Articolo 4 della Legge 20 gennaio 1994, n. 52
Articolo 3Articolo 5
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10 febbraio 1994
Art. 4. 1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" istituisce in Roma un centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire valido strumento scientifico per studiosi, ricercatori ed operatori scolastici e sociali per il superamento di tutte le barriere culturali e per promuovere lo studio e la divulgazione della scienza tiflologica.
2. Per la realizzazione e l'attivazione del centro di documentazione di cui al comma 1, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' avvalersi di altre istituzioni pubbliche o private, di comprovata esperienza e competenza; puo' in particolare avvalersi del concorso e dei contributi dei Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, nonche' del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio nazionale delle ricerche.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1994
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