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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 258-2024 R.G.L., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Cagliari, n. 42, codice fiscale;
rappresentato e difeso giusta C.F._1
procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Francesco Saverio Dalba, del Foro di
Rovereto elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Riva del Garda (TN), via S.
Tomaso, n. 1 con indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax 0464/555450 ai quali chiede Email_1
siano compiute tutte le notificazioni e comunicazioni
ricorrente
contro
pagina 1 di 12 l' ( , in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti
Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher ( ) in C.F._2 C.F._3
forza di procura generale alle liti in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la Persona_1
sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
convenuto
In punto: pensione quota 100
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: voglia codesto Tribunale, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza rigettate e respinte,
in via principale:
in via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il periodo durante il quale ha prestata attività di lavoro subordinato;
in via di subordine accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge pagina 2 di 12 comunque detratto il reddito di lavoro percepito, determinato nella misura netta del reddito di lavoro dipendente;
si chiede del pari ed in ogni caso l'accertamento negativo del diritti da parte dell'istituto previdenziale alla ripetizione delle mensilità già erogate e da erogarsi, attesa la infondatezza in fatto ed in diritto di quanto dichiarato e richiesto nella nota del 14 gennaio
2022 e nella circolare 117/2019, per l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito; in via subordinata, qualora l'istituto avesse già provveduto o provvedesse in corso di causa al recupero coattivo delle somme pretese – riservata la facoltà di richiedere gli opportuni provvedimenti cautelari – ne domanda la restituzione.
Per l'effetto chiede di:
1. accertare e dichiarare illegittimo o annullare o revocare, i provvedimenti dell' CP_2
impugnati, accertare l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione di tutti gli CP_2
importi percepiti a titolo di pensione maturati per i periodi ivi contemplati, accertando in via principale che nulla è dovuto dal ricorrente ed in via subordinata accertando la rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dal ricorrente, nella misura di una mensilità di pensione o nell'importo netto degli emolumenti stipendiali da lavoro dipendente percepiti dopo l'accesso alla c.d. quota cento, o in altra misura ritenuta di giustizia, con condanna dell' all'erogazione del trattamento pensionistico ed alla CP_2
restituzione delle somme eventualmente trattenute;
pagina 3 di 12 2. in via subordinata rideterminare l'importo dovuto in restituzione dal ricorrente, nella misura di 322,26- euro pari all'importo netto degli emolumenti stipendiali da lavoro dipendente percepiti dopo l'accesso alla c.d. quota cento , o nella misura di una mensilità di trattamento pensionistico, o in altra misura ritenuta di giustizia;
3. in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la buona fede del ricorrente e, in caso di condanna al pagamento di quanto sopra, calcolare ex art. 2033 esclusivamente gli interessi dal giorno della domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
per parte convenuta:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti
In via principale a) Rigettare il ricorso avverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione delle spese giudiziali.
b) In via subordinata istruttoria sentirsi a chiarimenti ex art. 421 c.p.c. sui regimi di incumulabilità della pensioni e sui recuperi delle indebite erogazioni i funzionari CP_3
e c/o
[...] Controparte_4 CP_5
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato 16.05.2024 conveniva in giudizio e chiedeva Parte_1 CP_2
al Tribunale di dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.
pagina 4 di 12 26, anche per il periodo durante il quale aveva prestato attività di lavoro subordinato,
eventualmente e, del tutto in via subordinata, scorporata la mensilità entro la quale era ricaduto il periodo lavorato o comunque detratti i redditi di lavori percepiti, determinati nella misura netta del reddito di lavoro dipendente;
chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità della richiesta dell' di restituzione degli importi percepiti a titolo di CP_2
pensione maturati per l'anno 2020.
Si costituiva tempestivamente l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa ed all'udienza successiva del 23.10.2024 dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10.12.2024.
Parte ricorrente depositava note conclusionali
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Ma si proceda con ordine.
Fatti pacifici
Il ricorrente beneficia di trattamento pensionistico erogato dall' ai sensi dell'art. 14 CP_2
del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. quota 100), per un importo mensile di 1.598,21- euro lordi e 1.335,94- euro netti.
Successivamente alla pensione ha brevemente prestato attività lavorativa, per soli sette giorni (4 ad agosto e 3 a settembre 2020), percependo un salario pari a 322,26- euro.
pagina 5 di 12 Nel gennaio 2022 l'Amministrazione ha richiesto al ricorrente la restituzione di un
“importo complessivo di euro 12.640,50-”, pari ad una annualità di pensione, avendo lo stesso “ricevuto, nel periodo dal 01/01/2020 al 31/10/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat.VOCOM n. 36024836”, in ragione dell'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento della pensione.
