Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2025, proposto da
GG BA S.a.s. di SS BA & C°, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Fondi datato 20 Maggio 2025, recante il divieto di prosecuzione dell’attività e di riapertura dell’impianto di autolavaggio sito in Fondi, in Via Mola di Santa Maria, snc;
- ove occorra, della nota trasmessa dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Fondi con prot. 34781 del 14/05/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa SA AL AU MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 11 luglio 2025 e depositato il 30 luglio 2025 la società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Fondi del 30 maggio 2025 con cui è stata vietata la prosecuzione e la riapertura dell’impianto di autolavaggio di cui è titolare la ricorrente ed è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività.
2. La ricorrente ha rappresentato in ricorso:
- che la vicenda posta a base dell’odierno contenzioso scaturisce dall’annullamento, in sede giurisdizionale, del permesso di costruire per il completamento dell’autolavaggio di sua proprietà e della relativa autorizzazione paesaggistica, disposto da questo Tribunale con sentenza 31 dicembre 2019 n. 761, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 maggio 2021 n. 4078;
- che in entrambi i pronunciamenti l’illegittimità degli atti gravati è stata giustificata in virtù del posizionamento delle costruzioni assentite all’interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dai corsi d’acqua prevista dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004;
- che non sarebbe stata affrontata, perché mai introdotta nel procedimento amministrativo e nei relativi giudizi, la tematica afferente alla sussistenza di una precisa disposizione normativa che consentisse effettivamente l’edificazione dell’impianto all’interno della fascia dei 150 metri;
- che tale norma sarebbe da individuarsi nell’art.18-ter comma 1 lettera c) della l reg. Lazio n. 24/1998, a lume del quale “Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:…c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti…”;
- che è poi seguita l’ordinanza n. 121 del 14 luglio 2021con cui il Comune di Fondi, dopo aver dato atto che la ricorrente risultava sprovvista dei titoli edilizi autorizzativi necessari alla continuazione dell’attività di autolavaggio, ha inibito l’esercizio dell’attività produttiva in essere;
- di aver poi inoltrato alla Soprintendenza un’istanza risarcitoria stragiudiziale in ragione della illegittimità dichiarata in sede giurisdizionale del provvedimento emesso dalla medesima Soprintendenza e dei danni subiti per l’edificazione e per la chiusura dell’impianto;
- che la Soprintendenza ha riscontrato detta richiesta con una nota in cui ha ritenuto il parere positivo espresso legittimo sotto l’aspetto della normativa e delle valutazioni compiute sulla compatibilità ambientale degli interventi assentiti;
- che il tenore di detta nota è stato in toto confermato anche in relazione alla successiva istanza di convalida della ricorrente, invocante fra l’altro l’applicazione dell’art.18-ter comma 1 lettera c) della l reg. Lazio n. 24/1998;
- di aver, poi, richiesto al Comune l’apertura di un procedimento teso ad: “applicare la normativa vigente ed in particolare l’articolo 38 del D.P.R. n. 380 del 2001”, a mente del quale “ in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite….2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.” ; e ciò sul presupposto secondo cui la rimozione dei vizi della procedura sotto il profilo paesaggistico era stata effettuata già dalla Soprintendenza con i succitati provvedimenti di convalida;
- che tale istanza è stata disattesa dal Comune di Fondi, che ha ritenuto di non poter nemmeno aprire il procedimento ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, non avendo considerato a ciò sufficiente l’atto di conferma della Soprintendenza e avendo ritenuto come assoluto e inderogabile il divieto di inedificabilità accertato in sede giurisdizionale;
- di aver gravato detta determinazione dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 363/2022, ha concesso la cautela richiesta al fine di consentire al Comune di: i) avviare la conferenza di servizi, valorizzando la sopravvenienza rappresentata dai nuovi pronunciamenti della Soprintendenza; ii) pronunciarsi in via espressa sull’istanza della ricorrente ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001;
- che il Comune ha indi avviato la conferenza dei servizi per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, prevedendo puntuali e stringenti termini a disposizione delle Amministrazioni partecipanti per la richiesta di integrazioni (13 maggio 2024 ) e per il rilascio delle determinazioni definitive (27 maggio 2024);
- che sono pervenuti tutti i pareri ma non quello della Soprintendenza, sull’evidente presupposto che lo stesso fosse stato già reso in riscontro all’istanza di convalida;
- che nelle more, il giudizio nel cui ambito era stata emessa l’ordinanza cautelare n. 363/2022 è giunto a definizione: il Tribunale ha, infatti, accertato che la riedizione della conferenza dei servizi ha reso improcedibile per carenza d’interesse il ricorso, in ragione della determinazione in tal senso assunta dal Comune e della natura anticipatoria degli effetti del merito della ridetta ordinanza cautelare;
- che, a seguito di tale pronuncia, la Soprintendenza, con nota del 24 maggio 2024, ha chiesto la sospensione della conferenza di servizi e alcuni chiarimenti procedurali, a soli tre giorni dalla scadenza del termine a disposizione per l’espressione del parere di competenza (27 maggio 2024);
- che secondo la medesima Soprintendenza, in considerazione della surrichiamata pronuncia giurisdizionale di improcedibilità del ricorso proposto, tutta l’attività di indizione e di svolgimento della conferenza di servizi compiuta dal Comune era da ritenersi venuta meno siccome attività di mera esecuzione dell’ordinanza cautelare n.363/2022;
- che il Comune in pari data ha sospeso la conferenza di servizi e con nota del 28 maggio 2024 ha fornito i chiarimenti procedurali, insistendo sulla necessità di definire il procedimento incardinato;
- che, a seguito del sollecito a provvedere da parte della ricorrente, il Comune, ha adottato un nuovo atto del 25 giugno 2024, con cui ha assegnato alle Amministrazioni partecipanti nuovi termini (15 luglio 2024) per l’espressione del parere di competenza, maggiori e diversi rispetto a quelli inderogabili previsti dalla legge;
- che nel frattempo, la conferenza di servizi ha proseguito le sue attività e sono intervenuti: 1) il parere negativo espresso dal MIBACT secondo cui: a) gli atti compiuti dal Comune in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 363/2022 avrebbero perso efficacia in considerazione della definizione del relativo giudizio con una pronuncia dichiarativa della sopravvenuta carenza d’interesse; b) non sarebbe più possibile esprimersi ora per allora sugli interventi realizzati dalla ricorrente, perché essi sono ormai stati già realizzati e non vi sarebbero i presupposti per apprezzarne la compatibilità paesaggistica; 2) la determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi e il relativo verbale;
- che avverso tali atti, la ricorrente è insorta con ricorso iscritto al n. 551/2024 integrato da motivi aggiunti, all’esito del quale questa Sezione ha accolto il ricorso originario e i motivi aggiunti, annullando gi atti impugnati, così statuendo: “A lla luce di quanto illustrato in precedenza, in accoglimento del primo mezzo dei motivi aggiunti, il Collegio ritiene che il parere negativo della Soprintendenza espresso il 15 luglio 2024 risulti irrimediabilmente tardivo, perché è stato emesso – seppure facendo affidamento sulla determinazione del nuovo termine di decadenza – ben oltre il termine di 90 giorni originariamente assegnato con la nota comunale di reindizione della conferenza di servizi del 27 febbraio 2024. Discende dunque dalla tardività del parere regionale che lo stesso debba considerarsi tamquam non esset ovverosia come mai reso con la conseguenza che, a termini del richiamato comma 4, art. 14-bis cit., l’assenza di pronuncia equivale ad assenso incondizionato da parte della Soprintendenza sull’oggetto dell’istanza. Pertanto, la determinazione finale di diniego della conferenza di servizi è evidentemente illegittima perché basata esclusivamente sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza fuori termine e, in quanto tale, privo di effetti. In altre parole, non essendosi la Soprintendenza pronunciata nel termine perentorio originariamente assegnato, il Comune procedente avrebbe dovuto considerare tale inerzia come espressione di un assenso incondizionato sulla questione posta ex comma 4, art. 14-bis cit. e concludere in senso positivo la conferenza di servizi”.
- che non avendo il Comune spontaneamente ottemperato alla superiore sentenza, la società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza iscritto al n. 493/2025;
- di aver presentato SCIA per la riapertura dell’impianto di autolavaggio, esitata negativamente con il provvedimento impugnato con il presente ricorso.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi: I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 1 della legge 241 del 1990 e del principio di leale collaborazione: la ricorrente ha evidenziato che il diniego comunale, fondato sull’assenza di titolo abilitativo da parte della ricorrente, sarebbe una conseguenza della mancata ottemperanza comunale alla sentenza n. 50/2025, che ha sancito l’illegittimità della conclusione negativa della conferenza di servizi volta al rilascio del titolo abilitativo ex art. 38 Tue;
II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in ragione dell’esistenza di una valida Segnalazione certifica di Agibilità: si sostiene in ricorso che il Comune non avrebbe potuto inibire l’esercizio dell’attività commerciale, poiché la società ricorrente era in possesso di Segnalazione Certificata di Agibilità, costituente il presupposto legittimante per l’esercizio dell’attività commerciale svolta dalla ricorrente e mai annullata.
4. Si è costituito il Comune di Fondi in resistenza al gravame, ribadendo la legittimità del proprio operato ed affermando che la sentenza n. 50/2025 di questo Tribunale, pur avendo annullato la determinazione di chiusura negativa della conferenza di servizi, non costituirebbe titolo valido per la prosecuzione dell’attività di autolavaggio.
5. Nelle more della causa, questa Sezione si è pronunciata nel giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 50/2025 con sentenza n.808 del 7 ottobre 2025 con la quale ha statuito: “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Fondi di provvedere all’integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 50 del 23 gennaio 2025, mediante l’adozione di determinazione espressa di conclusione in senso positivo della conferenza di servizi per il rilascio di permesso del titolo edilizio ai sensi dell’art. 38 del DPR 380/2001 e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, nei modi indicati nella sentenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta il Prefetto di Latina, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio, affinché provveda all’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 50 del 23 gennaio 2025 nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di cui al precedente alinea concesso al Comune di Fondi per dare esecuzione alla predetta sentenza.”
6. In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito, le parti hanno depositato memorie difensive, con le quali hanno insisto nelle rispettive posizioni. In particolare la difesa della società ricorrente ha evidenziato che il Comune di Fondi non ha a tutt’oggi ottemperato alla superiore sentenza n. 808/2025 nei termini assegnati dalla sezione e che, pertanto, si è insediato il Commissario ad acta.
7. Il Comune ha replicato sostenendo che le affermazioni della parte ricorrente confermerebbero che la stessa è priva del titolo abilitativo per la prosecuzione dell’attività di autolavaggio, evidenziando che “del resto, se così non fosse, il ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 50/2025 sarebbe stato inutile ed infondato”.
8. All’udienza pubblica del 9 febbraio, previa discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
9. Il ricorso è manifestamente fondato, stante la complessiva fondatezza delle censure dedotte.
Il Comune ha vietato la riapertura dell’impianto di autolavaggio e ha disposto la cessazione dell’attività con la motivazione secondo cui, poiché “ sono stati annullati in via giurisdizionale il permesso di costruire n. 3440 e tutti gli atti prodromici rilasciati dal Comune di Fondi in data 05/04/2018, l’GG ….. ad oggi è sprovvisto dei titoli edilizi autorizzativi” .
Se in punto di fatto la motivazione risponde alla realtà, il Collegio non può non osservare che la mancanza di titolo edilizio che ha dato origine al provvedimento inibitorio qui impugnato è dipesa dall’inerzia dell’amministrazione comunale, che non ha dato esecuzione alle statuizioni di cui alla sentenza n. 50/2025 del 23 gennaio 2025.
Infatti, con la superiore sentenza il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 38 DPR 380/01, è stato del tutto superato e reso invalido ed inefficace dalla nuova determinazione di indizione della conferenza dei servizi tesa al rilascio del permesso di costruire, intervenuta ed emessa a seguito dell’ordinanza cautelare n. 363/2022 di questa Sezione che, nella sentenza n. 50 del 2025, passata in giudicato, ha espressamente chiarito: “ A tale stregua, il chiaro tenore dell’ordinanza cautelare di remand n. 363/2022 ha avuto l’effetto di restituire al Comune di Fondi il proprio potere decisionale, al fine di attivarsi per valutare la sopravvenienza rappresentata dai nuovi pronunciamenti emessi dalla Soprintendenza, successivamente all’annullamento in sede giurisdizionale del parere già emesso. Conseguentemente, la successiva attività amministrativa esplicata costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa e non già pedissequa esecuzione della citata ordinanza n. 363/2022.”
La Sezione ha quindi conclusivamente ritenuto : “Discende dunque dalla tardività del parere regionale che lo stesso debba considerarsi tamquam non esset ovverosia come mai reso con la conseguenza che, a termini del richiamato comma 4, art. 14-bis cit., l’assenza di pronuncia equivale ad assenso incondizionato da parte della Soprintendenza sull’oggetto dell’istanza.
Pertanto, la determinazione finale di diniego della conferenza di servizi è evidentemente illegittima perché basata esclusivamente sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza fuori termine e, in quanto tale, privo di effetti. In altre parole, non essendosi la Soprintendenza pronunciata nel termine perentorio originariamente assegnato, il Comune procedente avrebbe dovuto considerare tale inerzia come espressione di un assenso incondizionato sulla questione posta ex comma 4, art. 14-bis cit. e concludere in senso positivo la conferenza di servizi”.
Orbene, la ricorrente ha presentato SCIA per la comunicazione della riapertura dell’impianto di autolavaggio in data 7 maggio 2025 ed il provvedimento di divieto per cui è giudizio è intervenuto in data 20 maggio 2025, ossia successivamente alla pronuncia della superiore sentenza n. 50/2025, che aveva sancito in via definitiva l’illegittimità della determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi, finalizzata al rilascio del titolo in sanatoria ex art. 38 tued, richiesto dalla ricorrente. Se l’amministrazione avesse dato pronta esecuzione alla sentenza n. 50/2025, adottando la determinazione di conclusione positiva della conferenza, preliminare al rilascio del permesso in sanatoria tex art. 38 Tued richiesto, la predetta SCIA si sarebbe consolidata, con la possibilità per la ricorrente di esercitare l’attività di autolavaggio.
Peraltro, il procedimento di concessione del titolo edilizio in sanatoria non può che avere esito positivo, atteso che a detto rilascio l’amministrazione comunale è stata intimata con la sentenza di ottemperanza n. 808/2025 di questa Sezione, che ha statuito: “Va, dunque, ordinato al Comune di Fondi di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 50 del 23 gennaio 2025 (n. RG 551/2024), mediante l’adozione della determinazione espressa di conclusione in senso positivo della conferenza di servizi per il rilascio di permesso del titolo edilizio ai sensi dell’art. 38 del DPR 380/2001”.
Con particolare riferimento all’esercizio di attività commerciale in pendenza del procedimento per il rilascio dei titoli edilizi, è stato ritenuto che, nei casi in cui non vi siano evidenti violazioni delle prescrizioni urbanistiche di piano, debba essere consentita l’attività commerciale. Il Consiglio di Stato con sentenza n.702 del 2016 sezione quinta, in fattispecie simile a quella in esame ha affermato : “E’ indubbia a tal punto la singolarità della situazione atteso che la cessazione dell’attività commerciale è adottata per motivi di natura prettamente edilizia, malgrado la conformità urbanistico edilizia sia tutt’ora oggetto di esame dal parte del Comune che non ha adottato alcuna determinazione definitiva su di essa. Tale circostanza implica la intrinseca illegittimità dell’ordine di sospensione e cessazione dell’attività esercitata dalla società. Invero, laddove non sussistano, come nel caso, evidenti violazioni delle prescrizioni urbanistiche di piano che impediscano la sanatoria di opere edilizie realizzate nel tempo e adeguate alle necessità dell’impresa, l’amministrazione non può sic et simpliciter precludere l’esercizio dell’attività produttiva ma – in collaborazione con l’interessato – definire la preliminare questione dell’adeguamento degli immobili alle prescrizioni di piano, dando seguito alla istanza di sanatoria ordinaria e/o straordinaria presentata dall’interessato. 8.- Quanto alle prospettazioni difensive del Comune di Roma sulla impossibilità per la società di sanare le opere realizzate, esse non possono trovare ingresso, in quanto anticipatorie di valutazioni spettanti a specifici settori dell’amministrazione comunale che ancora non si è espressa, in disparte la considerazione che non sono evidenziate nemmeno dalla difesa del Comune violazioni sostanziali alle prescrizioni pianificatorie che impediscano la sanatoria delle opere. 9.- In conclusioni vanno accolte le censure dedotte dalla ricorrente di violazione dei principi generali dell’attività amministrativa, di buon andamento, imparzialità, efficacia, economicità, trasparenza che da una parte impongono all’amministrazione di definire il procedimento di sanatoria edilizia e dall’altra escludono che possa essere precluso l’esercizio di un’attività produttiva per motivi di natura prettamente edilizia, malgrado la relativa questione non venga esaminata e definita dalla stessa amministrazione.” Tale principio, se vale per le opere inizialmente abusive edificate senza titolo e per le quali non vi è ancora certezza sulla sorte del condono edilizio, non può non valere per le opere inizialmente edificate con titolo edilizio, per le quali, a seguito di annullamento giurisdizionale del medesimo, vi è la certezza, in ragione di giudicati, della loro regolarizzazione, non ancora formalizzata solo per inerzia del Comune”.
Non poteva quindi l’amministrazione comunale, in pendenza della definizione del procedimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il cui esito ha uno sbocco positivo certo, inibire alla ricorrente la prosecuzione dell’attività commerciale di autolavaggio, dal cui svolgimento la ricorrente trae sostentamento. A ritenere diversamente si riconoscerebbe al Comune di essere arbitro del riconoscimento di una pretesa che è già perfetta in tutti i sui elementi.
A ben vedere infatti, tutta la vicenda che ha culminato nel provvedimento inibitorio impugnato è costellata da una serie di atti amministrativi del Comune di Fondi che, lungi dal rivelare un’immagine di “amministrazione trasparente”, il cui operato è chiaro e comprensibile come in una “casa di vetro”, in cui amministrazione e cittadino cooperano nell’interesse pubblico all’efficientamento ed alla semplificazione amministrativa, ha invece mostrato un impianto burocratico farraginoso, che, anziché essere al servizio del cittadino, sembra costituirne il principale ostacolo per la realizzazione dei propri interessi.
Il Comune infatti:
- in prima battuta ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo, sulla cui bontà la società ricorrente aveva fatto affidamento, effettuando investimenti e procedendo all’esecuzione di opere interrate per l’esercizio di attività di autolavaggio;
- in seguito all’annullamento giurisdizionale del predetto titolo, a causa della difficoltà di rimuovere le predette opere abusive realizzate senza arrecare pregiudizio alla parte di autolavaggio regolarmente assentita, la ricorrente ha fatto richiesta al Comune di avvio del procedimento ex art. 38 Tued, finalizzato alla regolarizzazione urbanistica dell’impianto, che l’Ente ha riscontrato negativamente;
- solo in seguito all’ordinanza cautelare n. 363/2022 di questa Sezione il Comune di Fondi si è determinato all’indizione di Conferenza di Servizi per il rilascio del titolo in sanatoria ex art. 38 Tued richiesto;
- nell’ambito della Conferenza poi, il Comune ha agito in violazione delle norme di cui alla l. 241/90, poste a presidio delle garanzie procedimentali funzionali alla correttezza e alla legalità della determinazione conclusiva della Conferenza; infatti l’Ente, ha prorogato illegittimamente i termini di conclusione della conferenza di servizi e ha dato ingresso a pareri negativi tardivi e inammissibili in quanto tali, a seguito dei quali ha adottato conclusione negativa della conferenza di servizi, costringendo la ricorrente ad intentare un ulteriore ricorso giurisdizionale per rimuovere, ancora una volta, gli atti illegittimi, lesivi della propria posizione giuridica, adottati dall’amministrazione comunale;
- a ciò si aggiunge che il Comune, seppure obbligato ad adottare conclusione positiva della conferenza di servizi finalizzata al rilascio del titolo edilizio in sanatoria ex art. 38 tued dalle statuizioni della sentenza irrevocabile di questa Sezione n. 50/2025, non solo non ha ottemperato spontaneamente alla superiore sentenza, dando luogo al giudizio di ottemperanza conclusosi con l’ordine di esecuzione di cui alla sentenza n. 808/2025 ma, non adempiendo neanche agli ordini impartiti con la sentenza di ottemperanza nei termini ivi assegnati, ha reso necessario l’insediamento del commissario ad acta per procedere alla conclusione del procedimento del rilascio dell’autorizzazione ex art. 38 tue.
- per di più, nella memoria depositata in giudizio, per corroborare la legittimità del provvedimento inibitorio impugnato con il presente ricorso, la difesa comunale ha chiaramente ammesso che la ricorrente è stata costretta ad agire in ottemperanza proprio per ottenere il titolo autorizzatorio la cui mancanza ha originato il divieto di prosecuzione dell’attività impugnato.
Il Collegio ritiene che il comportamento dell’amministrazione comunale denoti un approccio non coerente con il principio di leale collaborazione dei confronti del privato ex art. 1, comma 2 bis della legge 241 del 1990, nonché, più in generale, con il principio di buon andamento ex art. 97, secondo comma Costituzione.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento del Comune di Fondi datato 20 Maggio 2025, recante il divieto di prosecuzione dell’attività e di riapertura dell’impianto di autolavaggio sito in Fondi, in Via Mola di Santa Maria.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Fondi al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE MO IM AN, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA AL AU MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AL AU MB | NE MO IM AN |
IL SEGRETARIO