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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di IC, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2019 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. PACE ANTONIETTA del Foro di Sulmona e con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Sulmona (AQ) via Della Rocca n.
66
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PONTAROLLO
CHRISTIAN e dall'avv. del Foro di IC e Parte_2
con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Rossano Veneto (VI) via Roma n. 59
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Franchising
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25.09.2024:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, I^ In via preliminare accogliere la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di IC in favore del Tribunale di Sulmona con consequenziale dichiarazione di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, emesso in data 25/10/2018, notificato il 3/12/2018. II^ Nel merito dichiarare la nuLLtà, inefficacia con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo emesso il 25/10/2018 dal Tribunale di IC n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, notificato il 3/12/2018 per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 con riferimento alla mancata riferibilità dei capi riportati in fattura alla merce effettivamente consegnata alla società opposta. III^ Nel merito revocare il decreto ingiuntivo emesso il 25/10/2018 dal Tribunale di IC n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, notificato il 3/12/2018, stante la mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito in virtù della circostanza che il quantum debeatur di cui al contratto di franchising derogato era concordato sul venduto da scontrino e non sulle fatture. IV^ Nel merito comunque dichiarare la nuLLtà del decreto ingiuntivo emesso il 25/10/2018 dal Tribunale di IC n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, notificato il 3/12/2018, avendo l ossequiato Parte_3 le obbligazioni a proprio carico come risulta per tabulas da bonifici, assegni e note di credito. V^ In subordine, previo accertamento incidentale dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali in capo alla F.LL LO per aver Pt_3 disatteso gli obblighi derivanti dal contratto di franchising approfittando altresì della posizione economica dominante, respingere conseguentemente la pretesa creditoria attorea. Si insiste, inoltre, per la declaratoria di inammissibilità e di rigetto delle nuove e ampliate richieste avanzate dall'opposta finalizzate alla pronuncia di esistenza del credito in favore d della somma di euro 199.809,19 Controparte_1 per inadempimento contrattuale e conseguente risoluzione del contratto di franchising oltre interessi e spese con conseguente condanna d Parte_1
a corrispondere la somma indicata o maggior o minore che risulterà di
[...] giustizia in favore dei per mezzo degli accertamenti Controparte_1 incidentali di inadempimento d per i motivi di cui alle note di Parte_1 replica del 19 giugno 2019”. pagina 2 di 16 PER PARTE CONVENUTA: come da memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c.
depositata il 30.09.2019:
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione respinta: in via preliminare : rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio per tutti i motivi che in narrativa si sono descritti da intendersi qui integralmente richiamati con conferma, pertanto, del Foro di IC quale unico foro competente sia per il ricorso di ingiunzione di pagamento, sia per la presente fase di opposizione;
nel merito: rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 3197/2018 del 29.10.2018 R.G. n. 7268/2018 con relativa conferma dell'ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo testè citato diretto a , di Parte_1 [...] in liquidazione con sede in Via della Repubblica n. 8 – 67039 CP_2
Sulmona (AQ) p.i. in persona del suo liquidatore pro tempore P.IVA_1 sig.ra con conseguente condanna al pagamento della Controparte_3 somma ingiunta, ossia € 199.809,19 in linea capitale, oltre agli interessi ed alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135 per compensi ed € 407 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge nonché alle spese e competenze professionali della presente causa di opposizione;
rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'opposizione ed ogni eccezione, domanda o richiesta di
[...]
. Parte_1
Nella denegata ipotesi in cui venga, per qualsiasi motivo, revocato il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento incidentale dell'inadempimento di agli obblighi contrattuali e previo accertamento incidentale Parte_1 della risoluzione del contratto di franchising per inadempimento di
[...]
accertare e dichiarare l'esistenza del credito d Parte_1 Controparte_1 nella somma di € 199.809,19 oltre interessi e spese e, conseguentemente,
[...] condannar , d Parte_1 Controparte_4 con sede in Via della Repubblica n. 8 – 67039 Sulmona (AQ) p.i P.IVA_1 in persona del suo liquidatore pro tempore sig.ra a Controparte_3 corrispondere tale somma, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione. Controparte_1
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese della pregressa fase monitoria, liquidate in € 540,00 per compensi ed € 146,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge nonché alle spese e competenze professionali della presente causa di opposizione.
pagina 3 di 16 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del liquidatore pro tempore, proponeva
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3197/2018 del 29.10.2018 (R.G. n.
7268/2018) emesso da questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto di pagare a entro quaranta giorni dalla notifica, la somma Controparte_1
di euro 199.809,19, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento di ingiunzione, capitale portato da n. 94 fatture emesse tra il
31.12.2010 e il 05.07.2011 per il pagamento della merce fornita dall'ingiungente nell'ambito del contratto di franchising stipulato dalle parti in data 26.01.2009.
L'opponente, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di IC, per essere competente il foro di Sulmona stante l'inefficacia della clausola contrattuale n. 29 che stabiliva la competenza esclusiva dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa per qualsiasi controversia insorta in merito al contratto. Contestava, inoltre, la competenza del Tribunale
adito quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione,
negando il carattere certo, liquido ed esigibile del credito azionato.
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo attesa l'inidoneità
delle fatture a provare l'esistenza del credito in quanto insufficienti a dimostrare l'effettiva consegna della merce.
In secondo luogo, contestava il quantum della pretesa creditoria,
esponendo che, con l'accordo in deroga, sottoscritto contestualmente al pagina 4 di 16 contratto di franchising, le parti avevano stabilito che “il pagamento effettivo della merce avveniva sul venduto, con scadenza quindicinale risultante dal conteggio degli scontrini in acconto alle fatture dei capi spediti con previsione del cd. reso”. In ragione di ciò, l'opponente riteneva che le fatture non potessero provare l'effettiva vendita.