Fonti
La pensione quota 100 è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019 -2021 dall'art. 14 del d.l. 28.01.2019n.4 entrato in vigore il 29.01.2019.
Per quanto attiene più propriamente la questione controversa oggetto della presente causa, il comma 3 del citato decreto prevede “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti
per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad
eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui“.
Merito
La questione della incumulabilità delle pensione anticipata maturata in forza dell'art. 14 comma 1 d.l. 28.01.2019 n.4 convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n.26
con i redditi da lavoro subordinato è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza 30994/24 del 4.12.2024 in caso sovrapponibile al presente, affermando per l'appunto l'incumulabilità di pensione e reddito da lavoro dipendente, con motivazione approfondita che si condivide.
La Corte ha premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234
del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne pagina 6 di 12 rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38
anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale,
all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che CP_2
autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234
del 2022 cit.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la pagina 7 di 12 percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità,
costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da
Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234
del 2022).
“Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del
divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine
macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio
sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica
eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).”
Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonda in una violazione dell'art. 3 Cost., perché da un lato le situazioni richiamate dal ricorrente non sono comparabili in quanto riconducibili a regimi previdenziali differenziati e dall'altro l'intervento solidaristico in questione è “eccezionale”, all'interno di un sistema pagina 8 di 12 previdenziale sostenibile, ed è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dal ricorrente.
Irripetibilità dell'indebito pensionistico
Va preliminarmente osservato come la materia dell'indebito previdenziale è regolata dalla legge numero 88 del 1989 che, all'art. 52 (rubricatpo appunto “prestazioni indebite”), che dispone : “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni
speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso
in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o
pagina 9 di 12 sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Dal succitato panorama normativo emerge pertanto che il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di
“omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Va rilevato come a mente della costante esegesi interpretativa, la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto è peculiare e non coincide con la connotazione soggettiva – in termini di consapevolezza e volontà – prevista dalla figura penalistica, essendo invece sufficiente che l'errore sia addebitabile a fatto sia pure non fraudolento del beneficiario purché inerisca a circostanze non note all'ente previdenziale.
Lo stato soggettivo del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici, è ravvisabile anche nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente, rilevando ad esempio anche nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.
Parte ha tempestivamente eccepito che il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di CP_2
comunicazione all' dell'inizio dello svolgimento di attività di lavoro dipendente. CP_2
Il ricorrente, per parte propria nulla ha prodotto per contestare tale omissione all'udienza ex art. 420 c.p.c..
pagina 10 di 12 Parte ha altresì tempestivamente eccepito che nel provvedimento di liquidazione della CP_2
pensione era stato riportato sotto il paragrafo “obbligo di comunicazioni” un richiamo sintetico al regime dell'incumulabilità, precisando che “Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata a settembre 2021, i redditi derivanti dallo volgimento di
qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della
pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella
gestione a carico della quale e stata liquidata la pensione, comportano la sospensione
dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi.
CP_ Pertanto e tenuto a comunicare all l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro
dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico e compatibile esclusivamente con i
redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro
lordi annui. Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla
decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di
vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione
di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se
CP_ conseguiti dopo la decorrenza della pensione. Lei, pertanto, e tenuto a comunicare all
l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali. L'omessa o incompleta comunicazione
comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.”, con l'evidente conseguenza che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del divieto di cumulo e delle conseguenze che sarebbero discese in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, si ritiene che sussistano i presupposti che consentono la ripetizione dell'indebito e pertanto va ritenuta legittima la ripetizione di indebito disposta dall' , non vertendosi in ipotesi di errore unicamente Controparte_6
pagina 11 di 12 imputabile all' , bensì in ipotesi di omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti CP_2
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
.-.-.-.-..
Spese
Considerato che solo successivamente al deposito del ricorso è stata pronunciata la prima sentenza della Suprema Corte in materia e che fino al momento del deposito del ricorso si riscontravano orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, si ritiene sussistano motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 258-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 16.05.2024 da contro , così provvede: Parte_1 CP_2
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
il ricorso,
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso, Bolzano 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 marzo 2019, n. 26, scorporata la mensilità entro la quale è ricaduto il periodo lavorato o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 258-2024 R.G.L., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Cagliari, n. 42, codice fiscale;
rappresentato e difeso giusta C.F._1
procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Francesco Saverio Dalba, del Foro di
Rovereto elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Riva del Garda (TN), via S.
