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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30-1/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
a scioglimento della riserva, ha emesso nella causa n. r.g. 30-1/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE/I
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERICOLI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE/I
la seguente
ORDINANZA visti gli artt. 127-ter, 283, 351, c.p.c.; visto il decreto presidenziale dell'11.3.2025 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.4.2025 con il deposito di note scritte;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
rilevata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto, non essendo la stessa contenuta nell'atto di appello, essa presupponeva un sopravvenuto mutamento delle circostanze rispetto alla proposizione del gravame;
rilevato che, nel ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c., tale mutamento è stato rinvenuto: i) nella fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. a seguito dell'avvio della procedura di espropriazione forzata concernente l'unico bene immobile di proprietà della ricorrente;
ii) nel rigetto dell'istanza di anticipazione dell'udienza, come da provvedimento del consigliere istruttore emesso in data 18.2.2025; osservato che tali circostanze non sono idonee a giustificare la presentazione dell'istanza ex art. 283, comma 2, c.p.c.; considerato, infatti, che il mutamento delle circostanze, che giustifica la presentazione dell'istanza di inibitoria in corso di causa, deve essere posto in correlazione con la introduzione od emersione di elementi nuovi nella valutazione del maggiore o minore grado di fondatezza del gravame e del periculum in mora;
rilevato che, nella specie, l'avvio della procedura di espropriazione costituisce il naturale riflesso dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, efficacia che, essendo preesistente alla proposizione del gravame, non rappresenta un elemento nuovo atto a giustificare la presentazione dell'istanza in corso di causa;
considerato, in ogni caso, che l'appello, sia pure all'esito di una valutazione sommaria propria della presenta fase, non si appalesa neppure suscettivo di positivo apprezzamento, in quanto l'assetto motivazionale della sentenza impugnata non appare inficiato dalle censure articolate nel gravame;
rilevato, infine, che l'inammissibilità dell'istanza giustifica la condanna della ricorrente al pagamento della pena pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza.
Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Si comunichi.
Firenze, 17.4.2025 Il Presidente dott. Carlo Breggia
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
a scioglimento della riserva, ha emesso nella causa n. r.g. 30-1/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE/I
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERICOLI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE/I
la seguente
ORDINANZA visti gli artt. 127-ter, 283, 351, c.p.c.; visto il decreto presidenziale dell'11.3.2025 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.4.2025 con il deposito di note scritte;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
rilevata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto, non essendo la stessa contenuta nell'atto di appello, essa presupponeva un sopravvenuto mutamento delle circostanze rispetto alla proposizione del gravame;
rilevato che, nel ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c., tale mutamento è stato rinvenuto: i) nella fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. a seguito dell'avvio della procedura di espropriazione forzata concernente l'unico bene immobile di proprietà della ricorrente;
ii) nel rigetto dell'istanza di anticipazione dell'udienza, come da provvedimento del consigliere istruttore emesso in data 18.2.2025; osservato che tali circostanze non sono idonee a giustificare la presentazione dell'istanza ex art. 283, comma 2, c.p.c.; considerato, infatti, che il mutamento delle circostanze, che giustifica la presentazione dell'istanza di inibitoria in corso di causa, deve essere posto in correlazione con la introduzione od emersione di elementi nuovi nella valutazione del maggiore o minore grado di fondatezza del gravame e del periculum in mora;
rilevato che, nella specie, l'avvio della procedura di espropriazione costituisce il naturale riflesso dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, efficacia che, essendo preesistente alla proposizione del gravame, non rappresenta un elemento nuovo atto a giustificare la presentazione dell'istanza in corso di causa;
considerato, in ogni caso, che l'appello, sia pure all'esito di una valutazione sommaria propria della presenta fase, non si appalesa neppure suscettivo di positivo apprezzamento, in quanto l'assetto motivazionale della sentenza impugnata non appare inficiato dalle censure articolate nel gravame;
rilevato, infine, che l'inammissibilità dell'istanza giustifica la condanna della ricorrente al pagamento della pena pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza.
Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Si comunichi.
Firenze, 17.4.2025 Il Presidente dott. Carlo Breggia