In terzo luogo, l'attrice affermava di non essere debitrice verso
[...]
in quanto l'ingiungente non aveva conteggiato la somma di Controparte_1
euro 169.001,47 corrisposta da per l'anno 2011; la Parte_1
fideiussione di euro 60.000,00, già incassata;
le note di credito emesse a favore dell'opponente per euro 157.862,70; le ulteriori note di credito che avrebbe dovuto emettere a seguito del reso di n. 36 coLL della collezione P/E 2011.
La Società chiedeva, inoltre, l'accertamento incidentale Parte_1
dell'inadempimento contrattuale di lamentando Controparte_1
plurimi inadempimenti nel corso del rapporto, come il ritardo nelle consegne,
la fornitura di merce difettosa o non conforme, la mancanza di alcuni prodotti inclusi nell'assortimento, nonché l'eliminazione, per l'anno 2011, dei prodotti fashion per la fascia d'età 6-24 mesi, settore di notevole guadagno per l'affiliata.
A causa di tali fatti per l'affiliata era divenuto impossibile affrontare i costi fissi del contratto, costringendola così a chiudere il punto vendita di Lanciano (CH).
L'attrice opponente concludeva, quindi, come da atto di citazione.
II. Alla prima udienza si costituiva in giudizio Controparte_1
che chiedeva preliminarmente l'affermazione della competenza del
[...]
Tribunale di IC, sia alla luce della clausola contrattuale n. 29, sia in virtù
dell'art. 20 c.p.c. vertendo la controversia su diritti di obbligazione.
pagina 5 di 16 Nel merito, la convenuta opposta sosteneva di aver dimostrato la riferibilità delle fatture azionate alla merce consegnata avendo depositato nel procedimento monitorio, oltre alle fatture accompagnatorie indicanti i capi consegnati con relativo numero e prezzo, la scheda contabile riportante il conteggio che aveva determinato la somma ingiunta.
Deduceva, inoltre, che l'opponente non aveva contestato la consegna della merce, che aveva ricevuto in proprietà e non in conto vendita, né aveva fornito prova della parziale/mancata consegna, del quantum dei resi o del mancato conteggio di somme già corrisposte. Esponeva, inoltre che le somme elencate a pagina 6 dell'atto di citazione non erano pertinenti ai crediti azionati con il ricorso per ingiunzione e che la merce relativa alla collezione P/E 2011
non era mai stata resa all'affiliante. Esponeva, altresì, che l'affiliata tra il 29 e il
30 giugno 2011 aveva interrotto il collegamento informatico garantito dall'utilizzo di un software fornito dall'affiliante stessa, non fornendo più alcun dato sulle vendite.
Negava, infine, di essersi resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, avendo consegnato tutta la merce acquistata dall'affiliata, priva di vizi o difformità.
In definitiva, la convenuta opposta chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto, e nell'ipotesi di revoca del decreto, previo accertamento incidentale dell'inadempimento di e della Parte_1
pagina 6 di 16 risoluzione del contratto, l'accertamento del credito e la condanna dell'attrice opponente a pagare la somma di euro 199.809,19, oltre interessi e spese.
III. Il G.I. rinviava la prima udienza per i medesimi incombenti,
assegnando a parte attrice termine per repliche. All'esito della successiva udienza, concedeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa era istruita attraverso produzioni documentali e prova per testi e veniva,
inoltre, disposta consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare l'ammontare del credito vantato da confrontando anche il Parte_4
quantitativo di merce effettivamente consegnato nel corso del rapporto di franchising.
Subentrato il sottoscritto G.I. nel procedimento dal 03.10.24, all'udienza del 21.02.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti
così come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini massimi di legge, ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
V. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Invero, se da un lato, la clausola n. 29 con cui le parti hanno concordato la competenza del foro di IC (ex Bassano del Grappa)
che così recita “ Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà
decisa dal Tribunale di bassano del Grappa (VI)”, non appare sufficiente al fine di stabilire l'esclusività del foro indicato per difetto dei requisiti stabiliti dalla pagina 7 di 16 giurisprudenza (“affinché la competenza fissata nell'accordo in deroga possa considerarsi esclusiva occorre che risulti un'espressa e inequivoca volontà delle parti in tal senso, volontà volta a negare la concorrenza del foro indicato con tutti gli altri contemplati dalla legge in via alternativa;
a tal fine non è
sufficiente che la clausola designi un determinato foro come competente “per qualsiasi controversia” poiché l'attribuzione al foro convenzionale del carattere di esclusività, pur non dovendo rivestire alcuna formula sacramentale, non può
essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi ma deve discendere da inequivoca manifestazione della concorde volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge;
in mancanza di tale volontà espressa, l'accordo deve intendersi nel senso di aggiungere il foro indicato a queLL già previsti dalla legge” (Cass, 2005/4757; Cass. n. 21010 del
02/10/2020), dall'altro lato, però, il Tribunale di IC, costituisce foro facoltativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
La controversia verte, infatti, su di un diritto di obbligazione e quindi rappresentano fori alternativi a quello generale delle persone giuridiche, il
Tribunale del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita e, nel caso di specie, in entrambe le ipotesi quel foro è quello del Tribunale di
IC. Il contratto, infatti, è stato concluso nel Comune di NO
d'ZE (come risulta dallo stesso testo contrattuale) e le parti hanno concordato (allegato H, clausola n. 10) che il pagamento doveva avvenire presso il domicilio del venditore, sito sempre nel Comune di NO
d'ZE (VI).
pagina 8 di 16 La causa quindi, già in sede monitoria, è stata correttamente incardinata avanti al Tribunale di IC.