Tomaso, n. 1 con indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax 0464/555450 ai quali chiede Email_1
siano compiute tutte le notificazioni e comunicazioni
ricorrente
contro
pagina 1 di 12 l' ( , in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti
Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher ( ) in C.F._2 C.F._3
forza di procura generale alle liti in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la Persona_1
sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
convenuto
In punto: pensione quota 100
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: voglia codesto Tribunale, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza rigettate e respinte,
in via principale:
in via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il periodo durante il quale ha prestata attività di lavoro subordinato;
in via di subordine accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge pagina 2 di 12 comunque detratto il reddito di lavoro percepito, determinato nella misura netta del reddito di lavoro dipendente;
si chiede del pari ed in ogni caso l'accertamento negativo del diritti da parte dell'istituto previdenziale alla ripetizione delle mensilità già erogate e da erogarsi, attesa la infondatezza in fatto ed in diritto di quanto dichiarato e richiesto nella nota del 14 gennaio
2022 e nella circolare 117/2019, per l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito; in via subordinata, qualora l'istituto avesse già provveduto o provvedesse in corso di causa al recupero coattivo delle somme pretese – riservata la facoltà di richiedere gli opportuni provvedimenti cautelari – ne domanda la restituzione.
Per l'effetto chiede di:
1. accertare e dichiarare illegittimo o annullare o revocare, i provvedimenti dell' CP_2
impugnati, accertare l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione di tutti gli CP_2
importi percepiti a titolo di pensione maturati per i periodi ivi contemplati, accertando in via principale che nulla è dovuto dal ricorrente ed in via subordinata accertando la rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dal ricorrente, nella misura di una mensilità di pensione o nell'importo netto degli emolumenti stipendiali da lavoro dipendente percepiti dopo l'accesso alla c.d. quota cento, o in altra misura ritenuta di giustizia, con condanna dell' all'erogazione del trattamento pensionistico ed alla CP_2
restituzione delle somme eventualmente trattenute;
pagina 3 di 12 2. in via subordinata rideterminare l'importo dovuto in restituzione dal ricorrente, nella misura di 322,26- euro pari all'importo netto degli emolumenti stipendiali da lavoro dipendente percepiti dopo l'accesso alla c.d. quota cento , o nella misura di una mensilità di trattamento pensionistico, o in altra misura ritenuta di giustizia;
3. in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la buona fede del ricorrente e, in caso di condanna al pagamento di quanto sopra, calcolare ex art. 2033 esclusivamente gli interessi dal giorno della domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
per parte convenuta:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti
In via principale a) Rigettare il ricorso avverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione delle spese giudiziali.
b) In via subordinata istruttoria sentirsi a chiarimenti ex art. 421 c.p.c. sui regimi di incumulabilità della pensioni e sui recuperi delle indebite erogazioni i funzionari CP_3
e c/o
[...] Controparte_4 CP_5
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato 16.05.2024 conveniva in giudizio e chiedeva Parte_1 CP_2
al Tribunale di dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.
pagina 4 di 12 26, anche per il periodo durante il quale aveva prestato attività di lavoro subordinato,
eventualmente e, del tutto in via subordinata, scorporata la mensilità entro la quale era ricaduto il periodo lavorato o comunque detratti i redditi di lavori percepiti, determinati nella misura netta del reddito di lavoro dipendente;
chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità della richiesta dell' di restituzione degli importi percepiti a titolo di CP_2
pensione maturati per l'anno 2020.
Si costituiva tempestivamente l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa ed all'udienza successiva del 23.10.2024 dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10.12.2024.
Parte ricorrente depositava note conclusionali
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Ma si proceda con ordine.
Fatti pacifici
Il ricorrente beneficia di trattamento pensionistico erogato dall' ai sensi dell'art. 14 CP_2
del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. quota 100), per un importo mensile di 1.598,21- euro lordi e 1.335,94- euro netti.
Successivamente alla pensione ha brevemente prestato attività lavorativa, per soli sette giorni (4 ad agosto e 3 a settembre 2020), percependo un salario pari a 322,26- euro.
pagina 5 di 12 Nel gennaio 2022 l'Amministrazione ha richiesto al ricorrente la restituzione di un
“importo complessivo di euro 12.640,50-”, pari ad una annualità di pensione, avendo lo stesso “ricevuto, nel periodo dal 01/01/2020 al 31/10/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat.VOCOM n. 36024836”, in ragione dell'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento della pensione.
