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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14415 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38452/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38452/2022 alla quale è riunita la causa n.22943/2024 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
11/09/1972, con il patrocinio dell'Avv. ARCURI GABRIELLA ( ), con elezione di domicilio presso lo Email_1 studio del difensore in Roma alla via Appia Nuova n.103; RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. SANTINI MATTEO ( Email_2
) e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in
[...]
Roma alla via Marianna Dionigi .57; RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 16.6.2022 ha chiesto la pronuncia della separazione da Parte_1
con la quale aveva contratto matrimonio il 28.9.2002 a Roma, precisando che Parte_2 dall'unione erano nati due figli (26.07.2006) e (24.03.2009), e deducendo, a Per_1 Per_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre, disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Roma in via della Barchetta n.12 in favore della resistente, con l'onere a carico di di Parte_1 contribuire al pagamento della metà del canone di locazione, di versare alla controparte un assegno
1 mensile pari ad Euro 5500,00 a titolo di mantenimento dei due figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, alle spese della colf oltre che dell'autista in servizio presso la casa familiare fino all'ammontare di Euro 1500 al mese. nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sulla separazione CP_1 personale dei coniugi ma contestava le avverse richieste di ordine economico chiedendo al contempo la pronuncia di addebito della separazione al marito. La resistente aderiva alla richiesta di controparte di affido condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, infine in ordine alle condizioni economiche chiedeva stabilire a carico di l'obbligo di versarle ogni mese la somma pari ad Euro 11.000 per il proprio Parte_1 mantenimento, Euro 10.000 per il mantenimento dei due figli oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli. La resistente chiedeva stabilire l'obbligo del ricorrente di pagare le spese della casa familiare, nonché di acquistare un immobile in Roma da intestare ai due figli di pregio pari alla casa familiare, con usufrutto in favore di , infine di trasferire ai figli la nuda proprietà CP_1 dell'immobile del ricorrente sito sull'isola di Salina, trasferire infine alla resistente una somma di denaro una tantum.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori, il collocamento degli stessi presso la madre con assegnazione alla medesima della casa familiare, l'obbligo di di versare ogni mese a Parte_1
la somma mensile pari ad Euro 3000,00 per il mantenimento di ciascuno dei due figli, CP_1 oltre al 100% delle spese straordinarie, la somma pari ad Euro 4000,00 per il mantenimento della moglie oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT. Il ricorrente rimaneva obbligato del pagamento del canone della casa familiare oltre che del condominio disattese le ulteriori domande di
. CP_1
Con sentenza parziale n. 4905/2024 pubblicata il 13.3.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti rimettendo la causa sul ruolo per la decisione in ordine alle domande accessorie.
Con ricorso depositato in data 2.6.2024 chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.9.2002 in Roma con , precisando CP_1 che fin da quando il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale delle parti non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. nel costituirsi in giudizio, aderiva alla CP_1 domanda di divorzio ma contestava le richieste di controparte in ordine alle condizioni economiche. All'udienza del 2.12.2024 il GD espletato il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc e rinviava la causa per l'ascolto del figlio minore . All'esito del disposto Per_2 ascolto la causa era rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status, intervenuta con sentenza n.3178/2025 pubblicata il 2.3.2025. All'udienza del 15.5.2025 fissata innanzi al GD, successivamente alla rimessione sul ruolo, la causa iscritta al n.22943/2022 era riunita alla causa n.38452/2024. In sede di note conclusive all'udienza del 15.5.2025 le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, il ricorrente, ha chiesto: Riconoscere l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale, confermando, quanto al diritto di visita le modalità ed i tempi già stabilite. Confermare e stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro Pt_1 3.000,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014; porre a carico del sig. un contributo pari al 50% del canone di locazione della casa familiare, sita in Parte_1 via della Barchetta n. 10 int. 12 - 00186, con esclusione delle spese condominiali che saranno ad esclusivo carico della signora confermando alla resistente l'assegnazione della stessa casa, in CP_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della signora in quanto soggetto con una adeguata capacità lavorativa. Rigettare tutte le CP_1 ulteriori richieste indebitamente avanzate dalla resistente di obbligare il ricorrente ad acquistare una
2 casa per i figli a Roma, a trasferire loro la nuda proprietà della casa sita a Salina e intestata al ricorrente, di corrispondere alla resistente somme di denaro a titolo di dazione una tantum risolutiva del divorzio. La resistente ha chiesto invece stabilire a) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di particolare rilevanza nell'interesse del figlio minore della coppia richiamando sul punto le modalità di frequentazione del provvedimento presidenziale b) Il sig. verserà a titolo di Pt_1 assegno divorzile alla moglie, la somma mensile di euro 11.000,00, con rivalutazione annuale ISTAT. c) Confermare l'assegnazione della casa familiare di via della Barchetta alla sig.ra Il sig. CP_1 Pt_1 provvederà al pagamento del canone di locazione dell'appartamento de quo (comprese spese accessorie, tra cui condominio, posto auto, ecc.), ciò fino all'acquisto dell'immobile indicato di seguito. d) Disporre che il sig. metta a disposizione una somma necessaria per Pt_1 l'acquisto/locazione di idonea abitazione a Roma, almeno di pari pregio rispetto a quello attualmente abitato dalla famiglia. L'immobile dovrà essere scelto e selezionato dalla sig.ra con eventuali CP_1 spese di ristrutturazione a carico del marito. e) Il sig. verserà a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli (anche della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) la somma mensile di euro 10.000,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma (nelle spese straordinarie dovranno essere incluse le spese per la colf a tempo pieno e per l'autista già a servizio del nucleo familiare in costanza di matrimonio). La resistente chiedeva disporsi approfondimento istruttorio onde consentire l'approfondimento della situazione patrimoniale del sig. attraverso una Pt_1 consulenza contabile, disponendo altresì indagini della Guardia di Finanza anche avvalendosi della procedura di rogatoria internazionale per ricostruire il patrimonio, le sostanze e il tenore di vita del sig. estendendo le indagini alle società collegate o con le quali il sig. risulta intrattenere Pt_1 Pt_1 rapporti commerciali o finanzieri. Preso atto che sono intervenute sentenze sullo status in entrambi i procedimenti riuniti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito della separazione nonché sulle domande di assegno di mantenimento e di assegno divorzile formulate da . CP_1
Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”. Pertanto, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del giudice del divorzio, né in ordine all'affidamento dei figli e al regime di frequentazione, provvedimenti de futuro. Dunque, le questioni per le quali il Giudice della separazione ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente 3 opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008). Le premesse costituiscono la ragione della disposta riunione, che consente di trattare le domande comuni unitariamente, utilizzando l'istruttoria già svolta e di esaminare separatamente le domande specifiche attinenti al solo giudizio separativo. Premesse queste preliminari considerazioni, si osserva quanto segue. Domanda di status Separazione La domanda di separazione è stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La intollerabilità della convivenza coniugale è già stata accertata con sentenza non definitiva di separazione n. 4905/2024. Cessazione effetti civili del matrimonio Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza della sentenza non definitiva di status n.4905/2024. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, con sentenza non definitiva n. 3178/2025 è già stata dichiarata definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare. Addebito della separazione Le domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra non merita accoglimento. CP_1
La moglie ha posto a fondamento della domanda la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con un'altra donna. Non risulta agli atti la prova che la crisi coniugale sia stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal e scoperta dalla moglie nell'estate 2021. Parte_1
Diversamente risulta dalla disamina degli atti che nel 2016 è stata la a decidere di tornare in CP_1 autonomia a vivere in Italia lasciando per un periodo i figli da soli con il padre in Etiopia. Il fratello di e la madre di questi hanno dichiarato che il matrimonio tra la ed veva Parte_1 CP_1 Pt_1 avuto delle fasi altalenanti, motivo per cui non può dirsi raggiunta la prova di cui alla richiesta di addebito della separazione al marito. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. n.14840/2006). Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla deve essere CP_1 respinta. Assegno di mantenimento per la moglie A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
4 La controversia tra le parti ha riguardato altresì l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, contestato dal marito, reclamato dalla moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale nella misura di € 4000,00 mensili, da ottobre 2022. All'esito dell'istruttoria svolta è emersa, quale circostanza non contestata tra le parti, che nel corso del matrimonio è sempre stato il ricorrente a sostenere tutte le spese della famiglia, dell'istruzione dei figli, della colf e dell'autista oltre che dell'affitto della casa sita a Roma. Avuto riguardo al considerevole divario reddituale tra le parti di seguito illustrato nei dettagli e comunque ravvisabile fin dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale in data 22.10.2022, allorquando il ricorrente ha dichiarato di avere entrate pari ad Euro 30.000 mensili mentre la ha CP_1 segnalato di non avere lavorato nel 2022, stante le sue condizioni psicologiche oltre che della necessità di occuparsi delle problematiche psicologiche della figlia, tenuto conto dell'esigenza di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati (assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 4000 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), fino alla sentenza non definitiva di divorzio. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile merita accoglimento. In argomento mette conto evidenziare che con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
5 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
