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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LV SI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 5683 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO Parte_1
PARADISI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RI OR TI;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio a RI (AN) il 14.01.2012, Controparte_1 avanzando, altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Con memoria depositata in data 08.01.2025 si è costituito il signor non opponendosi non CP_1 opponendosi alle domande avversarie, ma formulando condizioni difformi da quelle della ricorrente.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
4. All'udienza del 12.03.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore.
5. Con sentenza n. 511/2025 emessa in data 12.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
6. All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione in epigrafe riportate.
7. La domanda è meritevole di accoglimento.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 511 del 12.03.2025, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, e rilevato che la stessa è ormai passata in giudicato e che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, il Collegio può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Quanto alle ulteriori statuizioni, le condizioni concordate dalle parti, già omologate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli minori.
Non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto dei minori ed , in quanto Per_1 Per_2 manifestamente superfluo in ragione del clima collaborativo tra i genitori nonché della minore in ragione della sua tenera età. Per_3
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a RI (AN) il 14/01/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
RI (AN) al n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2012; conferma le ulteriori condizioni già stabilite con la sentenza di separazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND NI LV SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LV SI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 5683 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO Parte_1
PARADISI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RI OR TI;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio a RI (AN) il 14.01.2012, Controparte_1 avanzando, altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Con memoria depositata in data 08.01.2025 si è costituito il signor non opponendosi non CP_1 opponendosi alle domande avversarie, ma formulando condizioni difformi da quelle della ricorrente.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
4. All'udienza del 12.03.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore.
5. Con sentenza n. 511/2025 emessa in data 12.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
6. All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione in epigrafe riportate.
7. La domanda è meritevole di accoglimento.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 511 del 12.03.2025, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, e rilevato che la stessa è ormai passata in giudicato e che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, il Collegio può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Quanto alle ulteriori statuizioni, le condizioni concordate dalle parti, già omologate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli minori.
Non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto dei minori ed , in quanto Per_1 Per_2 manifestamente superfluo in ragione del clima collaborativo tra i genitori nonché della minore in ragione della sua tenera età. Per_3
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a RI (AN) il 14/01/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
RI (AN) al n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2012; conferma le ulteriori condizioni già stabilite con la sentenza di separazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND NI LV SI
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