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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/07/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Merletti Presidente relatore dott. Silvia Fanesi Giudice dott. Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA 10 ROMApresso il difensore avv. PETRUCCI ANDREA
N.Q. DI (C.F. Pt_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA 10 ROMApresso il difensore avv. PETRUCCI ANDREA N.Q. DI EREDE (C.F. Pt_4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA 10 ROMApresso il difensore avv. PETRUCCI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI Controparte_1 C.F._4 EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in corso De Michetti n. 80 64100 Teramopresso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
CONVENUTO/I
Intervenuti e con l'avv. Galassi Eugenio Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare che egli, Parte_1 quale coniuge superstite di , venuta a mancare il 27 dicembre 2013,ha diritto alla Persona_1 legittima pari al 50% del patrimonio della moglie;
disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie mediante le quali in data 10 agosto 2000 ella istituì erede universale il convenuto , al marito lasciando solo un Controparte_1 legato di usufrutto sull'immobile sito in Teramo Via De Gasperi 43, ed in via gradata delle donazioni eccedenti la quota della disponibile, pari ad euro 117.131,36 o a quanto di giustizia (sostiene che in vita la moglie donasse al convenuto 750 euro mensili sin dall'anno 2000; senza contare che il marito, che tre giorni prima del testamento da lei redatto le aveva donato il 50% della nuda proprietà di quell'immobile era già titolare del diritto di usufrutto. Il convenuto, noto santo parroco, afferma che la signora del 2005 era separata legalmente dal marito Persona_1
e quindi poteva disporre delle sue sostanze come riteneva , contestando l'entità delle elargizioni come indicate nell'atto di citazione. Contesta anche la valutazione degli immobili lasciati. Condotta istruttoria con consulenza tecnica estimativa e ricostruzione delle donazioni al convenuto attraverso gli estratti conto bancari, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.ALLA consulente tecnica è stato chiesto di determinare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario,al momento della apertura della successione di , venuta a mancare il 27 dicembre del Persona_1
2013, avuto riguardo all'immobile lasciato sito in Teramo, e determinare, alla luce degli estratti conto acquisiti al giudizio attraverso l'impartito ordine di esibizione l'importo delle somme donate da costei in favore del convenuto, risalendo dall'ultima fino alle anteriori. Indi effettuare i relativi conteggi per determinare la lesione della legittima, metà del patrimonio così ricostruito. Va infatti rilevato, come affermato da Cassazione 13407/14, che ai sensi dell'art. 540 c.c., al coniuge è riservata, a titolo di legittima, una quota pari alla metà del patrimonio dell'altro, salve le disposizioni dettate in caso di concorso con i figli dal successivo art. 542 c.c., il quale prevede in favore del coniuge la riserva della quota di un terzo, in caso di un solo figlio, e di un quarto in caso di più figli. In ogni caso, ai sensi dello stesso art. 540 c.c., comma 2, al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quindi non può discutersi la legittimazione attiva del marito, e per essa dei suoi eredi, che sono intervenuti alla morte dell'attore. In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. (
Tribunale Perugia 366/19). Non è in discussione il fatto che la signora potesse Persona_1 disporre delle proprie sostanze come meglio credesse ( come ribadito con forza anche nella comparsa conclusionale del convenuto ) ma che i suoi atti di liberalità, come comprovato dalla TU ( nessun altra causale ebbero le dazioni di denaro come accertate, quindi sicuramente si tratta di atti di liberalità in favore del signor ) hanno leso il diritto di legittima dell'attore, già Controparte_1 marito separato senza addebito da sua moglie . In tale contesto quindi non rileva Persona_1
pagina 2 di 3 nemmeno la sentenza di separazione, e se abbia avuto effetti sin dalla proposizione del ricorso;
sono in evidenza i diritti successori, e non la proprietà delle somme per una inesistente comunione dei beni mai dedotta come titolo dall'attore. Essendo stati i conteggi effettuati secondo legge, e non avendo avuto alcuna contestazione, ( il fatto che l'usufrutto non dovesse essere conteggiato perché già del marito essendo casa coniugale è argomento in fatto rinunciato nella comparsa conclusionale;
e soprattutto non oggetto di specifiche prove in corso di giudizio ) all'attore, e per esso ai suoi eredi pro quota, spetta la somma complessiva di euro 87.396,93, stabilito il relictum in euro 101.002,72, del UM ( i bonifici ) euro 115.344,48, asse ereditario quindi euro 216.347,20, quota legittima 108.173,60, cui va detratto il valore dell'usufrutto come calcolato dal TU. Il TU ha operato dalle donazioni più recenti, fino alla ricostruzione dell'asse, con una metodica conforme alla legge, come interpretata dalla Corte di Cassazione e non contestata dalle parti. Pertanto l'attore, e per esso i suoi eredi intervenuti pro quota, dovranno avere dal convenuto euro 87.396,93, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito della TU ( che ha cristallizzato i conteggi ) al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a , e per lui pro Controparte_1 Parte_1 quota agli eredi universali intervenuti e la somma di euro Controparte_2 Controparte_3
87.396,93, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito della TU ( che ha cristallizzato i conteggi ) al saldo effettivo. Condanna il convenuto a pagare all'attore e quindi agli intervenuti pro quota le spese di lite, che per l'intero liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, deciso nella camera di consiglio dell'11 Luglio 2025.
