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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8794 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33126/2024 RG promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Parte_1
D'Arcangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 116 in virtù di procura speciale posta su documento informatico separato ex art. 183 c.p.c.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 17.09.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 8010/2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare la Dott.ssa ha rilevato che la ricorrente risulta Controparte_3
affetta da demenza mista in terapia farmacologica specifica, artrite reumatoide a severo impegno funzionale ed ipertensione arteriosa e che tale condizione nella sua evoluzione peggiorativa ha determinato la perdita dell'autonomia con necessità di assistenza permanente per il compimento dei comuni atti della vita quotidiana a far data dal mese di settembre 2024.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
2 Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge 18/80 dal mese di settembre 2024 (1.09.2024).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 33126/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo ad delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità Parte_1
di accompagnamento ex art. 1 legge 11/1980 a far data dal 1° settembre 2024;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33126/2024 RG promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Parte_1
D'Arcangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 116 in virtù di procura speciale posta su documento informatico separato ex art. 183 c.p.c.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 17.09.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 8010/2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare la Dott.ssa ha rilevato che la ricorrente risulta Controparte_3
affetta da demenza mista in terapia farmacologica specifica, artrite reumatoide a severo impegno funzionale ed ipertensione arteriosa e che tale condizione nella sua evoluzione peggiorativa ha determinato la perdita dell'autonomia con necessità di assistenza permanente per il compimento dei comuni atti della vita quotidiana a far data dal mese di settembre 2024.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
2 Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge 18/80 dal mese di settembre 2024 (1.09.2024).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 33126/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo ad delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità Parte_1
di accompagnamento ex art. 1 legge 11/1980 a far data dal 1° settembre 2024;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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