Il matrimonio è durato venti anni, nel corso dei quali la famiglia ha vissuto per quindici CP_1 anni in Etiopia dove il ricorrente ha sempre vissuto e lavorato. Il ricorrente è un imprenditore nel settore delle grandi costruzioni in Etiopia E' proprietario di un immobile a Roma e di un immobile sull'isola di Salina. Percepisce redditi da locazioni immobiliari per immobili situati in Italia dichiarati a mezzo delle relative dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni. Detiene senza ricevere compensi una partecipazione nella società "Page International s.r.l" ,una partecipazione, a mezzo di società fiduciaria, nella società "A.COM.EX. s.r.l" una partecipazione, pari al 24o/o, nella società di diritto etiopico " , una Controparte_2 partecipazione, pari all'85% nella società di diritto locale Bluestone46", stabilita nello stato delle Seychelles, dalla quale non ha mai percepito alcun reddito negli ultimi tre anni e che risulta dormiente per i passati tre anni (causa Covid e guerra civile in Etiopia), una partecipazione, pari al l0% nella società di diritto etiopico “Nature & Culture plc”, e che risulta dormiente da circa 4 anni (causa Covid e guerra civile in Etiopia), e dalla quale non ha mai percepito alcun reddito. Infine ha una partecipazione, pari al 25o/o, nella società di diritto etiopico dalle Parte_3 quali percepisce un reddito annuo di circa 300.000 euro (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio del 27.2.2024) Sostiene spese di alloggio in Addis Abeba per la somma mensile pari a 3600 dollari al mese. Ha fondi investito per un totale di Euro 2.000.000 circa (cfr. Riepilogo Fineco del 31.12.2022). La signora laureata in architettura ha lavorato presso la società di costruzioni di famiglia del CP_1 marito, denominata , nel corso del matrimonio allorquando risiedeva con Controparte_2
i figli e il coniuge in Eritrea fino al 2016. Non è dato sapere quali fossero le sue entrate anche se risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati dal ricorrente che la medesima era retribuita
6 e godeva del benefit dell'autovettura. Innegabile pertanto la circostanza che la resistente abbia messo al servizio dell'impresa di famiglia di in Etiopia le sue competenze professionali, Parte_1 contribuendo quindi alla formazione del patrimonio di famiglia. Successivamente al suo rientro in Italia la ha continuato a lavorare come architetto anche in favore dell'impresa del marito in CP_1 collaborazione con uno studio in Italia. I suoi redditi da lavoro risultano attestati nel 2020 ( avuto riguardo al 2019) pari ad Euro 40.000 lordi circa, l'anno successivo pari ad Euro 61.000 fino a scendere ad Euro 17.000 lordi con la dichiarazione depositata in atti relativa al 2022. Negli importi sopra riportati deve tenersi conto della rendita mensile derivante dalla locazione dell'unico immobile di proprietà di che le consente di percepire Euro 2100 al mese. CP_1
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso oltre ad un considerevole divario economico tra le parti la circostanza che la ha lavorato in favore della società di costruzioni del marito, talvolta solo
CP_1 fittiziamente (cfr. dichiarazioni testi di parte ricorrente), talvolta effettivamente essendo comunque prevalente dedicata al menage familiare. Il rientro della a Roma prima dei figli, rientrati
CP_1 dall'Etiopia nel 2017, sembra corroborare la tesi che la resistente sia stata a lungo fuori dall'Italia in Etiopia per rimanere vicina al marito e tenere unita la famiglia, e non già perché aveva interessi personali e professionali da coltivare in quel paese. Occorre inoltre evidenziare che se il ricorrente ha da sempre sostenuto in via esclusiva le spese relative all'istruzione dei figli oltre che al loro mantenimento non può negarsi che dal 2016/2017, successivamente al rientro dei figli a Roma, sia stata soprattutto la ad occuparsi della prole
CP_1 stante l'assenza del marito, e soprattutto sia lei attualmente a curarsi del figlio minore con lei convivente (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese da all'udienza in sede di prima Parte_1 udienza di separazione del 24.10.2022). Le dichiarazioni rese dal figlio delle parti confermano l'esistenza di un attaccamento profondo con la madre e di una frequentazione sporadica con il padre soprattutto in epoca successiva alla separazione. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi quindi che se è vero che la possiede competenze professionali tali da consentirle di lavorare e provvedere
CP_1 al proprio mantenimento deve parimenti riconoscersi che la medesima ha anteposto la cura dei figli alla sua carriera, scegliendo di lavorare per le società del marito in Etiopia fino al 2016, e che la lontananza dell' uccessivamente al trasferimento della moglie e dei figli in Italia ( posto che il Pt_1 ricorrente ha continuato a vivere e a lavorare all'estero) si è resa possibile perché la si è occupata
CP_1 della prole in via esclusiva a Roma. Ritiene il Collegio che l'assegno divorzile in favore di da parte di sia
CP_1 Parte_1 dovuto non già in funzione assistenziale quanto compensativa-risarcitoria in ragione della dedizione manifestata dalla nei riguardi dei figli sia durante il matrimonio che successivamente alla
CP_1 separazione, condizione questa che ha permesso al marito di dedicarsi in via prevalente al proprio lavoro e solo in parte alla cura e alla crescita dei figli. L'assegno dovuto da in favore Parte_1 di , tenuto conto delle considerazioni di cui sopra deve essere quantificato nella somma
CP_1 mensile pari ad Euro 4000,00 oltre rivalutazione annuale su base ISTAT. Le domande ulteriori avanzate da aventi ad oggetto l'obbligo di di
CP_1 Parte_1 acquistare una casa in favore dei figli e di trasferire loro la nuda proprietà della casa sita a Salina, non meritano accoglimento in quanto destituite di alcun fondamento giuridico sotteso al presente giudizio;
la sentenza di divorzio non costituisce fonte di obbligazione per una delle parti a trasferire o costituire diritti reali in favore della controparte o dei figli salvo che non ci sia un accordo in tal senso. Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la domanda di di ottenere il pagamento di una
CP_1
7 somma imprecisata di denaro a titolo di assegno divorzile una tantum, in concomitanza alla richiesta di assegno divorzile periodico. Affidamento del figlio minore;
In ordine all'affidamento del figlio minore le parti sono concordi. rimane quindi affidato in Per_2 via condivisa ad entrambe le parti e collocato presso la madre nella casa familiare sita in Roma alla via della Barchetta n.12. La figlia vive e studia a Londra dopo avere finito la scuola. La casa Per_1 familiare in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre, e stante il rientro periodico da parte di deve essere assegnata a , come peraltro non contestato dal ricorrente. Per_1 CP_1
Il minore è stato ascoltato dal giudice all'udienza del 17.2.2025 e ha riferito che la situazione di collocamento presso la madre è in linea con i suoi bisogni al pari della frequentazione con il padre, come stabilita con ordinanza presidenziale in data 26.10.2022, la quale integralmente si conferma e si riporta nel dispositivo. La figlia maggiorenne nata il [...], maggiorenne non ancora autosufficiente, vive e Per_1 studia a Londra ma ha mantenuto, come risulta non contestato dalle parti, il proprio centro di interesse prevalente nella città di Roma presso l'abitazione familiare dove si reca e si trattiene per lunghi periodi, durante le pause universitarie. Assegno di mantenimento per i due figli: In ragione della differente capacità reddituale dei due genitori e del tenore di vita da sempre goduto dai due figli nel corso del matrimonio deve stabilirsi a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei due figli mediante il versamento nei confronti di di un CP_1 assegno mensile pari ad Euro 10.000 per entrambi i figli (Euro 5000 per ciascun figlio). Dalla istruttoria svolta è emerso che la si occupa del mantenimento della figlia a Londra CP_1 Per_1 benchè la ragazza trascorra lunghi periodi presso la casa familiare a Roma, e soprattutto si occupa in via prevalente del figlio , oltre che della gestione della casa familiare il cui onere locatizio Per_2 viene ad incidere evidentemente almeno per 2/3 sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei due figli. Dal momento dell'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale deve stabilirsi infatti un assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli, oltre che di un assegno divorzile in favore della moglie che estrometta il ricorrente dal pagamento delle spese di affitto della casa familiare oltre che delle spese accessorie sulla medesima gravanti, fermo restando l'obbligo di di pagare in via esclusiva tutte le spese straordinarie che riguardano i figli Parte_1 da individuarsi Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Sono a carico esclusivo di le spese straordinarie per le quali è Parte_1 necessario il consenso di entrambe le parti: mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 Per_1 Per_2 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e università, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi
8 di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese per l'equitazione qualora ritenute utili a fini terapeutici per la figlia Con riguardo alle spese Per_1 straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
.In considerazione dell'esito del giudizio e la soccombenza reciproca devono essere interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 38452/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e al n. 22943 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, preso atto della separazione personale tra (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il CP_1 C.F._2
28.09.2022, pronunciata con sentenza non definitiva n.4905/2024; preso atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse parti già pronunciata con sentenza non definitiva n. 3178/2025, così provvede:
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP_1
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...] collocandolo presso la Per_2 madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
il sig. otrà vedere e tenere con sé il figlio, salvi Pt_1 diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze del minore una settimana al mese da comunicare alla resistente almeno 15 giorni prima;
durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Dispone che il sig. verserà entro il 10 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra Parte_1
un assegno di € 10.000,00, annualmente rivaluto secondo gli indici Istat, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei due figli e (€5000,00 per ciascun figlio, con Per_1 Per_2
9 decorrenza dalla data del deposito della sentenza parziale di divorzio con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Sono a carico esclusivo di le spese straordinarie per le quali è necessario il Parte_1 consenso di entrambe le parti: mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli e Per_1
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre Per_2
2014 che di seguito si trascrivono: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e università, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese per l'equitazione qualora ritenute utili a fini terapeutici per la figlia Con riguardo alle spese straordinarie da Per_1 concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Assegna la casa familiare sita in Roma alla via della Barchetta n.12 a;
CP_1
Fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, conferma l'assegno mensile dovuto da Parte_1 per il mantenimento di a decorrere da ottobre 2022 e successivo adeguamento automatico CP_1 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fino alla sentenza non definitiva di status divorzile n. 3178/2025; accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
e, per l'effetto dispone che sia tenuto al pagamento nei confronti di di Parte_1 CP_1 un assegno mensile pari ad Euro 4000,00 oltre rivalutazione annuale dalla pronuncia non definitiva di status divorzile;
-compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il giudice estensore Il Presidente Maria Vittoria Caprara Marta Ienzi
10 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38452/2022 alla quale è riunita la causa n.22943/2024 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
11/09/1972, con il patrocinio dell'Avv. ARCURI GABRIELLA ( ), con elezione di domicilio presso lo Email_1 studio del difensore in Roma alla via Appia Nuova n.103; RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. SANTINI MATTEO ( Email_2
) e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in
[...]