VI. Ciò premesso, nel merito l'opposizione è priva di fondamento.
VI.
1. Fermo quanto affermato dal precedente G.I. con ordinanza del
29.08.2019 circa la validità e la sufficienza della documentazione ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in questa sede occorre rilevare che la censura di inidoneità delle fatture a provare il credito, formulata dall'attrice,
non merita accoglimento. L'opponente, invero, sostiene che tali documenti fiscali siano inidonei a dimostrare l'avvenuta consegna della merce, ma non ha contestato in modo specifico quali tra i capi indicati nelle fatture, alcune oggetto peraltro di parziale pagamento, non sono stati forniti, né ha dedotto che la merce non è stata effettivamente consegnata o è stata restituita come reso.
VI.
2. contesta altresì il quantum della pretesa Parte_1
creditoria che è stato ricavato dall'ingiungente dalle fatture, mentre le parti avevano pattuito che “il pagamento effettivo della merce avveniva sul venduto,
con scadenza quindicinale risultante dal conteggio degli scontrini in acconto alle fatture dei capi spediti con previsione del cd. reso” e che “i pagamenti in favore della società opposta da parte della venivano effettuati Parte_1
sugli scontrini effettivamente battuti, come da accordi” (pag. 5 atto di citazione).
Come rilevato dalla convenuta opposta e come risultato dalla disposta
CTU, l'eccezione non coglie nel segno in quanto la pattuizione evocata attiene alla determinazione del tempo del pagamento e non alla quantificazione della pagina 9 di 16 somma dovuta quale corrispettivo della vendita della merce dall'affiliante all'affiliata.
Dalla lettura del contratto di franchising è infatti agevole comprendere che acquistava da i capi da rivendere Parte_1 Controparte_1
successivamente nei propri locali commerciali a titolo di compravendita e non sulla base di un contratto estimatorio (si vedano in tal senso l'art. 10 “vendite dei prodotti” e l'allegato H “condizioni generali di vendita”). In sede di CTU è
stato inoltre accertato che la merce acquistata dal franchisee veniva consegnata con fattura accompagnatoria e il pagamento veniva contabilizzato nel momento in cui la merce era rivenduta al cliente finale o a fine stagione,
quando la merce era resa al franchisor. Quanto al prezzo, veniva accertato che nel caso in cui la merce fosse stata rivenduta l'affiliata avrebbe corrisposto all'affiliante una percentuale sul prezzo applicato al cliente, mentre nel caso in cui la merce non fosse stata ricollocata sul mercato l'affiliata aveva facoltà di rendere i capi all'affiliante, che procedeva quindi all'emissione di un ulteriore documento contabile, la nota di credito (pagg.
6-7 CTU). In sintesi, quindi,
l'affiliata o versava il corrispettivo della merce venduta e indicato nelle fatture accompagnatorie o a fine stagione rendeva la merce invenduta e otteneva l'emissione di una nota di credito a proprio favore;
in alternativa, essendone proprietario, poteva trattenere comunque la merce invenduta per riproporla nelle stagioni successive, versando il prezzo riportato nelle fatture. A
determinare il corrispettivo dovuto dall'affiliata non era quindi in alcun caso il conteggio degli scontrini, che ai fini dei rapporti tra affiliata-affiliante fornivano unicamente la prova che la merce è stata effettivamente venduta e pagina 10 di 16 determinavano l'insorgere dell'obbligazione di pagamento (sulla base dell'accordo in deroga, doc. 2 attrice).
VI.
3. In ordine all'errata quantificazione del credito l'opponente ha affermato altresì che non sono stati tenuti in considerazione i pagamenti effettuati per complessivi euro 169.000,47, le note di credito emesse a proprio favore dalla per euro 157.862,70, la fideiussione di euro Controparte_1
60.000,00 incassata dall'opposta e le note di credito non ancora emesse relative alla merce resa nell'agosto 2011.
Sull'argomento la convenuta ha controdedotto che la somma ingiunta era dovuta al netto dei pagamenti ricevuti, delle note di credito emesse e della fideiussione incassata, mentre ha negato di dover emettere alcuna nota di credito per la merce resa nell'agosto 2011 non avendo mai ricevuto i capi in questione.
La disposta CTU ha fatto chiarezza anche in merito a tali deduzioni,
osservando che “Dall'analisi delle fatture e nota di credito emesse e depositate agli atti, dai mastrini di sottoconto anno 2009, 2010 e 2011, scheda contabile relativa si può affermare che le fatture e le nota di credito Parte_1
emesse sono state tutte correttamente contabilizzate. Risultano inoltre contabilizzati i pagamenti effettuati da presenti negli atti di Parte_1
causa.” (pag. 7 CTU).
Segnatamente, rilevava che a) la fideiussione incassata il 28.06.2011
risultava registrata nella contabilità e scorporata dal credito fatto valere in sede monitoria;
b) i pagamenti effettuati da per complessivi euro Parte_1
224.721,19 risultavano correttamente contabilizzati e scomputati dal credito pagina 11 di 16 residuo;
c) le note di credito depositate dall'attrice per euro 158.341,14
risultavano correttamente contabilizzate e scomputate dal credito residuo
(pagg. da 7 a 10 CTU).
Con riferimento ai resi dell'agosto 2011, la CTU ha rilevato che la documentazione depositata nel fascicolo telematico non è idonea a dimostrare la restituzione della merce, in quanto non prova che abbia Parte_1
spedito i trentasei coLL né che gli stessi siano stati ricevuti da Controparte_1
non costituendo un documento fiscale idoneo a tale scopo. Come
[...]
rilevato in sede di CTU non risulta, infatti, alcun documento di trasporto o altro equipollente documento controfirmato per ricezione dalla convenuta e non può, quindi, ritenersi provato il perfezionamento del reso.
