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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha depositato la seguente sentenza all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n. 10325/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Lucia Di Marino
Ricorrente
E
COroparte_1
in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso, depositato in data 31.07.2023, parte ricorrente in epigrafe, dedotto di essere dipendente del convenuto e di prestare la sua attività lavorativa CP_1 presso l'Istituto Comprensivo statale “2 Don Bosco Verdi” sito
CO in Qualiano (NA) con la qualifica di personale ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogato in data 05.07.2023 Prot. 0003599 per carenza della motivazione del provvedimento disciplinare in quanto illogico, incongruo, inadeguato ed insufficiente. In particolare il ricorrente ha esposto di aver ricevuto in data 05.06.2023 formale contestazione disciplinare per le seguenti circostanze di fatto avvenute in data 30.05.2023: l'abbandono della propria postazione di lavoro assegnata secondo disposizione di servizio n.4961 del 07.11.2022, l'utilizzo del proprio cellulare personale durante l'orario di lavoro, l'aver posto in essere comportamenti contrari ai principi di correttezza nei rapporti professionali, l'omissione nei doveri di sorveglianza degli accessi ai servizi igienici fruiti dagli alunni nonché l'ingiustificato rifiuto all'esecuzione di disposizione di servizio orale avente ad oggetto il coadiuvare una collega nel trasporto di materiale per lo svolgimento delle prove INVALSI. Ha poi dedotto di aver presentato in data
23.06.2023 memoria difensiva consegnata a mani, contestando la ricostruzione di fatto delle circostanze addebitate, giustificando il rifiuto allo svolgimento di incarichi di movimentazione per motivi di salute, nonché segnalando comportamenti antisindacali del DGSA;
che il procedimento disciplinare si era concluso in data 05.07.2023 con l'irrogazione della sanzione del rimprovero scritto. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali assunte nel procedimento disciplinare in quanto incomplete e de relato, nonché il conseguimento di un danno non patrimoniale, ovvero esistenziale e morale, direttamente derivante dagli atti vessatori subiti.
Per tali ragioni ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro chiedendo dichiararsi la nullità o l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato con determinazione del
05.07.2023 prot. 0003599 e l'annullamento della sanzione disciplinare del rimprovero scritto nonché la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificare in via equitativa, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, si sono costituiti il e l'COroparte_1 [...] contestando in fatto COroparte_1 ed in diritto quanto dedotto da parte ricorrente, eccependo l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di sufficienti allegazioni e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. In particolare, la parte resistente ha sottolineato la legittimità del procedimento disciplinare,
l'assenza di contestazione in ricorso di parte ricorrente delle condotte poste in essere in data 30.05.2023,
l'insussistenza delle ragioni mediche a giustificazione del diniego all'osservanza della disposizione di servizio oralmente impartita, l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in data 01.06.2023 sui fatti del
30.05.2023 nonché la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità della condotta.
Acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, ritenuta la causa di natura documentale, all'esito del deposito delle note disposte ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la valutazione della legittimità della sanzione disciplinare conservativa del rimprovero scritto irrogata nei confronti di
CO un dipendente .
Con provvedimento disciplinare adottato con determinazione del
05.07.2023 prot. 0003599 era stata irrogata la suddetta sanzione disciplinare conservativa alla luce delle contestazioni addotte nella comunicazione del 05.06.2023 prot.0003085 nella quale erano state addebitate al ricorrente le seguenti condotte avvenute in data 30.05.2023: “In data
Co 30/05/2023 la lasciava la propria postazione di lavoro incustodita e non sorvegliata trovandosi sulla rampa di scale che dal viale laterale conduce alla ex vicepresidenza e non alla postazione assegnata secondo la disposizione di servizio prot. n. 4961 del 7/11/2022; In data 30/05/2023 la SV faceva uso del cellulare nell'orario di servizio (circa le ore 9.30) per svariati minuti;
In data 30/05/2023 la SV aveva un comportamento non rispettoso della DSGA: mentre la DSGA lo richiamava al suo dovere e a interrompere immediatamente una conversazione telefonica per tornare immediatamente alla propria postazione di vigilanza all'accesso dei servizi igienici fruiti dagli alunni, Lei faceva cenno con la mano di attendere e non interrompeva la comunicazione;
In data
Co 30/05/2023 la alzava la voce nei corridoi, determinando un comportamento non conforme ai principi di correttezza dei rapporti deontologici e professionali chiedendo alla DSGA “chi era lei per dare ordini” determinando l'interruzione delle lezioni nelle classi che affacciano sul corridoio in questione;
In data 30/05/2023 Si è rifiutato di eseguire disposizione di servizio impartita verbalmente dalla DSGA consistente nel coadiuvare una collega nel trasporto di materiale per lo svolgimento delle prove INVALSI contenuti in uno scatolo simile a quelli che contengono l risme di carta”.
In via preliminare occorre rilevare come si possa procedere alla valutazione degli elementi probatori nonché dell'adempimento del relativo onere, in relazione alle specifiche allegazioni fattuali delle parti. In tal senso è da accogliere quanto espresso in motivazione dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne unicamente i fatti, non le prove o il loro significato: per esse gli artt. 414 e 416 c.p.c. (nel rito speciale) richiedono solo l'indicazione specifica, non anche una spiegazione in termini di significatività e valenza probatoria che, invece, sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d'ufficio […] D'altronde, è da sempre pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne, proprio perché
l'allegazione consiste in una narrazione, soltanto i fatti
(primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove (documentali, testimoniali, periziali) offerte”.
Alla luce di questa interpretazione non possono che ritenersi pacifici, allo stato degli atti di causa, in relazione a quanto espresso nella lettera di contestazione ed altresì confermato dalle allegazioni nel ricorso introduttivo depositato, i seguenti fatti: il ricorrente non ha aiutato la collega nel trasporto del materiale didattico indicato dalla disposizione di servizio orale della DGSA;
il sig. Pt_1 non si trovava, al momento della lite con la , presso la CP_4 sua postazione lavorativa perché impegnato in una conversazione telefonica;
il ricorrente ha sostenuto un'accesa discussione con la DGSA.
Tale assetto fattuale non risulta contestato in modo specifico da parte attorea la quale si è limitata, rispetto ai fatti contestati, a fornire giustificazioni che sono risultate, già nella fase amministrativa, insufficienti ad escludere il valore disciplinare delle condotte assunte, confermandosi, dunque, il carattere disciplinarmente rilevante del fatto.
Il ricorrente ha, ad esempio, lamentato problemi di salute
(lombosciatalgia) che gli avrebbero impedito di aiutare la collega nel sollevare pesi. Tuttavia, il sig. , Pt_1 sottoposto a visita medica annuale dal medico Competente in data 19.5.2023 (referto prot. n. 2773 del 22.5.2023 allegato alla meoria difensiva), è risultato “idoneo alla mansione specifica” senza indicazione di limiti alla movimentazione dei carichi o altri tipi di esoneri legati a patologie ortopediche o di altro tipo.
Con riguardo poi al criterio della proporzionalità della sanzione scelta rispetto ai fatti oggetto di contestazione, deve ritenersi che il convenuto abbia preso in CP_1 considerazione tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata, implicando un ponderato giudizio di adeguatezza, commisurato alla gravità della colpa e alla intensità della violazione della buona fede contrattuale, in relazione ai fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile ad incidere sull'effettivo disvalore, con conseguente irrogazione di una sanzione disciplinare commisurata all'entità ed alla particolare gravità della condotta posta in essere dal ricorrente.
Il rispetto del criterio di proporzionalità della sanzione risulta inoltre anche alla luce della mancata contestazione dei fatti così come posti a fondamento del provvedimento disciplinare conservativo, essendo evidenti la violazione degli obblighi e dei doveri di comportamento propri alla mansione svolta, l'intenzionalità del comportamento, nonché la pericolosità dell'assenza di vigilanza dei locali igienici in uso agli studenti.
Con riferimento alla seconda domanda presentata, avente ad oggetto il risarcimento del danno immateriale subito da parte istante, occorre evidenziare che l'asserita vessatorietà della condotta datoriale è scarsamente allegata ed è in ogni caso rimasta sfornita di prova.
Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di danno non patrimoniale: “4.1.1. Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (vedi Cass. Civ., sez.III, sent. 28 settembre- 10 novembre 2020, n.
25164).
Il danno non patrimoniale non può considerarsi dunque danno in re ipsa, potenzialmente snaturando così la funzione del risarcimento concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno (cfr. Corte di Cassazione, Sezione
III Civile, ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056, Corte di
Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974,
26975), ma va pertanto sempre allegato e provato, anche per presunzioni.
Per tali ragioni il ricorso non può che essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte resistente che si liquidano in € 3.689,00 oltre accessori come per legge.
Aversa, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua