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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. AN Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4455 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CARUCCIO SILVANO
e
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato CARUCCIO SILVANO
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 12/06/2025 ed Parte_1 Pt_2 hanno proposto domanda contestuale di separazione e scioglimento del lo-
[...]
pagina 1 di 3 ro matrimonio, unione celebrata in ALBANIA in data 04/01/2008 e trascritta in
Italia nei Registri dello Stato civile del Comune di Collecchio (PR), dalla quale in data 17/11/2017 è nato il figlio AN.
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni in esse contenute;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata in [...] Parte_1 il 01/02/1989) ed (nato in [...] il [...]) deve essere Parte_2 senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, esaminata la documentazione depositata in giu- dizio, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso con- giunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata in Parte_1
ALBANIA il 01/02/1989) ed (nato in [...] il Parte_2
24/01/1987) che hanno contratto matrimonio in data 04/01/2008 in ALBANIA, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di COLLEC-
CHIO (PR), atto n. 30 – Parte 2 – serie C, Anno 2024;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto e alle note scritte depositate in pagina 2 di 3 data 17/11/2025, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLLEC-
CHIO (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. AN Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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