Ad abundantiam, preme sottolineare che i testi di parte convenuta opposta e , sentite rispettivamente all'udienza del CP_5 Testimone_1
17.11.2022 e del 01.03.2023 sul capitolo 28 di parte convenuta, hanno negato che la merce relativa alla stagione primavera/estate 2011 in questione sia stata resa, evidenziando in particolare che per l'affiliata sarebbe stato impossibile comunicare il reso attraverso il software in quanto la stessa aveva disattivato il collegamento informatico alla fine del mese di giugno e di conseguenza sarebbe stato impossibile per l'affiliante accettare il reso e organizzare il ritiro della merce presso i locali dell'affiliata. A tale proposito, la teste ha CP_5
affermato che per accordi tra le parti il ritiro della merce in caso di reso era a carico di , circostanza peraltro confermata dalla teste di parte Controparte_1
attrice all'udienza del 01.03.2023. Viceversa, la teste Testimone_2
di parte opponente ha dichiarato di aver provveduto personalmente Tes_2
pagina 12 di 16 a preparare la merce da rendere e di non aver ricordo che il collegamento informatico fosse stato interrotto nel giugno 2011.
Nella contraddittorietà delle testimonianze si deve rilevare come appaia dirimente la circostanza che l'opponente non sia riuscita a dimostrare il reso effettivo della merce alla , mancando, come rilevato dal CTU, Controparte_1
i DDT di spedizione o delle ricevute dell'avvenuto reso e basandosi la prospettazione attorea riguardo agli avvenuti resi solamente sulla produzione di una stampa di incerta provenienza (probabilmente del programma di gestione fornito dalla a che non risulta né Controparte_1 Parte_1
inviata, né tantomeno riconosciuta o approvata dall'opposta.
Tutto ciò premesso, si ritiene in definitiva di condividere gli esiti della
CTU, che ha risposto in modo esaustivo tanto al quesito formulato dal G.I.
quanto alle osservazioni avanzate dalle parti, accertando, previa analisi della documentazione contabile in atti, la sussistenza di un credito pari a euro
199.809,19 vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in
[...]
quanto relativo a somme effettivamente dovute e non pagate dall'attrice opponente a favore della convenuta opposta.
VII. Da ultimo, va respinta l'eccezione riconvenzionale di accertamento incidentale dell'inadempimento contrattuale di Controparte_1
sollevata dall'attrice opponente al solo fine di veder rigettata la domanda di
, attrice in senso sostanziale. Invero, l'opponente ha formulato Controparte_1
in modo estremamente generico le proprie doglianze che, all'esito dell'istruttoria, sono rimaste sfornite di prova. si è lamentata, Parte_1
pagina 13 di 16 infatti, che non le sono stati forniti tutti i prodotti inclusi nell'assortimento per l'intera durata del contratto o che sono stati consegnati in ritardo o con difetti o non conformi alle taglie;
in tutti questi casi però non ha indicato in modo puntuale a quali prodotti si riferiva, né ha individuato la merce difettosa con riferimento alle fatture accompagnatorie o alle date di consegna in modo da consentire alla venditrice una puntuale e specifica difesa.
L'unica circostanza attinente all'inadempimento su cui l'opponente ha chiesto l'assunzione di prova orale verteva sull'eliminazione della fornitura di
“prodotti fashion” per la fascia d'età 6-24 mesi. Il teste escusso, Testimone_3
tuttavia, ha riportato esclusivamente quanto riferito dalla legale
[...]
rappresentante di peraltro ridimensionando il fatto, in quanto Parte_1
ha dichiarato che la venditrice non aveva del tutto eliminato la linea in oggetto ma, secondo quanto a lui riferito, aveva fornito un numero inferiore di capi.
Anche in merito a tali fatti, l'opponente non ha depositato documentazione che comprovasse che il numero dei prodotti consegnati era inferiore rispetto all'ordine effettuato, sicché la prova non può dirsi raggiunta sulla base della sola testimonianza citata, peraltro, quantomeno in parte, de relato actoris, , che viene peraltro smentita dalle dichiarazioni della teste di parte opposta
[...]
(in risposta al cap. v). Infine, l'opponente non ha chiesto l'assunzione Tes_1
di alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare il dedotto ritardo nella consegna della merce, nonché la diminuzione della produzione per la stagione primavera/estate 2011 che avrebbe messo in grave difficoltà economica la
M, che peraltro Testimone_4
pagina 14 di 16 sarebbe stato inammissibile in quanto formulato del tutto genericamente),
circostanze anche queste, pertanto, indimostrate.
In ragione della mancata indicazione di fatti specifici di inadempimento contrattuale e della mancata prova dei medesimi, l'eccezione va respinta.
Alla luce del rigetto dell'opposizione e della conferma del d.i. n.
3197/2018, resta assorbita la domanda della convenuta opposta di accertamento del credito di euro 199.809,19 in favore di , previo Controparte_1
accertamento incidentale della risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile all'opponente, subordinata all'ipotesi di revoca del d.i.
VIII. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed €
260.000, al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Atteso l'esito del giudizio, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice opponente.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di IC, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe così provvede:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
(n. 3197/2018 R. Ing. – 7268/2018 R.G., emesso dal Tribunale di IC in data 29.10.2018);
2) respinge ogni altra domanda formulata in giudizio dalla opponente;
3) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, che sono liquidate, in favore della convenuta opposta, in pagina 15 di 16 complessivi € 14.103 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico della attrice opponente.
