TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 80 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Ulassai, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elio Deidda, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._3 Controparte_3 C.F._4
in Jerzu presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._7 Controparte_7 C.F._8 CP_8
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._9 Controparte_9 C.F._10 CP_10
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Controparte_11 C.F._12 CP_12
(c.f. , (c.f. ), C.F._13 Controparte_13 C.F._14 CP_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
), (c.f. ), (c.f. C.F._17 CP_17 C.F._18 CP_18
), di fu , C.F._19 CP_19 CP_15 Controparte_20 CP_1 CP_21
fu , fu , fu , fu ,
[...] CP_1 Controparte_22 CP_1 CP_23 Per_1 CP_24 Per_1
fu e fu , CP_25 Per_1 Controparte_26 CP_1
pagina 1 di 4
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali – accertamento usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
- dichiarare , C.F. , proprietaria per intervenuta usucapione del terreno, Parte_1 C.F._1
sito nel Comune di Ulassai, identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 2493, catasto
Terreni”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione 08.012023, con compensazione integrale delle spese di lite”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel corso Vittorio Emanuele II del Comune di Ulassai, distinto al catasto terreni al foglio 6, particella 2493.
L'attrice ha dedotto di avere occupato ed utilizzato l'immobile, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1990, prevalentemente nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, per il deposito della legna da ardere e di avere provveduto annualmente alla pulizia dello stesso ed alla cura della recinzione.
Si sono costituiti in giudizio , e , i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 4 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attrice per oltre vent'anni, dagli inizi degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
rese all'udienza del 9 ottobre 2024).
[...]
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica sul lato Testimone_1 Tes_2 confinante col terreno di proprietà del fratello dell'attrice ( ), invece nella parte confinante Parte_2
con sono presenti piante di fico e vegetazione e nella parte confinante con la strada è CP_3
presente una scarpata. I testi hanno precisato che l'ingresso confinante con la via Ogliastra è delimitato da un cancello di ferro che, secondo quanto riferito da , è chiuso da un passante, pur non Testimone_1
ricordando il teste se detto cancello sia chiuso anche con lucchetto.
Entrambi i testi hanno riferito che non abita ad Ulassai, ma rientra in occasione delle festività Parte_1
(Pasqua e Natale) e per 3 o 4 mesi nel periodo estivo e hanno confermato che la stessa si occupa della pagina 3 di 4 pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi, e che vi depone la provvista di legna per l'inverno (teste o che utilizza per cucinare la carne (teste Tes_1
. Tes_2
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del terreno sin dall'inizio degli anni Novanta e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice e con la sua famiglia (teste
), anche in quanto vicini di casa, poiché abitanti della zona sin dall'anno 1972 (teste Testimone_1
). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti , e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Ulassai al foglio 6, particella
2493, qualità seminativo;
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 80 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Ulassai, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elio Deidda, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._3 Controparte_3 C.F._4
in Jerzu presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._7 Controparte_7 C.F._8 CP_8
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._9 Controparte_9 C.F._10 CP_10
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Controparte_11 C.F._12 CP_12
(c.f. , (c.f. ), C.F._13 Controparte_13 C.F._14 CP_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
), (c.f. ), (c.f. C.F._17 CP_17 C.F._18 CP_18
), di fu , C.F._19 CP_19 CP_15 Controparte_20 CP_1 CP_21
fu , fu , fu , fu ,
[...] CP_1 Controparte_22 CP_1 CP_23 Per_1 CP_24 Per_1
fu e fu , CP_25 Per_1 Controparte_26 CP_1
pagina 1 di 4
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali – accertamento usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
- dichiarare , C.F. , proprietaria per intervenuta usucapione del terreno, Parte_1 C.F._1
sito nel Comune di Ulassai, identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 2493, catasto
Terreni”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione 08.012023, con compensazione integrale delle spese di lite”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel corso Vittorio Emanuele II del Comune di Ulassai, distinto al catasto terreni al foglio 6, particella 2493.
L'attrice ha dedotto di avere occupato ed utilizzato l'immobile, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1990, prevalentemente nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, per il deposito della legna da ardere e di avere provveduto annualmente alla pulizia dello stesso ed alla cura della recinzione.
Si sono costituiti in giudizio , e , i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 4 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attrice per oltre vent'anni, dagli inizi degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
rese all'udienza del 9 ottobre 2024).
[...]
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica sul lato Testimone_1 Tes_2 confinante col terreno di proprietà del fratello dell'attrice ( ), invece nella parte confinante Parte_2
con sono presenti piante di fico e vegetazione e nella parte confinante con la strada è CP_3
presente una scarpata. I testi hanno precisato che l'ingresso confinante con la via Ogliastra è delimitato da un cancello di ferro che, secondo quanto riferito da , è chiuso da un passante, pur non Testimone_1
ricordando il teste se detto cancello sia chiuso anche con lucchetto.
Entrambi i testi hanno riferito che non abita ad Ulassai, ma rientra in occasione delle festività Parte_1
(Pasqua e Natale) e per 3 o 4 mesi nel periodo estivo e hanno confermato che la stessa si occupa della pagina 3 di 4 pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi, e che vi depone la provvista di legna per l'inverno (teste o che utilizza per cucinare la carne (teste Tes_1
. Tes_2
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del terreno sin dall'inizio degli anni Novanta e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice e con la sua famiglia (teste
), anche in quanto vicini di casa, poiché abitanti della zona sin dall'anno 1972 (teste Testimone_1
). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti , e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Ulassai al foglio 6, particella
2493, qualità seminativo;
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4