Ordinanza cautelare 24 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 14 aprile 2021
Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/01/2022, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00166/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’accertamento
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi nell'ambito del procedimento di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, ex art.10 e 11 T.U.L.P.S. n. 773/1931, e di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, avviato con la nota -OMISSIS-;
- conseguentemente dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento di cui sopra.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’1-2 Febbraio 2021:
per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia,
- del provvedimento a firma del Vice-Prefetto Vicario di Brindisi, -OMISSIS-, con cui viene disposto nei confronti del ricorrente il divieto, ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie;
- del provvedimento sempre del Vice Prefetto Vicario di Brindisi prot.-OMISSIS-, notificato in data 27.1.2021, con cui si dispone il ritiro del decreto di nomina a guardia particolare giurata e si comunica che, essendo scaduto di validità il predetto decreto di nomina unitamente alla licenza di porto d'armi a tassa ridotta, non saranno oggetto di revoca;
- del provvedimento, di estremi ignoti, di cui alla nota -OMISSIS-, non meglio conosciuta, con cui l'Ufficio Polizia di Frontiera dello Scalo Marittimo e Aereo di Brindisi ha disposto e comunicato la revoca del permesso di accesso al Porto di Brindisi, nei confronti del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale o comunque incompatibile con le richieste di cui all'odierno ricorso, ivi compresa ove occorra la nota interlocutoria del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to V. Parato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato e depositato il 21.1.2021, il ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Brindisi nell’ambito del procedimento, ex artt.10 e ss. e 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, avviato con la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui si comunicava al predetto, ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, ai sensi degli artt.10 e segg. del T.U.L.P.S. n. 773/1931, e di divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del medesimo T.U.L.P.S., (iniziato a seguito del ritrovamento nell’automobile del ricorrente, in data 4.7.2020, da parte di una pattuglia NORM- Sezione Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Brindisi di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 0,5 ed una sigaretta confezionata artigianalmente e in parte combusta, contenente tabacco misto a sostanza stupefacente del tipo marijuana).
1.1. A sostegno del ricorso introduttivo sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE ART. 2 L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. –
VIOLAZIONE D.P.C.M. 10.10.2012 N.214 E D.P.C.M. 21.3.2013 N.58 - ERRONEA APPLICAZIONE ART.10 E SS. E 39 T.U.L.P.S. N. 773/1931- VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA.
1.2. In data 27.1.2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
1.2. Con motivi aggiunti, notificati in data 01.02.2021 e depositati il successivo 02.02.2021, il ricorrente ha, poi, impugnato i provvedimenti del 25.1.2021, nelle more sopravvenuti, con i quali la Prefettura di Brindisi ha disposto nei suoi confronti il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931 di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie e il ritiro del decreto di nomina a guardia particolare giurata, comunicando che, essendo scaduto di validità il predetto decreto di nomina unitamente alla licenza di porto d'armi a tassa ridotta, non sarebbero stati oggetto di revoca, rassegnando i motivi di seguito rubricati.
VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE ARTT.75 E SS. D.P.R. 309/1990
VIOLAZIONE ART. 10, 11, 39,42, 43 DEL T.U.L.P.S. N. 773/1931 – VIOLAZIONE ARTT.2 e 3 L.241/1990- CARENZA DI MOTIVAZIONE ERRONEA INTERPRETAZIONE D.M. 28.4.1998 – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.
1.3.Con ordinanza cautelare n.106/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 23.02.2021, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati dal ricorrente con i motivi aggiunti, ritenendo sussistenti i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, “ atteso che: -sotto il primo profilo, da un lato, non risulta ancora definito il procedimento di cui all’art.75 quarto comma del D.P.R. n. 309/1990 e, dall’altro, il decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi -OMISSIS-- contenente il divieto ex art.39 T.U.L.P.S. n. 773/1931 di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie (provvedimento presupposto alla coeva nota di ritiro della nomina a guardia giurata) - appare scontare il rilevato deficit motivazionale e istruttorio in ordine all’errata considerazione che l’episodio contestato si configura tra i “reati di una certa rilevanza e gravità, quale quello di cui trattasi”, laddove la violazione contestata ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.n.309/1990 (per il “rinvenimento di uno spinello semicombusto occultato all'interno di un contenitore metallico e circa 0,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, custodita in un contenitore di plastica”) costituisce, invece, un illecito amministrativo con applicazione delle sanzioni (amministrative) ivi indicate; sotto il profilo del periculum in mora, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti (che, comunque, avrebbero richiesto una motivazione “rafforzata” in ordine alla inconciliabilità concreta del servizio di vigilanza svolto dal ricorrente con la violazione contestata) in quanto incidenti sul ritiro del decreto di nomina a guardia giurata comportano la perdita, per il ricorrente e la propria famiglia, della necessaria fonte di sostentamento, connessa all’esercizio del servizio di vigilanza ”.
1.4. Con istanza proposta in via incidentale, notificata alla Amministrazione resistente e depositata in data 11 marzo 2021, il ricorrente ha chiesto poi a questo Tribunale di “ ordinare alla P.A convenuta, in persona del legale rappresentate p.t., di voler ottemperare e dare esecuzione all’ordinanza cautelare in epigrafe indicata, nei termini innanzi spiegati, assegnando il termine entro cui l’esecuzione deve avvenire. Nominare, per l’ipotesi che tale termine decorra infruttuosamente, un Commissario ad acta che si sostituisca all’ente resistente, assegnando allo stesso un termine entro cui adempiere ”.