Così deciso in IC il 14.07.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di IC, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2019 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. PACE ANTONIETTA del Foro di Sulmona e con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Sulmona (AQ) via Della Rocca n.
66
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PONTAROLLO
CHRISTIAN e dall'avv. del Foro di IC e Parte_2
con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Rossano Veneto (VI) via Roma n. 59
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Franchising
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25.09.2024:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, I^ In via preliminare accogliere la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di IC in favore del Tribunale di Sulmona con consequenziale dichiarazione di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, emesso in data 25/10/2018, notificato il 3/12/2018. II^ Nel merito dichiarare la nuLLtà, inefficacia con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo emesso il 25/10/2018 dal Tribunale di IC n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, notificato il 3/12/2018 per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 con riferimento alla mancata riferibilità dei capi riportati in fattura alla merce effettivamente consegnata alla società opposta. III^ Nel merito revocare il decreto ingiuntivo emesso il 25/10/2018 dal Tribunale di IC n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, notificato il 3/12/2018, stante la mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito in virtù della circostanza che il quantum debeatur di cui al contratto di franchising derogato era concordato sul venduto da scontrino e non sulle fatture. IV^ Nel merito comunque dichiarare la nuLLtà del decreto ingiuntivo emesso il 25/10/2018 dal Tribunale di IC n. 3197/2018 del 29/10/2018, R.G. n. 7268/2018, notificato il 3/12/2018, avendo l ossequiato Parte_3 le obbligazioni a proprio carico come risulta per tabulas da bonifici, assegni e note di credito. V^ In subordine, previo accertamento incidentale dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali in capo alla F.LL LO per aver Pt_3 disatteso gli obblighi derivanti dal contratto di franchising approfittando altresì della posizione economica dominante, respingere conseguentemente la pretesa creditoria attorea. Si insiste, inoltre, per la declaratoria di inammissibilità e di rigetto delle nuove e ampliate richieste avanzate dall'opposta finalizzate alla pronuncia di esistenza del credito in favore d della somma di euro 199.809,19 Controparte_1 per inadempimento contrattuale e conseguente risoluzione del contratto di franchising oltre interessi e spese con conseguente condanna d Parte_1
a corrispondere la somma indicata o maggior o minore che risulterà di
[...] giustizia in favore dei per mezzo degli accertamenti Controparte_1 incidentali di inadempimento d per i motivi di cui alle note di Parte_1 replica del 19 giugno 2019”. pagina 2 di 16 PER PARTE CONVENUTA: come da memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c.
depositata il 30.09.2019:
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione respinta: in via preliminare : rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio per tutti i motivi che in narrativa si sono descritti da intendersi qui integralmente richiamati con conferma, pertanto, del Foro di IC quale unico foro competente sia per il ricorso di ingiunzione di pagamento, sia per la presente fase di opposizione;
nel merito: rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 3197/2018 del 29.10.2018 R.G. n. 7268/2018 con relativa conferma dell'ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo testè citato diretto a , di Parte_1 [...] in liquidazione con sede in Via della Repubblica n. 8 – 67039 CP_2
Sulmona (AQ) p.i. in persona del suo liquidatore pro tempore P.IVA_1 sig.ra con conseguente condanna al pagamento della Controparte_3 somma ingiunta, ossia € 199.809,19 in linea capitale, oltre agli interessi ed alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135 per compensi ed € 407 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge nonché alle spese e competenze professionali della presente causa di opposizione;
rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'opposizione ed ogni eccezione, domanda o richiesta di
[...]
. Parte_1
Nella denegata ipotesi in cui venga, per qualsiasi motivo, revocato il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento incidentale dell'inadempimento di agli obblighi contrattuali e previo accertamento incidentale Parte_1 della risoluzione del contratto di franchising per inadempimento di
[...]
accertare e dichiarare l'esistenza del credito d Parte_1 Controparte_1 nella somma di € 199.809,19 oltre interessi e spese e, conseguentemente,
[...] condannar , d Parte_1 Controparte_4 con sede in Via della Repubblica n. 8 – 67039 Sulmona (AQ) p.i P.IVA_1 in persona del suo liquidatore pro tempore sig.ra a Controparte_3 corrispondere tale somma, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione. Controparte_1
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese della pregressa fase monitoria, liquidate in € 540,00 per compensi ed € 146,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge nonché alle spese e competenze professionali della presente causa di opposizione.
pagina 3 di 16 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del liquidatore pro tempore, proponeva
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3197/2018 del 29.10.2018 (R.G. n.
7268/2018) emesso da questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto di pagare a entro quaranta giorni dalla notifica, la somma Controparte_1
di euro 199.809,19, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento di ingiunzione, capitale portato da n. 94 fatture emesse tra il
31.12.2010 e il 05.07.2011 per il pagamento della merce fornita dall'ingiungente nell'ambito del contratto di franchising stipulato dalle parti in data 26.01.2009.
L'opponente, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di IC, per essere competente il foro di Sulmona stante l'inefficacia della clausola contrattuale n. 29 che stabiliva la competenza esclusiva dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa per qualsiasi controversia insorta in merito al contratto. Contestava, inoltre, la competenza del Tribunale
adito quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione,
negando il carattere certo, liquido ed esigibile del credito azionato.
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo attesa l'inidoneità
delle fatture a provare l'esistenza del credito in quanto insufficienti a dimostrare l'effettiva consegna della merce.
In secondo luogo, contestava il quantum della pretesa creditoria,
esponendo che, con l'accordo in deroga, sottoscritto contestualmente al pagina 4 di 16 contratto di franchising, le parti avevano stabilito che “il pagamento effettivo della merce avveniva sul venduto, con scadenza quindicinale risultante dal conteggio degli scontrini in acconto alle fatture dei capi spediti con previsione del cd. reso”. In ragione di ciò, l'opponente riteneva che le fatture non potessero provare l'effettiva vendita.