Roma alla via Marianna Dionigi .57; RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 16.6.2022 ha chiesto la pronuncia della separazione da Parte_1
con la quale aveva contratto matrimonio il 28.9.2002 a Roma, precisando che Parte_2 dall'unione erano nati due figli (26.07.2006) e (24.03.2009), e deducendo, a Per_1 Per_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre, disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Roma in via della Barchetta n.12 in favore della resistente, con l'onere a carico di di Parte_1 contribuire al pagamento della metà del canone di locazione, di versare alla controparte un assegno
1 mensile pari ad Euro 5500,00 a titolo di mantenimento dei due figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, alle spese della colf oltre che dell'autista in servizio presso la casa familiare fino all'ammontare di Euro 1500 al mese. nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sulla separazione CP_1 personale dei coniugi ma contestava le avverse richieste di ordine economico chiedendo al contempo la pronuncia di addebito della separazione al marito. La resistente aderiva alla richiesta di controparte di affido condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, infine in ordine alle condizioni economiche chiedeva stabilire a carico di l'obbligo di versarle ogni mese la somma pari ad Euro 11.000 per il proprio Parte_1 mantenimento, Euro 10.000 per il mantenimento dei due figli oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli. La resistente chiedeva stabilire l'obbligo del ricorrente di pagare le spese della casa familiare, nonché di acquistare un immobile in Roma da intestare ai due figli di pregio pari alla casa familiare, con usufrutto in favore di , infine di trasferire ai figli la nuda proprietà CP_1 dell'immobile del ricorrente sito sull'isola di Salina, trasferire infine alla resistente una somma di denaro una tantum.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori, il collocamento degli stessi presso la madre con assegnazione alla medesima della casa familiare, l'obbligo di di versare ogni mese a Parte_1
la somma mensile pari ad Euro 3000,00 per il mantenimento di ciascuno dei due figli, CP_1 oltre al 100% delle spese straordinarie, la somma pari ad Euro 4000,00 per il mantenimento della moglie oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT. Il ricorrente rimaneva obbligato del pagamento del canone della casa familiare oltre che del condominio disattese le ulteriori domande di
. CP_1
Con sentenza parziale n. 4905/2024 pubblicata il 13.3.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti rimettendo la causa sul ruolo per la decisione in ordine alle domande accessorie.
Con ricorso depositato in data 2.6.2024 chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.9.2002 in Roma con , precisando CP_1 che fin da quando il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale delle parti non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. nel costituirsi in giudizio, aderiva alla CP_1 domanda di divorzio ma contestava le richieste di controparte in ordine alle condizioni economiche. All'udienza del 2.12.2024 il GD espletato il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc e rinviava la causa per l'ascolto del figlio minore . All'esito del disposto Per_2 ascolto la causa era rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status, intervenuta con sentenza n.3178/2025 pubblicata il 2.3.2025. All'udienza del 15.5.2025 fissata innanzi al GD, successivamente alla rimessione sul ruolo, la causa iscritta al n.22943/2022 era riunita alla causa n.38452/2024. In sede di note conclusive all'udienza del 15.5.2025 le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, il ricorrente, ha chiesto: Riconoscere l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale, confermando, quanto al diritto di visita le modalità ed i tempi già stabilite. Confermare e stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro Pt_1 3.000,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014; porre a carico del sig. un contributo pari al 50% del canone di locazione della casa familiare, sita in Parte_1 via della Barchetta n. 10 int. 12 - 00186, con esclusione delle spese condominiali che saranno ad esclusivo carico della signora confermando alla resistente l'assegnazione della stessa casa, in CP_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della signora in quanto soggetto con una adeguata capacità lavorativa. Rigettare tutte le CP_1 ulteriori richieste indebitamente avanzate dalla resistente di obbligare il ricorrente ad acquistare una
2 casa per i figli a Roma, a trasferire loro la nuda proprietà della casa sita a Salina e intestata al ricorrente, di corrispondere alla resistente somme di denaro a titolo di dazione una tantum risolutiva del divorzio. La resistente ha chiesto invece stabilire a) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di particolare rilevanza nell'interesse del figlio minore della coppia richiamando sul punto le modalità di frequentazione del provvedimento presidenziale b) Il sig. verserà a titolo di Pt_1 assegno divorzile alla moglie, la somma mensile di euro 11.000,00, con rivalutazione annuale ISTAT. c) Confermare l'assegnazione della casa familiare di via della Barchetta alla sig.ra Il sig. CP_1 Pt_1 provvederà al pagamento del canone di locazione dell'appartamento de quo (comprese spese accessorie, tra cui condominio, posto auto, ecc.), ciò fino all'acquisto dell'immobile indicato di seguito. d) Disporre che il sig. metta a disposizione una somma necessaria per Pt_1 l'acquisto/locazione di idonea abitazione a Roma, almeno di pari pregio rispetto a quello attualmente abitato dalla famiglia. L'immobile dovrà essere scelto e selezionato dalla sig.ra con eventuali CP_1 spese di ristrutturazione a