, a carico di parte ricorrente e di parte resistente, considerato che la nomina del RA PE si è resa necessaria nell'interesse dei minori in ragione dell'alta conflittualità fra i genitori (v. ordinanza presidenziale) e atteso l'esito complessivo della causa (si evidenzia che il Presidente, con ordinanza 11.7.23, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto in data 21.9.23 ha ritenuto insussistenti i presupposti per una pronuncia di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, da ultimo le parti hanno concordato l'affido condiviso dei minori e tale regime è stato ritenuto rispondente all'interesse dei minori per quanto dianzi esposto).
Dette spese vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle sole tre fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata dal RA PE a far data dalla costituzione in giudizio (8.5.24), dell'assenza di attività di trattazione ed istruttoria e considerata l'assenza di memorie difensive conclusive.
Essendo il RA PE parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi il pagamento delle spese a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione dei compensi ex art. 130 dpr 115/02, in conformità all'indirizzo della giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità ad esso, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...] Controparte_1
DÀ ATTO che le parti concordano nel far riconoscere in Italia la sentenza di divorzio pronunciata in
Egitto e il sig. si impegna a provvedere alla relativa trascrizione in Italia, entro 6 mesi CP_1 dalla data odierna;
DISPONE che i minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 3 di 4 DISPONE che il padre continui a vedere i minori in luogo neutro, secondo le tempistiche indicate dai
Servizi territoriali, dando atto che le parti concordano in ordine al progressivo ampliamento e alla progressiva liberalizzazione delle visite secondo modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori, ferme eventuali segnalazioni da parte dei Servizi che dovranno essere tempestivamente effettuate presso le autorità competenti;
DISPONE su accordo delle parti la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi a favore dei minori da parte dei Servizi territoriali competenti;
DISPONE che il padre continui a versare all'altro genitore a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Torino;
a partire dal 1.01.2027 il padre corrisponderà per i figli un contributo nella maggior misura pari ad E 350,00 al mese (175,00 al mese per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DISPONE che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma CP_1 mensile di E 100,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il 10 di ogni mese, sino al mese di dicembre 2026 compreso;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi a corrispondere a titolo di arretrati per il CP_1 mantenimento dei figli per il periodo da febbraio 2023 (incluso) a giugno 2023 (incluso) la somma di euro 600,00, mediante rate di euro 50,00 ciascuna, a decorrere dal corrente mese di febbraio (2025), da pagarsi insieme all'assegno di mantenimento ordinario;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
DÀ ATTO che la ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
DICHIARA tenute e condanna parte ricorrente e parte resistente a rifondere, in solido fra loro, a favore del RA PE (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5239/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Carena Parte_1
Raffaela, in forza di procura speciale in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Gulinelli Alessandra, in Controparte_1 forza di procura speciale in atti resistente
e nei confronti di
SPECIALE DEI MINORI in persona dell'avv. Antonella Poli CP_2
intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza congiunte depositate rispettivamente il 12.03.2025 e il 11.03.2025
Per il RA PE come da note scritte d'udienza depositate il 11.03.2025
Per il P.M.:
pagina 1 di 4 esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in EGITTO il 27/04/2016.
[...]
Dal matrimonio sono nati i figli: nata in Persona_1
Egitto il 14.01.2017 e nato a [...] il Persona_2
20/04/2020.
Con ricorso depositato il 28/02/2023 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori a sè con residenza ed abitazione principale presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la previsione di incontri padre-figli in luogo neutro e alla presenza di un educatore ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli di E. 600 al mese (E. 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e per il proprio mantenimento di E. 200 al mese.
Con comparsa depositata il 16.06.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestandone l'addebito.
[...] Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli, un contributo a suo carico per il mantenimento dei figli di E. 200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, respingersi la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento della moglie.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 28.06.2023, venivano sentiti i coniugi e all'esito, autorizzati a vivere separati, il Presidente, con ordinanza del 11.07.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e nelle more (segnatamente in data 8.5.24) si costituiva in giudizio il RA PE.