In terzo luogo, l'attrice affermava di non essere debitrice verso
[...]
in quanto l'ingiungente non aveva conteggiato la somma di Controparte_1
euro 169.001,47 corrisposta da per l'anno 2011; la Parte_1
fideiussione di euro 60.000,00, già incassata;
le note di credito emesse a favore dell'opponente per euro 157.862,70; le ulteriori note di credito che avrebbe dovuto emettere a seguito del reso di n. 36 coLL della collezione P/E 2011.
La Società chiedeva, inoltre, l'accertamento incidentale Parte_1
dell'inadempimento contrattuale di lamentando Controparte_1
plurimi inadempimenti nel corso del rapporto, come il ritardo nelle consegne,
la fornitura di merce difettosa o non conforme, la mancanza di alcuni prodotti inclusi nell'assortimento, nonché l'eliminazione, per l'anno 2011, dei prodotti fashion per la fascia d'età 6-24 mesi, settore di notevole guadagno per l'affiliata.
A causa di tali fatti per l'affiliata era divenuto impossibile affrontare i costi fissi del contratto, costringendola così a chiudere il punto vendita di Lanciano (CH).
L'attrice opponente concludeva, quindi, come da atto di citazione.
II. Alla prima udienza si costituiva in giudizio Controparte_1
che chiedeva preliminarmente l'affermazione della competenza del
[...]
Tribunale di IC, sia alla luce della clausola contrattuale n. 29, sia in virtù
dell'art. 20 c.p.c. vertendo la controversia su diritti di obbligazione.
pagina 5 di 16 Nel merito, la convenuta opposta sosteneva di aver dimostrato la riferibilità delle fatture azionate alla merce consegnata avendo depositato nel procedimento monitorio, oltre alle fatture accompagnatorie indicanti i capi consegnati con relativo numero e prezzo, la scheda contabile riportante il conteggio che aveva determinato la somma ingiunta.
Deduceva, inoltre, che l'opponente non aveva contestato la consegna della merce, che aveva ricevuto in proprietà e non in conto vendita, né aveva fornito prova della parziale/mancata consegna, del quantum dei resi o del mancato conteggio di somme già corrisposte. Esponeva, inoltre che le somme elencate a pagina 6 dell'atto di citazione non erano pertinenti ai crediti azionati con il ricorso per ingiunzione e che la merce relativa alla collezione P/E 2011
non era mai stata resa all'affiliante. Esponeva, altresì, che l'affiliata tra il 29 e il
30 giugno 2011 aveva interrotto il collegamento informatico garantito dall'utilizzo di un software fornito dall'affiliante stessa, non fornendo più alcun dato sulle vendite.
Negava, infine, di essersi resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, avendo consegnato tutta la merce acquistata dall'affiliata, priva di vizi o difformità.
In definitiva, la convenuta opposta chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto, e nell'ipotesi di revoca del decreto, previo accertamento incidentale dell'inadempimento di e della Parte_1
pagina 6 di 16 risoluzione del contratto, l'accertamento del credito e la condanna dell'attrice opponente a pagare la somma di euro 199.809,19, oltre interessi e spese.
III. Il G.I. rinviava la prima udienza per i medesimi incombenti,
assegnando a parte attrice termine per repliche. All'esito della successiva udienza, concedeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa era istruita attraverso produzioni documentali e prova per testi e veniva,
inoltre, disposta consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare l'ammontare del credito vantato da confrontando anche il Parte_4
quantitativo di merce effettivamente consegnato nel corso del rapporto di franchising.
Subentrato il sottoscritto G.I. nel procedimento dal 03.10.24, all'udienza del 21.02.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti
così come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini massimi di legge, ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
V. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Invero, se da un lato, la clausola n. 29 con cui le parti hanno concordato la competenza del foro di IC (ex Bassano del Grappa)
che così recita “ Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà
decisa dal Tribunale di bassano del Grappa (VI)”, non appare sufficiente al fine di stabilire l'esclusività del foro indicato per difetto dei requisiti stabiliti dalla pagina 7 di 16 giurisprudenza (“affinché la competenza fissata nell'accordo in deroga possa considerarsi esclusiva occorre che risulti un'espressa e inequivoca volontà delle parti in tal senso, volontà volta a negare la concorrenza del foro indicato con tutti gli altri contemplati dalla legge in via alternativa;
a tal fine non è
sufficiente che la clausola designi un determinato foro come competente “per qualsiasi controversia” poiché l'attribuzione al foro convenzionale del carattere di esclusività, pur non dovendo rivestire alcuna formula sacramentale, non può
essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi ma deve discendere da inequivoca manifestazione della concorde volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge;
in mancanza di tale volontà espressa, l'accordo deve intendersi nel senso di aggiungere il foro indicato a queLL già previsti dalla legge” (Cass, 2005/4757; Cass. n. 21010 del
02/10/2020), dall'altro lato, però, il Tribunale di IC, costituisce foro facoltativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
La controversia verte, infatti, su di un diritto di obbligazione e quindi rappresentano fori alternativi a quello generale delle persone giuridiche, il
Tribunale del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita e, nel caso di specie, in entrambe le ipotesi quel foro è quello del Tribunale di
IC. Il contratto, infatti, è stato concluso nel Comune di NO
d'ZE (come risulta dallo stesso testo contrattuale) e le parti hanno concordato (allegato H, clausola n. 10) che il pagamento doveva avvenire presso il domicilio del venditore, sito sempre nel Comune di NO
d'ZE (VI).
pagina 8 di 16 La causa quindi, già in sede monitoria, è stata correttamente incardinata avanti al Tribunale di IC.
