Articolo 2 della Legge 8 agosto 1980, n. 434
Articolo 1Articolo 3
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3 settembre 1980
Art. 2.
Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 , e' concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sara' equiparato a quello immediatamente inferiore.
Entrata in vigore il 3 settembre 1980