Il Presidente estensore Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Merletti Presidente relatore dott. Silvia Fanesi Giudice dott. Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA 10 ROMApresso il difensore avv. PETRUCCI ANDREA
N.Q. DI (C.F. Pt_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA 10 ROMApresso il difensore avv. PETRUCCI ANDREA N.Q. DI EREDE (C.F. Pt_4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA 10 ROMApresso il difensore avv. PETRUCCI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI Controparte_1 C.F._4 EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in corso De Michetti n. 80 64100 Teramopresso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
CONVENUTO/I
Intervenuti e con l'avv. Galassi Eugenio Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare che egli, Parte_1 quale coniuge superstite di , venuta a mancare il 27 dicembre 2013,ha diritto alla Persona_1 legittima pari al 50% del patrimonio della moglie;
disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie mediante le quali in data 10 agosto 2000 ella istituì erede universale il convenuto , al marito lasciando solo un Controparte_1 legato di usufrutto sull'immobile sito in Teramo Via De Gasperi 43, ed in via gradata delle donazioni eccedenti la quota della disponibile, pari ad euro 117.131,36 o a quanto di giustizia (sostiene che in vita la moglie donasse al convenuto 750 euro mensili sin dall'anno 2000; senza contare che il marito, che tre giorni prima del testamento da lei redatto le aveva donato il 50% della nuda proprietà di quell'immobile era già titolare del diritto di usufrutto. Il convenuto, noto santo parroco, afferma che la signora del 2005 era separata legalmente dal marito Persona_1
e quindi poteva disporre delle sue sostanze come riteneva , contestando l'entità delle elargizioni come indicate nell'atto di citazione. Contesta anche la valutazione degli immobili lasciati. Condotta istruttoria con consulenza tecnica estimativa e ricostruzione delle donazioni al convenuto attraverso gli estratti conto bancari, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.ALLA consulente tecnica è stato chiesto di determinare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario,al momento della apertura della successione di , venuta a mancare il 27 dicembre del Persona_1
2013, avuto riguardo all'immobile lasciato sito in Teramo, e determinare, alla luce degli estratti conto acquisiti al giudizio attraverso l'impartito ordine di esibizione l'importo delle somme donate da costei in favore del convenuto, risalendo dall'ultima fino alle anteriori. Indi effettuare i relativi conteggi per determinare la lesione della legittima, metà del patrimonio così ricostruito. Va infatti rilevato, come affermato da Cassazione 13407/14, che ai sensi dell'art. 540 c.c., al coniuge è riservata, a titolo di legittima, una quota pari alla metà del patrimonio dell'altro, salve le disposizioni dettate in caso di concorso con i figli dal successivo art. 542 c.c., il quale prevede in favore del coniuge la riserva della quota di un terzo, in caso di un solo figlio, e di un quarto in caso di più figli. In ogni caso, ai sensi dello stesso art. 540 c.c., comma 2, al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quindi non può discutersi la legittimazione attiva del marito, e per essa dei suoi eredi, che sono intervenuti alla morte dell'attore. In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. (
Tribunale Perugia 366/19). Non è in discussione il fatto che la signora potesse Persona_1 disporre delle proprie sostanze come meglio credesse ( come ribadito con forza anche nella comparsa conclusionale del convenuto ) ma che i suoi atti di liberalità, come comprovato dalla TU ( nessun altra causale ebbero le dazioni di denaro come accertate, quindi sicuramente si tratta di atti di liberalità in favore del signor ) hanno leso il diritto di legittima dell'attore, già Controparte_1 marito separato senza addebito da sua moglie . In tale contesto quindi non rileva Persona_1
pagina 2 di 3 nemmeno la sentenza di separazione, e se abbia avuto effetti sin dalla proposizione del ricorso;
sono in evidenza i diritti successori, e non la proprietà delle somme per una inesistente comunione dei beni mai dedotta come titolo dall'attore. Essendo stati i conteggi effettuati secondo legge, e non avendo avuto alcuna contestazione, ( il fatto che l'usufrutto non dovesse essere conteggiato perché già del marito essendo casa coniugale è argomento in fatto rinunciato nella comparsa conclusionale;
e soprattutto non oggetto di specifiche prove in corso di giudizio ) all'attore, e per esso ai suoi eredi pro quota, spetta la somma complessiva di euro 87.396,93, stabilito il relictum in euro 101.002,72, del UM ( i bonifici ) euro 115.344,48, asse ereditario quindi euro 216.347,20, quota legittima 108.173,60, cui va detratto il valore dell'usufrutto come calcolato dal TU. Il TU ha operato dalle donazioni più recenti, fino alla ricostruzione dell'asse, con una metodica conforme alla legge, come interpretata dalla Corte di Cassazione e non contestata dalle parti. Pertanto l'attore, e per esso i suoi eredi intervenuti pro quota, dovranno avere dal convenuto euro 87.396,93, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito della TU ( che ha cristallizzato i conteggi ) al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a , e per lui pro Controparte_1 Parte_1 quota agli eredi universali intervenuti e la somma di euro Controparte_2 Controparte_3
87.396,93, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito della TU ( che ha cristallizzato i conteggi ) al saldo effettivo. Condanna il convenuto a pagare all'attore e quindi agli intervenuti pro quota le spese di lite, che per l'intero liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, deciso nella camera di consiglio dell'11 Luglio 2025.
Il Presidente estensore Pietro Merletti
pagina 3 di 3