VI. Ciò premesso, nel merito l'opposizione è priva di fondamento.
VI.
1. Fermo quanto affermato dal precedente G.I. con ordinanza del
29.08.2019 circa la validità e la sufficienza della documentazione ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in questa sede occorre rilevare che la censura di inidoneità delle fatture a provare il credito, formulata dall'attrice,
non merita accoglimento. L'opponente, invero, sostiene che tali documenti fiscali siano inidonei a dimostrare l'avvenuta consegna della merce, ma non ha contestato in modo specifico quali tra i capi indicati nelle fatture, alcune oggetto peraltro di parziale pagamento, non sono stati forniti, né ha dedotto che la merce non è stata effettivamente consegnata o è stata restituita come reso.
VI.
2. contesta altresì il quantum della pretesa Parte_1
creditoria che è stato ricavato dall'ingiungente dalle fatture, mentre le parti avevano pattuito che “il pagamento effettivo della merce avveniva sul venduto,
con scadenza quindicinale risultante dal conteggio degli scontrini in acconto alle fatture dei capi spediti con previsione del cd. reso” e che “i pagamenti in favore della società opposta da parte della venivano effettuati Parte_1
sugli scontrini effettivamente battuti, come da accordi” (pag. 5 atto di citazione).
Come rilevato dalla convenuta opposta e come risultato dalla disposta
CTU, l'eccezione non coglie nel segno in quanto la pattuizione evocata attiene alla determinazione del tempo del pagamento e non alla quantificazione della pagina 9 di 16 somma dovuta quale corrispettivo della vendita della merce dall'affiliante all'affiliata.
Dalla lettura del contratto di franchising è infatti agevole comprendere che acquistava da i capi da rivendere Parte_1 Controparte_1
successivamente nei propri locali commerciali a titolo di compravendita e non sulla base di un contratto estimatorio (si vedano in tal senso l'art. 10 “vendite dei prodotti” e l'allegato H “condizioni generali di vendita”). In sede di CTU è
stato inoltre accertato che la merce acquistata dal franchisee veniva consegnata con fattura accompagnatoria e il pagamento veniva contabilizzato nel momento in cui la merce era rivenduta al cliente finale o a fine stagione,
quando la merce era resa al franchisor. Quanto al prezzo, veniva accertato che nel caso in cui la merce fosse stata rivenduta l'affiliata avrebbe corrisposto all'affiliante una percentuale sul prezzo applicato al cliente, mentre nel caso in cui la merce non fosse stata ricollocata sul mercato l'affiliata aveva facoltà di rendere i capi all'affiliante, che procedeva quindi all'emissione di un ulteriore documento contabile, la nota di credito (pagg.
6-7 CTU). In sintesi, quindi,
l'affiliata o versava il corrispettivo della merce venduta e indicato nelle fatture accompagnatorie o a fine stagione rendeva la merce invenduta e otteneva l'emissione di una nota di credito a proprio favore;
in alternativa, essendone proprietario, poteva trattenere comunque la merce invenduta per riproporla nelle stagioni successive, versando il prezzo riportato nelle fatture. A
determinare il corrispettivo dovuto dall'affiliata non era quindi in alcun caso il conteggio degli scontrini, che ai fini dei rapporti tra affiliata-affiliante fornivano unicamente la prova che la merce è stata effettivamente venduta e pagina 10 di 16 determinavano l'insorgere dell'obbligazione di pagamento (sulla base dell'accordo in deroga, doc. 2 attrice).
VI.
3. In ordine all'errata quantificazione del credito l'opponente ha affermato altresì che non sono stati tenuti in considerazione i pagamenti effettuati per complessivi euro 169.000,47, le note di credito emesse a proprio favore dalla per euro 157.862,70, la fideiussione di euro Controparte_1
60.000,00 incassata dall'opposta e le note di credito non ancora emesse relative alla merce resa nell'agosto 2011.
Sull'argomento la convenuta ha controdedotto che la somma ingiunta era dovuta al netto dei pagamenti ricevuti, delle note di credito emesse e della fideiussione incassata, mentre ha negato di dover emettere alcuna nota di credito per la merce resa nell'agosto 2011 non avendo mai ricevuto i capi in questione.
La disposta CTU ha fatto chiarezza anche in merito a tali deduzioni,
osservando che “Dall'analisi delle fatture e nota di credito emesse e depositate agli atti, dai mastrini di sottoconto anno 2009, 2010 e 2011, scheda contabile relativa si può affermare che le fatture e le nota di credito Parte_1
emesse sono state tutte correttamente contabilizzate. Risultano inoltre contabilizzati i pagamenti effettuati da presenti negli atti di Parte_1
causa.” (pag. 7 CTU).
Segnatamente, rilevava che a) la fideiussione incassata il 28.06.2011
risultava registrata nella contabilità e scorporata dal credito fatto valere in sede monitoria;
b) i pagamenti effettuati da per complessivi euro Parte_1
224.721,19 risultavano correttamente contabilizzati e scomputati dal credito pagina 11 di 16 residuo;
c) le note di credito depositate dall'attrice per euro 158.341,14
risultavano correttamente contabilizzate e scomputate dal credito residuo
(pagg. da 7 a 10 CTU).
Con riferimento ai resi dell'agosto 2011, la CTU ha rilevato che la documentazione depositata nel fascicolo telematico non è idonea a dimostrare la restituzione della merce, in quanto non prova che abbia Parte_1
spedito i trentasei coLL né che gli stessi siano stati ricevuti da Controparte_1
non costituendo un documento fiscale idoneo a tale scopo. Come
[...]
rilevato in sede di CTU non risulta, infatti, alcun documento di trasporto o altro equipollente documento controfirmato per ricezione dalla convenuta e non può, quindi, ritenersi provato il perfezionamento del reso.
