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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
FR NA CE
EA MA CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9485/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Darfo Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS) presso lo studio dell'Avv. LORENZETTI TIZIANA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Darfo Boario Terme Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. LORENZETTI TIZIANA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“omologare la separazione dei ricorrenti alle condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Piancogno (Bs), via Dei Gelsi n. 4 – Interno 2, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli. Ad esclusivo carico della stessa saranno gli oneri
1 delle utenze domestiche e gli eventuali oneri condominiali. Il mutuo relativo alla casa coniugale e alle sue pertinenze continuerà a gravare su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre. I coniugi si impegnano, pertanto, ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale i minori si troveranno al momento affidati;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo desideri, rispettando, in ogni caso, gli impegni scolastici dei minori e previo congruo avviso / comunicazione alla moglie e nel rispetto di eventuali impegni già assunti dalla stessa con i minori.
Solo in caso di disaccordo dei coniugi varrà a favore del padre il seguente calendario di visita, fatti salvi gli impegni lavorativi del sig. e gli impegni scolastici dei minori: Parte_2
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due sere a settimana, il lunedì e il giovedì, con possibilità di pernottamento dei bambini presso di lui. In quest'ultimo caso sarà il padre a riaccompagnare la mattina seguente i figli all'asilo e/o a scuola, oppure dalla madre, in caso di periodi di vacanza;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a week-end alternati, dal venerdì, dopo l'asilo e/o dopo la scuola, fino alla domenica sera, quando riaccompagnerà i figli dalla madre, entro le ore 21,00 circa;
- vacanze estive: i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori in termini congrui per la loro organizzazione;
- vacanze natalizie: sette giorni, anche non consecutivi, con il padre, con Natale e Capodanno ad anni alterni tra i genitori;
- vacanze pasquali: tre giorni con il padre, con Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori;
- altre festività durante l'anno: in alternanza tra i genitori.
In caso di disaccordo tra i coniugi, sarà onere del padre provvedere ai trasferimenti necessari all'esercizio del proprio diritto di visita.
In caso di vacanze / viaggi e/o di spostamenti con pernottamento con i figli i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altra il luogo di destinazione, l'indirizzo e il relativo recapito telefonico;
5) il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate bancarie della sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Parte_1
Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
2 Di seguito si riporta integralmente il Protocollo del Tribunale di Brescia per quanto concerne le spese straordinarie:
****
“Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato in richiesta.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via” anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante;
3) ticketes sanitari;
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Nazionale; 4) farmaci omeopatici.
Spese per l'istruzione
A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap
A) spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
3 A) spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”.
****
6) i coniugi concordano che l'eventuale importo dell'assegno unico verrà incassato da ciascuno nella misura del 50%;
7) i coniugi rinunciano a qualunque assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, se non il rispetto di quanto in codesta sede concordato;
9) i coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio anche in relazione alle annotazioni concernenti i figli minori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile ad LO RM (BS) in data 10.9.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di LO RM al n. 11, parte II, serie C, anno 2016, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il giorno 8.2.2020 e il 3.8.2022. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
FR NA CE
EA MA CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9485/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Darfo Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS) presso lo studio dell'Avv. LORENZETTI TIZIANA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Darfo Boario Terme Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. LORENZETTI TIZIANA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“omologare la separazione dei ricorrenti alle condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Piancogno (Bs), via Dei Gelsi n. 4 – Interno 2, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli. Ad esclusivo carico della stessa saranno gli oneri
1 delle utenze domestiche e gli eventuali oneri condominiali. Il mutuo relativo alla casa coniugale e alle sue pertinenze continuerà a gravare su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre. I coniugi si impegnano, pertanto, ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale i minori si troveranno al momento affidati;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo desideri, rispettando, in ogni caso, gli impegni scolastici dei minori e previo congruo avviso / comunicazione alla moglie e nel rispetto di eventuali impegni già assunti dalla stessa con i minori.
Solo in caso di disaccordo dei coniugi varrà a favore del padre il seguente calendario di visita, fatti salvi gli impegni lavorativi del sig. e gli impegni scolastici dei minori: Parte_2
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due sere a settimana, il lunedì e il giovedì, con possibilità di pernottamento dei bambini presso di lui. In quest'ultimo caso sarà il padre a riaccompagnare la mattina seguente i figli all'asilo e/o a scuola, oppure dalla madre, in caso di periodi di vacanza;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a week-end alternati, dal venerdì, dopo l'asilo e/o dopo la scuola, fino alla domenica sera, quando riaccompagnerà i figli dalla madre, entro le ore 21,00 circa;
- vacanze estive: i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori in termini congrui per la loro organizzazione;
- vacanze natalizie: sette giorni, anche non consecutivi, con il padre, con Natale e Capodanno ad anni alterni tra i genitori;
- vacanze pasquali: tre giorni con il padre, con Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori;
- altre festività durante l'anno: in alternanza tra i genitori.
In caso di disaccordo tra i coniugi, sarà onere del padre provvedere ai trasferimenti necessari all'esercizio del proprio diritto di visita.
In caso di vacanze / viaggi e/o di spostamenti con pernottamento con i figli i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altra il luogo di destinazione, l'indirizzo e il relativo recapito telefonico;
5) il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate bancarie della sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Parte_1
Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
2 Di seguito si riporta integralmente il Protocollo del Tribunale di Brescia per quanto concerne le spese straordinarie:
****
“Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato in richiesta.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via” anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante;
3) ticketes sanitari;
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Nazionale; 4) farmaci omeopatici.
Spese per l'istruzione
A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap
A) spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
3 A) spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”.
****
6) i coniugi concordano che l'eventuale importo dell'assegno unico verrà incassato da ciascuno nella misura del 50%;
7) i coniugi rinunciano a qualunque assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, se non il rispetto di quanto in codesta sede concordato;
9) i coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio anche in relazione alle annotazioni concernenti i figli minori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile ad LO RM (BS) in data 10.9.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di LO RM al n. 11, parte II, serie C, anno 2016, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il giorno 8.2.2020 e il 3.8.2022. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
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