carico del marito. e) Il sig. verserà a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli (anche della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) la somma mensile di euro 10.000,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma (nelle spese straordinarie dovranno essere incluse le spese per la colf a tempo pieno e per l'autista già a servizio del nucleo familiare in costanza di matrimonio). La resistente chiedeva disporsi approfondimento istruttorio onde consentire l'approfondimento della situazione patrimoniale del sig. attraverso una Pt_1 consulenza contabile, disponendo altresì indagini della Guardia di Finanza anche avvalendosi della procedura di rogatoria internazionale per ricostruire il patrimonio, le sostanze e il tenore di vita del sig. estendendo le indagini alle società collegate o con le quali il sig. risulta intrattenere Pt_1 Pt_1 rapporti commerciali o finanzieri. Preso atto che sono intervenute sentenze sullo status in entrambi i procedimenti riuniti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito della separazione nonché sulle domande di assegno di mantenimento e di assegno divorzile formulate da . CP_1
Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”. Pertanto, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del giudice del divorzio, né in ordine all'affidamento dei figli e al regime di frequentazione, provvedimenti de futuro. Dunque, le questioni per le quali il Giudice della separazione ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente 3 opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008). Le premesse costituiscono la ragione della disposta riunione, che consente di trattare le domande comuni unitariamente, utilizzando l'istruttoria già svolta e di esaminare separatamente le domande specifiche attinenti al solo giudizio separativo. Premesse queste preliminari considerazioni, si osserva quanto segue. Domanda di status Separazione La domanda di separazione è stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La intollerabilità della convivenza coniugale è già stata accertata con sentenza non definitiva di separazione n. 4905/2024. Cessazione effetti civili del matrimonio Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza della sentenza non definitiva di status n.4905/2024. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, con sentenza non definitiva n. 3178/2025 è già stata dichiarata definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare. Addebito della separazione Le domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra non merita accoglimento. CP_1
La moglie ha posto a fondamento della domanda la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con un'altra donna. Non risulta agli atti la prova che la crisi coniugale sia stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal e scoperta dalla moglie nell'estate 2021. Parte_1
Diversamente risulta dalla disamina degli atti che nel 2016 è stata la a decidere di tornare in CP_1 autonomia a vivere in Italia lasciando per un periodo i figli da soli con il padre in Etiopia. Il fratello di e la madre di questi hanno dichiarato che il matrimonio tra la ed veva Parte_1 CP_1 Pt_1 avuto delle fasi altalenanti, motivo per cui non può dirsi raggiunta la prova di cui alla richiesta di addebito della separazione al marito. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. n.14840/2006). Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla deve essere CP_1 respinta. Assegno di mantenimento per la moglie A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
4 La controversia tra le parti ha riguardato altresì l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, contestato dal marito, reclamato dalla moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale nella misura di € 4000,00 mensili, da ottobre 2022. All'esito dell'istruttoria svolta è emersa, quale circostanza non contestata tra le parti, che nel corso del matrimonio è sempre stato il ricorrente a sostenere tutte le spese della famiglia, dell'istruzione dei figli, della colf e dell'autista oltre che dell'affitto della casa sita a Roma. Avuto riguardo al considerevole divario reddituale tra le parti di seguito illustrato nei dettagli e comunque ravvisabile fin dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale in data 22.10.2022, allorquando il ricorrente ha dichiarato di avere entrate pari ad Euro 30.000 mensili mentre la ha CP_1 segnalato di non avere lavorato nel 2022, stante le sue condizioni psicologiche oltre che della necessità di occuparsi delle problematiche psicologiche della figlia, tenuto conto dell'esigenza di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati (assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 4000 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), fino alla sentenza non definitiva di divorzio. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile merita accoglimento. In argomento mette conto evidenziare che con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
5 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
