Articolo 8 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1992
Art. 8. (Termini per comparire) 1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 163-bis del codice di procedura civile , aggiunto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 163-bis (Termine per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato il calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini inidicati dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente