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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 156/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 156/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Carnazza n. 43, presso lo studio dell'avv.
CONTARINO ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Carnazza n. 43, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CONTARINO ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San
Gregorio di Catania (CT) in data 24.04.1982.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 09.09.1982, e Persona_1 [...]
il 21.01.1986. Persona_2
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale il 7.5.2023, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro, e che i figli sono entrambi maggiorenni e coniugati.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Gregorio di
Catania (CT) in data 24.04.1982, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Gregorio di
Catania (CT) dell'anno 1982 al N. 3 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 156/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Carnazza n. 43, presso lo studio dell'avv.
CONTARINO ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Carnazza n. 43, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CONTARINO ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San
Gregorio di Catania (CT) in data 24.04.1982.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 09.09.1982, e Persona_1 [...]
il 21.01.1986. Persona_2
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale il 7.5.2023, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro, e che i figli sono entrambi maggiorenni e coniugati.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Gregorio di
Catania (CT) in data 24.04.1982, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Gregorio di
Catania (CT) dell'anno 1982 al N. 3 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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