Il matrimonio è durato venti anni, nel corso dei quali la famiglia ha vissuto per quindici CP_1 anni in Etiopia dove il ricorrente ha sempre vissuto e lavorato. Il ricorrente è un imprenditore nel settore delle grandi costruzioni in Etiopia E' proprietario di un immobile a Roma e di un immobile sull'isola di Salina. Percepisce redditi da locazioni immobiliari per immobili situati in Italia dichiarati a mezzo delle relative dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni. Detiene senza ricevere compensi una partecipazione nella società "Page International s.r.l" ,una partecipazione, a mezzo di società fiduciaria, nella società "A.COM.EX. s.r.l" una partecipazione, pari al 24o/o, nella società di diritto etiopico " , una Controparte_2 partecipazione, pari all'85% nella società di diritto locale Bluestone46", stabilita nello stato delle Seychelles, dalla quale non ha mai percepito alcun reddito negli ultimi tre anni e che risulta dormiente per i passati tre anni (causa Covid e guerra civile in Etiopia), una partecipazione, pari al l0% nella società di diritto etiopico “Nature & Culture plc”, e che risulta dormiente da circa 4 anni (causa Covid e guerra civile in Etiopia), e dalla quale non ha mai percepito alcun reddito. Infine ha una partecipazione, pari al 25o/o, nella società di diritto etiopico dalle Parte_3 quali percepisce un reddito annuo di circa 300.000 euro (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio del 27.2.2024) Sostiene spese di alloggio in Addis Abeba per la somma mensile pari a 3600 dollari al mese. Ha fondi investito per un totale di Euro 2.000.000 circa (cfr. Riepilogo Fineco del 31.12.2022). La signora laureata in architettura ha lavorato presso la società di costruzioni di famiglia del CP_1 marito, denominata , nel corso del matrimonio allorquando risiedeva con Controparte_2
i figli e il coniuge in Eritrea fino al 2016. Non è dato sapere quali fossero le sue entrate anche se risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati dal ricorrente che la medesima era retribuita
6 e godeva del benefit dell'autovettura. Innegabile pertanto la circostanza che la resistente abbia messo al servizio dell'impresa di famiglia di in Etiopia le sue competenze professionali, Parte_1 contribuendo quindi alla formazione del patrimonio di famiglia. Successivamente al suo rientro in Italia la ha continuato a lavorare come architetto anche in favore dell'impresa del marito in CP_1 collaborazione con uno studio in Italia. I suoi redditi da lavoro risultano attestati nel 2020 ( avuto riguardo al 2019) pari ad Euro 40.000 lordi circa, l'anno successivo pari ad Euro 61.000 fino a scendere ad Euro 17.000 lordi con la dichiarazione depositata in atti relativa al 2022. Negli importi sopra riportati deve tenersi conto della rendita mensile derivante dalla locazione dell'unico immobile di proprietà di che le consente di percepire Euro 2100 al mese. CP_1
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso oltre ad un considerevole divario economico tra le parti la circostanza che la ha lavorato in favore della società di costruzioni del marito, talvolta solo
CP_1 fittiziamente (cfr. dichiarazioni testi di parte ricorrente), talvolta effettivamente essendo comunque prevalente dedicata al menage familiare. Il rientro della a Roma prima dei figli, rientrati
CP_1 dall'Etiopia nel 2017, sembra corroborare la tesi che la resistente sia stata a lungo fuori dall'Italia in Etiopia per rimanere vicina al marito e tenere unita la famiglia, e non già perché aveva interessi personali e professionali da coltivare in quel paese. Occorre inoltre evidenziare che se il ricorrente ha da sempre sostenuto in via esclusiva le spese relative all'istruzione dei figli oltre che al loro mantenimento non può negarsi che dal 2016/2017, successivamente al rientro dei figli a Roma, sia stata soprattutto la ad occuparsi della prole
CP_1 stante l'assenza del marito, e soprattutto sia lei attualmente a curarsi del figlio minore con lei convivente (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese da all'udienza in sede di prima Parte_1 udienza di separazione del 24.10.2022). Le dichiarazioni rese dal figlio delle parti confermano l'esistenza di un attaccamento profondo con la madre e di una frequentazione sporadica con il padre soprattutto in epoca successiva alla separazione. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi quindi che se è vero che la possiede competenze professionali tali da consentirle di lavorare e provvedere
CP_1 al proprio mantenimento deve parimenti riconoscersi che la medesima ha anteposto la cura dei figli alla sua carriera, scegliendo di lavorare per le società del marito in Etiopia fino al 2016, e che la lontananza dell' uccessivamente al trasferimento della moglie e dei figli in Italia ( posto che il Pt_1 ricorrente ha continuato a vivere e a lavorare all'estero) si è resa possibile perché la si è occupata
CP_1 della prole in via esclusiva a Roma. Ritiene il Collegio che l'assegno divorzile in favore di da parte di sia
CP_1 Parte_1 dovuto non già in funzione assistenziale quanto compensativa-risarcitoria in ragione della dedizione manifestata dalla nei riguardi dei figli sia durante il matrimonio che successivamente alla
CP_1 separazione, condizione questa che ha permesso al marito di dedicarsi in via prevalente al proprio lavoro e solo in parte alla cura e alla crescita dei figli. L'assegno dovuto da in favore Parte_1 di , tenuto conto delle considerazioni di cui sopra deve essere quantificato nella somma
CP_1 mensile pari ad Euro 4000,00 oltre rivalutazione annuale su base ISTAT. Le domande ulteriori avanzate da aventi ad oggetto l'obbligo di di
CP_1 Parte_1 acquistare una casa in favore dei figli e di trasferire loro la nuda proprietà della casa sita a Salina, non meritano accoglimento in quanto destituite di alcun fondamento giuridico sotteso al presente giudizio;
la sentenza di divorzio non costituisce fonte di obbligazione per una delle parti a trasferire o costituire diritti reali in favore della controparte o dei figli salvo che non ci sia un accordo in tal senso. Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la domanda di di ottenere il pagamento di una
CP_1
7 somma imprecisata di denaro a titolo di assegno divorzile una tantum, in concomitanza alla richiesta di assegno divorzile periodico. Affidamento del figlio minore;