Ad abundantiam, preme sottolineare che i testi di parte convenuta opposta e , sentite rispettivamente all'udienza del CP_5 Testimone_1
17.11.2022 e del 01.03.2023 sul capitolo 28 di parte convenuta, hanno negato che la merce relativa alla stagione primavera/estate 2011 in questione sia stata resa, evidenziando in particolare che per l'affiliata sarebbe stato impossibile comunicare il reso attraverso il software in quanto la stessa aveva disattivato il collegamento informatico alla fine del mese di giugno e di conseguenza sarebbe stato impossibile per l'affiliante accettare il reso e organizzare il ritiro della merce presso i locali dell'affiliata. A tale proposito, la teste ha CP_5
affermato che per accordi tra le parti il ritiro della merce in caso di reso era a carico di , circostanza peraltro confermata dalla teste di parte Controparte_1
attrice all'udienza del 01.03.2023. Viceversa, la teste Testimone_2
di parte opponente ha dichiarato di aver provveduto personalmente Tes_2
pagina 12 di 16 a preparare la merce da rendere e di non aver ricordo che il collegamento informatico fosse stato interrotto nel giugno 2011.
Nella contraddittorietà delle testimonianze si deve rilevare come appaia dirimente la circostanza che l'opponente non sia riuscita a dimostrare il reso effettivo della merce alla , mancando, come rilevato dal CTU, Controparte_1
i DDT di spedizione o delle ricevute dell'avvenuto reso e basandosi la prospettazione attorea riguardo agli avvenuti resi solamente sulla produzione di una stampa di incerta provenienza (probabilmente del programma di gestione fornito dalla a che non risulta né Controparte_1 Parte_1
inviata, né tantomeno riconosciuta o approvata dall'opposta.
Tutto ciò premesso, si ritiene in definitiva di condividere gli esiti della
CTU, che ha risposto in modo esaustivo tanto al quesito formulato dal G.I.
quanto alle osservazioni avanzate dalle parti, accertando, previa analisi della documentazione contabile in atti, la sussistenza di un credito pari a euro
199.809,19 vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in
[...]
quanto relativo a somme effettivamente dovute e non pagate dall'attrice opponente a favore della convenuta opposta.
VII. Da ultimo, va respinta l'eccezione riconvenzionale di accertamento incidentale dell'inadempimento contrattuale di Controparte_1
sollevata dall'attrice opponente al solo fine di veder rigettata la domanda di
, attrice in senso sostanziale. Invero, l'opponente ha formulato Controparte_1
in modo estremamente generico le proprie doglianze che, all'esito dell'istruttoria, sono rimaste sfornite di prova. si è lamentata, Parte_1
pagina 13 di 16 infatti, che non le sono stati forniti tutti i prodotti inclusi nell'assortimento per l'intera durata del contratto o che sono stati consegnati in ritardo o con difetti o non conformi alle taglie;
in tutti questi casi però non ha indicato in modo puntuale a quali prodotti si riferiva, né ha individuato la merce difettosa con riferimento alle fatture accompagnatorie o alle date di consegna in modo da consentire alla venditrice una puntuale e specifica difesa.
L'unica circostanza attinente all'inadempimento su cui l'opponente ha chiesto l'assunzione di prova orale verteva sull'eliminazione della fornitura di
“prodotti fashion” per la fascia d'età 6-24 mesi. Il teste escusso, Testimone_3
tuttavia, ha riportato esclusivamente quanto riferito dalla legale
[...]
rappresentante di peraltro ridimensionando il fatto, in quanto Parte_1
ha dichiarato che la venditrice non aveva del tutto eliminato la linea in oggetto ma, secondo quanto a lui riferito, aveva fornito un numero inferiore di capi.
Anche in merito a tali fatti, l'opponente non ha depositato documentazione che comprovasse che il numero dei prodotti consegnati era inferiore rispetto all'ordine effettuato, sicché la prova non può dirsi raggiunta sulla base della sola testimonianza citata, peraltro, quantomeno in parte, de relato actoris, , che viene peraltro smentita dalle dichiarazioni della teste di parte opposta
[...]
(in risposta al cap. v). Infine, l'opponente non ha chiesto l'assunzione Tes_1
di alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare il dedotto ritardo nella consegna della merce, nonché la diminuzione della produzione per la stagione primavera/estate 2011 che avrebbe messo in grave difficoltà economica la
M, che peraltro Testimone_4
pagina 14 di 16 sarebbe stato inammissibile in quanto formulato del tutto genericamente),
circostanze anche queste, pertanto, indimostrate.
In ragione della mancata indicazione di fatti specifici di inadempimento contrattuale e della mancata prova dei medesimi, l'eccezione va respinta.
Alla luce del rigetto dell'opposizione e della conferma del d.i. n.
3197/2018, resta assorbita la domanda della convenuta opposta di accertamento del credito di euro 199.809,19 in favore di , previo Controparte_1
accertamento incidentale della risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile all'opponente, subordinata all'ipotesi di revoca del d.i.
VIII. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed €
260.000, al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Atteso l'esito del giudizio, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice opponente.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di IC, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe così provvede:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
(n. 3197/2018 R. Ing. – 7268/2018 R.G., emesso dal Tribunale di IC in data 29.10.2018);
2) respinge ogni altra domanda formulata in giudizio dalla opponente;
3) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, che sono liquidate, in favore della convenuta opposta, in pagina 15 di 16 complessivi € 14.103 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico della attrice opponente.
Così deciso in IC il 14.07.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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