Fonti
La pensione quota 100 è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019 -2021 dall'art. 14 del d.l. 28.01.2019n.4 entrato in vigore il 29.01.2019.
Per quanto attiene più propriamente la questione controversa oggetto della presente causa, il comma 3 del citato decreto prevede “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti
per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad
eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui“.
Merito
La questione della incumulabilità delle pensione anticipata maturata in forza dell'art. 14 comma 1 d.l. 28.01.2019 n.4 convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n.26
con i redditi da lavoro subordinato è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza 30994/24 del 4.12.2024 in caso sovrapponibile al presente, affermando per l'appunto l'incumulabilità di pensione e reddito da lavoro dipendente, con motivazione approfondita che si condivide.
La Corte ha premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234
del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne pagina 6 di 12 rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38
anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale,
all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che CP_2
autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234
del 2022 cit.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la pagina 7 di 12 percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità,
costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da
Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234
del 2022).
“Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del
divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine
macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio
sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica
eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).”
Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonda in una violazione dell'art. 3 Cost., perché da un lato le situazioni richiamate dal ricorrente non sono comparabili in quanto riconducibili a regimi previdenziali differenziati e dall'altro l'intervento solidaristico in questione è “eccezionale”, all'interno di un sistema pagina 8 di 12 previdenziale sostenibile, ed è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dal ricorrente.
Irripetibilità dell'indebito pensionistico
Va preliminarmente osservato come la materia dell'indebito previdenziale è regolata dalla legge numero 88 del 1989 che, all'art. 52 (rubricatpo appunto “prestazioni indebite”), che dispone : “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni
speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso
in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o
pagina 9 di 12 sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Dal succitato panorama normativo emerge pertanto che il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di
“omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Va rilevato come a mente della costante esegesi interpretativa, la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto è peculiare e non coincide con la connotazione soggettiva – in termini di consapevolezza e volontà – prevista dalla figura penalistica, essendo invece sufficiente che l'errore sia addebitabile a fatto sia pure non fraudolento del beneficiario purché inerisca a circostanze non note all'ente previdenziale.
Lo stato soggettivo del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici, è ravvisabile anche nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente, rilevando ad esempio anche nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.
Parte ha tempestivamente eccepito che il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di CP_2
comunicazione all' dell'inizio dello svolgimento di attività di lavoro dipendente. CP_2
Il ricorrente, per parte propria nulla ha prodotto per contestare tale omissione all'udienza ex art. 420 c.p.c..
pagina 10 di 12 Parte ha altresì tempestivamente eccepito che nel provvedimento di liquidazione della CP_2
pensione era stato riportato sotto il paragrafo “obbligo di comunicazioni” un richiamo sintetico al regime dell'incumulabilità, precisando che “Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata a settembre 2021, i redditi derivanti dallo volgimento di
qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della
pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella
gestione a carico della quale e stata liquidata la pensione, comportano la sospensione
dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi.
CP_ Pertanto e tenuto a comunicare all l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro
dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico e compatibile esclusivamente con i
redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro
lordi annui. Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla
decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di
vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione
di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se
CP_ conseguiti dopo la decorrenza della pensione. Lei, pertanto, e tenuto a comunicare all
l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali. L'omessa o incompleta comunicazione
comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.”, con l'evidente conseguenza che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del divieto di cumulo e delle conseguenze che sarebbero discese in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, si ritiene che sussistano i presupposti che consentono la ripetizione dell'indebito e pertanto va ritenuta legittima la ripetizione di indebito disposta dall' , non vertendosi in ipotesi di errore unicamente Controparte_6
pagina 11 di 12 imputabile all' , bensì in ipotesi di omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti CP_2
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
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Spese
Considerato che solo successivamente al deposito del ricorso è stata pronunciata la prima sentenza della Suprema Corte in materia e che fino al momento del deposito del ricorso si riscontravano orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, si ritiene sussistano motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 258-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 16.05.2024 da contro , così provvede: Parte_1 CP_2
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
il ricorso,
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso, Bolzano 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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28 marzo 2019, n. 26, scorporata la mensilità entro la quale è ricaduto il periodo lavorato o