Con ordinanza del 29.05.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
Nel corso del giudizio il resistente dava atto dell'intervenuta sentenza di divorzio in Egitto. Alla luce di tale circostanza le parti tentavano un componimento bonario della vertenza.
All'udienza del 12.02.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, all'esito, il Giudice Istruttore assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte.
Nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione al PM del termine per conclusioni.
***
Occorre premettere che entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione.
Detta domanda, ancorchè non espressamente richiamata nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, non può dirsi abbandonata, non essendo emersa un'inequivoca volontà in tal senso delle parti e, anzi, emergendo evidente la loro intenzione di separarsi e non riconciliarsi, dichiarando finanche di voler far riconoscere in Italia il provvedimento divorzile straniero. pagina 2 di 4 A fronte di quanto sopra, deve pronunciarsi la separazione delle parti, atteso che le prospettazioni difensive delle stesse, il loro comportamento processuale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151
c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non apparendo contrario all'interesse dei minori, alla luce dei rimandi provenienti dalle più recenti relazioni dei Servizi Sociali che hanno evidenziato il buon percorso di crescita e maturazione compiuto da entrambe le parti, anche sotto il profilo delle competenze genitoriali, ed il positivo andamento della relazione padre-figli (v. rel. SS del 2.1.25). Il RA PE, a sua volta, ha ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse dei minori (v. note scritte d'udienza depositate il 11.3.25).
Quanto alle spese di lite, nei rapporti fra parte ricorrente e parte resistente, esse si dichiarano interamente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
Nei rapporti con il RA PE dei minori, le spese di lite sono poste, in via solidale, a carico di parte ricorrente e di parte resistente, considerato che la nomina del RA PE si è resa necessaria nell'interesse dei minori in ragione dell'alta conflittualità fra i genitori (v. ordinanza presidenziale) e atteso l'esito complessivo della causa (si evidenzia che il Presidente, con ordinanza 11.7.23, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto in data 21.9.23 ha ritenuto insussistenti i presupposti per una pronuncia di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, da ultimo le parti hanno concordato l'affido condiviso dei minori e tale regime è stato ritenuto rispondente all'interesse dei minori per quanto dianzi esposto).
Dette spese vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle sole tre fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata dal RA PE a far data dalla costituzione in giudizio (8.5.24), dell'assenza di attività di trattazione ed istruttoria e considerata l'assenza di memorie difensive conclusive.
Essendo il RA PE parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi il pagamento delle spese a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione dei compensi ex art. 130 dpr 115/02, in conformità all'indirizzo della giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità ad esso, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...] Controparte_1
DÀ ATTO che le parti concordano nel far riconoscere in Italia la sentenza di divorzio pronunciata in
Egitto e il sig. si impegna a provvedere alla relativa trascrizione in Italia, entro 6 mesi CP_1 dalla data odierna;
DISPONE che i minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 3 di 4 DISPONE che il padre continui a vedere i minori in luogo neutro, secondo le tempistiche indicate dai
Servizi territoriali, dando atto che le parti concordano in ordine al progressivo ampliamento e alla progressiva liberalizzazione delle visite secondo modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori, ferme eventuali segnalazioni da parte dei Servizi che dovranno essere tempestivamente effettuate presso le autorità competenti;
DISPONE su accordo delle parti la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi a favore dei minori da parte dei Servizi territoriali competenti;
DISPONE che il padre continui a versare all'altro genitore a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Torino;
a partire dal 1.01.2027 il padre corrisponderà per i figli un contributo nella maggior misura pari ad E 350,00 al mese (175,00 al mese per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DISPONE che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma CP_1 mensile di E 100,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il 10 di ogni mese, sino al mese di dicembre 2026 compreso;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi a corrispondere a titolo di arretrati per il CP_1 mantenimento dei figli per il periodo da febbraio 2023 (incluso) a giugno 2023 (incluso) la somma di euro 600,00, mediante rate di euro 50,00 ciascuna, a decorrere dal corrente mese di febbraio (2025), da pagarsi insieme all'assegno di mantenimento ordinario;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
DÀ ATTO che la ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
DICHIARA tenute e condanna parte ricorrente e parte resistente a rifondere, in solido fra loro, a favore del RA PE (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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