In ordine all'affidamento del figlio minore le parti sono concordi. rimane quindi affidato in Per_2 via condivisa ad entrambe le parti e collocato presso la madre nella casa familiare sita in Roma alla via della Barchetta n.12. La figlia vive e studia a Londra dopo avere finito la scuola. La casa Per_1 familiare in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre, e stante il rientro periodico da parte di deve essere assegnata a , come peraltro non contestato dal ricorrente. Per_1 CP_1
Il minore è stato ascoltato dal giudice all'udienza del 17.2.2025 e ha riferito che la situazione di collocamento presso la madre è in linea con i suoi bisogni al pari della frequentazione con il padre, come stabilita con ordinanza presidenziale in data 26.10.2022, la quale integralmente si conferma e si riporta nel dispositivo. La figlia maggiorenne nata il [...], maggiorenne non ancora autosufficiente, vive e Per_1 studia a Londra ma ha mantenuto, come risulta non contestato dalle parti, il proprio centro di interesse prevalente nella città di Roma presso l'abitazione familiare dove si reca e si trattiene per lunghi periodi, durante le pause universitarie. Assegno di mantenimento per i due figli: In ragione della differente capacità reddituale dei due genitori e del tenore di vita da sempre goduto dai due figli nel corso del matrimonio deve stabilirsi a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei due figli mediante il versamento nei confronti di di un CP_1 assegno mensile pari ad Euro 10.000 per entrambi i figli (Euro 5000 per ciascun figlio). Dalla istruttoria svolta è emerso che la si occupa del mantenimento della figlia a Londra CP_1 Per_1 benchè la ragazza trascorra lunghi periodi presso la casa familiare a Roma, e soprattutto si occupa in via prevalente del figlio , oltre che della gestione della casa familiare il cui onere locatizio Per_2 viene ad incidere evidentemente almeno per 2/3 sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei due figli. Dal momento dell'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale deve stabilirsi infatti un assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli, oltre che di un assegno divorzile in favore della moglie che estrometta il ricorrente dal pagamento delle spese di affitto della casa familiare oltre che delle spese accessorie sulla medesima gravanti, fermo restando l'obbligo di di pagare in via esclusiva tutte le spese straordinarie che riguardano i figli Parte_1 da individuarsi Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Sono a carico esclusivo di le spese straordinarie per le quali è Parte_1 necessario il consenso di entrambe le parti: mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 Per_1 Per_2 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e università, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi
8 di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese per l'equitazione qualora ritenute utili a fini terapeutici per la figlia Con riguardo alle spese Per_1 straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
.In considerazione dell'esito del giudizio e la soccombenza reciproca devono essere interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 38452/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e al n. 22943 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, preso atto della separazione personale tra (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il CP_1 C.F._2
28.09.2022, pronunciata con sentenza non definitiva n.4905/2024; preso atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse parti già pronunciata con sentenza non definitiva n. 3178/2025, così provvede:
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP_1
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...] collocandolo presso la Per_2 madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
il sig. otrà vedere e tenere con sé il figlio, salvi Pt_1 diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze del minore una settimana al mese da comunicare alla resistente almeno 15 giorni prima;
durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Dispone che il sig. verserà entro il 10 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra Parte_1
un assegno di € 10.000,00, annualmente rivaluto secondo gli indici Istat, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei due figli e (€5000,00 per ciascun figlio, con Per_1 Per_2
9 decorrenza dalla data del deposito della sentenza parziale di divorzio con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Sono a carico esclusivo di le spese straordinarie per le quali è necessario il Parte_1 consenso di entrambe le parti: mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli e Per_1
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre Per_2
2014 che di seguito si trascrivono: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e università, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese per l'equitazione qualora ritenute utili a fini terapeutici per la figlia Con riguardo alle spese straordinarie da Per_1 concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Assegna la casa familiare sita in Roma alla via della Barchetta n.12 a;
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Fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, conferma l'assegno mensile dovuto da Parte_1 per il mantenimento di a decorrere da ottobre 2022 e successivo adeguamento automatico CP_1 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fino alla sentenza non definitiva di status divorzile n. 3178/2025; accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
e, per l'effetto dispone che sia tenuto al pagamento nei confronti di di Parte_1 CP_1 un assegno mensile pari ad Euro 4000,00 oltre rivalutazione annuale dalla pronuncia non definitiva di status divorzile;
-compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il giudice estensore Il Presidente Maria Vittoria Caprara Marta Ienzi
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