Con ordinanza collegiale n. 537/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 13.04.2021, questo Tribunale ha respinto la predetta istanza incidentale di esecuzione della misura cautelare, ritenendo che “ l’Amministrazione resistente abbia nel frattempo provveduto a fornire esatta esecuzione alla citata ordinanza cautelare n.106/2021 ”, atteso che “ Con nota -OMISSIS-depositata in data 29 marzo 2021 e indirizzata al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi e al ricorrente, la Prefettura di Brindisi, nella persona del Viceprefetto Vicario, ha comunicato che “in relazione al dispositivo della citata ordinanza cautelare, le armi sottoposte a ritiro cautelativo ai sensi dell'art. 39 TULPS in data 04.07.2020 possono essere provvisoriamente restituite all'interessato, ferme restando eventuali successive determinazioni di questo Ufficio. Per quanto attiene ai titoli di polizia giunti a scadenza naturale il 9/8/2020, agli atti di questo Ufficio in quanto non utilizzabili, si darà corso al procedimento per il rinnovo ove vengano proposte le relative istanze” e, a seguito della stessa, il Dott. -OMISSIS-in qualità di titolare della licenza di P.S. dell'Istituto di Vigilanza "-OMISSIS-" con sede in -OMISSIS- ha poi effettivamente richiesto il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata - avente scadenza il 09/08/2020- al Sig. --OMISSIS- -OMISSIS-”.
1.5. Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Osserva, il Collegio, che il ricorso introduttivo del giudizio - ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’espresso riscontro fornito (in corso di causa) dalla Prefettura resistente con i provvedimenti del 25 Gennaio 2021- ut supra epigrafati - impugnati con i motivi aggiunti notificati in data 1° Febbraio 2021.
Alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, è noto che il decorso del termine assegnato nell’atto di diffida e la notificazione e il deposito del ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato non consumano il suo potere di pronunciarsi; pertanto, in caso di pronuncia (anche non satisfattiva dell’interesse fatto valere) della P.A. su detta istanza, il ricorso giurisdizionale volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto attivato prima di detta pronuncia va dichiarato improcedibile perché, essendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto volto all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza rimasta inevasa, è evidente che la risposta di quest’ultima fa venir meno l’interesse del ricorrente ad una decisione che si sarebbe limitata ad imporre l’obbligo di una risposta esplicita (Cfr: “ex multis”: Consiglio di Stato, V Sezione, 25 Agosto 2011 n° 4807;T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 21/04/2015, n. 1304; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/06/2018, n. 1084;T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Terza, 28 settembre 2018, n. 1379).
3. Il ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente in data 1° Febbraio 2021 è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere e, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. Osserva, il Tribunale, che in data 01.09.2021 l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi -OMISSIS-con la quale “ si trasmettono: 1. Provvedimento firmato in data 16.7.2021 con il quale si è concluso il procedimento ex art. 75 D.P.R. 309/90;2. Provvedimento firmato in data 25.8.2021 con il quale, in esecuzione provvisoria dell'ordinanza cautelare del TAR Puglia Sezione di Lecce n. 106/21 pronunciata il 23 febbraio 2021, è stata approvata la nomina a guardia particolare giurata del ricorrente e contestualmente è stata rigettata l'istanza del sig. -OMISSIS- relativa al rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta;3. Informativa della Questura di Brindisi in data 6.8.2021 ”.
In particolare, l’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo ex art. 75 D.P.R. n.309/1990, la cui omissione, era stata lamentata con la prima censura dei motivi aggiunti, comporta, sotto tale profilo, la improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatta sul punto la pretesa avanzata con tale atto.
3.2. Il ricorso per motivi aggiunti è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ordine ai residui profili.
Va in proposito rilevato, in via generale, “ che nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento; b) l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).
L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta quindi la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest'ultimo.
Non è configurabile l'improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l'adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo; invece, nel caso in cui il contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz'altro ritenersi che l'autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).
Nel caso che ci occupa, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 106/2021, il Prefetto di Brindisi con il citato provvedimento del 31 agosto 2021 ha “ in esecuzione provvisoria dell'ordinanza cautelare del TAR Puglia Sezione di Lecce n.106121 pronunciata il 23 febbraio 2021”, approvato la nomina a guardia particolare giurata del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dipendente dell'istituto di vigilanza "-OMISSIS-.» con sede -OMISSIS-, ferme restando eventuali successive determinazioni all'esito della discussione fissata per il 22 dicembre 2021 ” e contestualmente rigettato l'istanza dello stesso relativa al rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta.
Tale ultimo provvedimento, risulta del tutto innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del ricorrente ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto dall’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 106/2021, tuttavia contiene nuove ed autonome valutazioni dell'Amministrazione con il definitivo superamento di quelle poste a base dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti descritti in narrativa.
Tale situazione comporta, per pacifica giurisprudenza amministrativa, la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (in casi analoghi: Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; Sezione V, 27/10/2014, n. 5281).
A tanto aggiungasi che questi ultimi provvedimenti (sopravvenuti) sono stati già impugnati dal medesimo ricorrente, come dallo stesso riconosciuto all’udienza odierna, con motivi aggiunti proposti in altro ricorso (n. 682/2021), pendente dinanzi a questo Tribunale (istanza cautelare respinta con ordinanza n. 553 del 21 Settembre 2021).
4. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. e i motivi aggiunti proposti in corso di causa, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO